Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2006
Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS. (Deliberazione n. 83/06/CIR).

L'AUTORITA'
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell' 11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, recante "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 19/06/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2006", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2006

VISTA l'Offerta di Riferimento 2006 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione pubblicata da Telecom Italia il 3 marzo 2006;

CONSIDERATO quanto segue:
1. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1 Telecom Italia ai sensi dell'art. 41 della delibera n. 4/06/CONS ha comunicato all'Autorita' la Nuova Offerta di Riferimento 2006 per i servizi di accesso disaggregato il 3 marzo 2006 (prot. n. 6943 del 06/03/06).
2 L'Autorita' in data 9 maggio 2006 ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 l'avviso di avvio del procedimento istruttorio per valutare la rispondenza della Nuova Offerta di Riferimento 2006 al quadro normativo e regolamentare vigente ed eventualmente disporne la modifica. Per il procedimento e' stato previsto un termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorita' in partenza e in arrivo.
3 Nel corso del procedimento l'Autorita' ha chiesto a Telecom Italia numerosi elementi di dettaglio relativi alle condizioni tecniche ed ai costi soggiacenti ai servizi. Telecom Italia ha prodotto alcuni degli elementi richiesti, relativamente alla contabilita' 2004, con comunicazione del 29 luglio 2006, ma non ha prodotto ne' la contabilita' regolatoria 2005 ne' elementi di costo relativi a tale contabilita'.
4 L'Autorita' ha, inoltre, convocato in audizione i soggetti portatori di interesse diretto o indiretto, che ne hanno avanzato richiesta. In particolare, Fastweb e' stata sentita in audizione il 14 giugno 2006 mentre BT Albacom, Eutelia, Tele2, Tiscali, Welcome e Wind sono state sentite in audizione il 13 giugno 2006. Hanno altresi' partecipato alla consultazione pubblica gli operatori Tex97 e l'associazione AIIP.
5 Telecom Italia, oltre ad inviare la documentazione richiesta dall'Autorita', e' stata sentita in audizione il 19 giugno 2006 ed il 13 settembre 2006.
6 L'Autorita', in data 9 agosto 2006, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 l'avviso di proroga di 45 giorni dei termini del procedimento alla luce di documenti sottoposti all'attenzione dell'Autorita' ed in relazione agli ulteriori e complessi approfondimenti istruttori in corso di svolgimento.
2. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

7 Telecom Italia e' stata notificata come operatore con significativo potere di mercato nel mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE) con delibera 4/06/CONS.
8 Con il medesimo provvedimento, sono stati individuati obblighi e condizioni attuative dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato e servizi accessori posti in capo a Telecom Italia in qualita' di operatore notificato.
9 L'offerta di riferimento trasmessa il 3 marzo va dunque verificata dall'Autorita' ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 36, commi 8 e 9, della delibera n. 4/06/CONS, e nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo n. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito, anche il Codice).
10 Resta vigente il regolamento n. 2887/2000 del 18 dicembre 2000 non abrogato dalle direttive del Nuovo Quadro Regolamentare dell'anno 2002.
3. DECORRENZA DELLE MODIFICHE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI OFFERTA

11 Il 2006 vede il passaggio dei servizi di interconnessione e di accesso disaggregato dal vecchio al nuovo quadro regolamentare introdotto dalla direttive 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/19/CE (direttiva accesso). Per i servizi a traffico (raccolta, terminazione, transito, fatturazione c/t, raccolta da telefonia pubblica, ecc.) la delibera n. 417/06/CONS, relativa al mantenimento, revoca e introduzione di obblighi nel nuovo quadro regolamentare ha fissato al 2007 la prima entrata in vigore dei nuovi meccanismi di regolazione dei prezzi, mantenendo, per il 2006, le condizioni economiche approvate ai sensi del quadro normativo e regolamentare previgente.
12 Per i servizi di accesso disaggregato (unbundling, shared acccess, co-locazione, energia, condizionamento, ecc.), invece, la delibera n. 4/06/CONS prevede gia' per il 2006 l'adozione delle nuove previsioni in materia di controllo dei prezzi. In particolare, l'art. 5 comma 1 della delibera n. 4/06/CONS dispone che l'offerta di riferimento dei servizi di accesso disaggregato, cosi' come approvata dell'Autorita', entri in vigore a partire dal 1 gennaio 2006. Tuttavia, come rilevato in premessa, ai sensi della stessa delibera n. 4/06/CONS, in sede di prima applicazione, l'offerta di accesso disaggregato e' stata pubblicata in data 3 marzo 2006 (ossia a 30 giorni dalla notifica a Telecom Italia della delibera 4/06/CONS). Si presenta pertanto il problema della decorrenza delle modifiche che l'Autorita' intende apportare con il presente provvedimento. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, 36 e 41 della delibera n. 4/06/CONS ed al fine di tutelare gli investimenti degli operatori l'Autorita' ritiene che le modifiche richieste per errata applicazione della delibera n. 4/06/CONS debbano entrare in vigore dalla data di pubblicazione dell'offerta (3 marzo 2006). Le modifiche introdotte con nuova prescrizione regolamentare non direttamente riconducibili alla normativa vigente possono entrare in vigore con la pubblicazione del presente provvedimento.
13 Prima di tale data, ossia per il periodo dal 1° gennaio al 3 marzo 2006, l'offerta dei servizi di accesso disaggregato resta sottoposta ai vincoli regolamentari e normativi disposti dal precedente quadro normativo e regolamentare ed in particolare, ai sensi della delibera n. 3/03/CIR, ai vincoli di network cap per i servizi di accesso disaggregato ed ai vincoli di orientamento al costo per i servizi di co-locazione.
14 In tale ambito regolamentare, Telecom Italia ha pubblicato l'offerta dei servizi di accesso disaggregato unitamente agli altri servizi di interconnessione in data 28 ottobre 2005. Tale offerta e' stata oggetto di parziale approvazione con la delibera n. 19/06/CIR che, ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare, ha approvato le condizioni dei servizi di interconnessione a traffico da applicarsi nel periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006.
15 Relativamente ai servizi di accesso disaggregato, suddetta delibera si e' limitata ad approvare, con modifiche, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato all'interno del meccanismo di network cap¹, rimandando al presente provvedimento per i servizi restanti.
16 I servizi di accesso disaggregato non a network cap, dunque, non sono stati oggetto di revisione per il periodo 1 gennaio al 3 marzo 2006; d'altro canto, le condizioni dei servizi di co-locazione e dei servizi connessi proposte da Telecom Italia con l'offerta del 28 ottobre 2005 e con l'offerta del 3 marzo 2006 presentano le medesime criticita', sia dal punto di vista delle condizioni tecniche, sia dal punto di vista dei criteri di costo adottati. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che la presente delibera, anche ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 19/06/CIR, relativamente ai servizi di co-locazione ed ai servizi connessi, definisca le condizioni anche relativamente al periodo dal 1 gennaio 2006 al 3 marzo 2006. A tal fine, le variazioni economiche derivanti dagli obblighi disposti dalla delibera n. 4/06/CONS avranno decorrenza dal 3 marzo 2006, mentre prima di tale data, le condizioni economiche saranno quelle derivanti dai previgenti obblighi regolamentari. --------------------------------------------
¹"L'Autorita', in considerazione del fatto che le offerte
dei servizi di unbundling e di co-locazione sono
attualmente in riesame ai sensi di quanto alla delibera n.
4/06/CONS, e che le eventuali modifiche dell'offerta ai
sensi della presente delibera avrebbero validita' per il
solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e
l'entrata in vigore della delibera n. 4/06/CONS, ritiene,
in tale sede, non necessario intervenire sui servizi in
oggetto per quanto non gia' previsto e rinvia eventuali
modifiche agli esiti del riesame dell'offerta pubblicata ai
sensi della delibera n. 4/06/CONS."

3.1. CONDIZIONI ECONOMICHE DI OFFERTA

3.1.1. LE SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI

17 Relativamente alle condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato tutti gli operatori concorrenti hanno sollevato dubbi e critiche in merito ai seguenti punti:
- Variazioni dei contributi relativi all'attivazione dei servizi e ad altre attivita' precedentemente nel paniere D della delibera n. 3/03/CIR;
- Nuove voci di costo per "canone di manutenzione splitter" applicata allo Shared access;
- Valore del bonus sul canone mensile di unbundling derivante dagli impegni presi di fronte AGCM;
- Presentazione da parte di Telecom Italia di offerte commerciali nei mercati finali non replicabili ed in particolare:
o Cancellazione dei contributi di attivazione delle linee residenziali;
o Sconti sul canone residenziale - offerta seconda casa - e vendita bundle delle linee;
o Offerte dial-up residenziali flat ("Teleconomy - dial-up");
o Criteri di calcolo e di ripartizione di costo per i servizi di unbundling;
o indice dei prezzi al consumo impiegato da Telecom Italia nel calcolo del network cap;
o rispondenza dei prezzi retail praticati ai costi di contabilita' regolatoria, con riferimento a pratiche abusive di price squeeze.
18 Con riferimento ai prezzi dei servizi di accesso disaggregato tutti gli operatori alternativi auditi (Fastweb, Wind, Eutelia, BT-Albacom, Tiscali, Tele2, Welcome) hanno evidenziato il mancato rispetto dei vincoli di network cap e dei parametri prestabiliti con la delibera n. 4/06/CONS. Tali operatori hanno sottolineato aumenti nei prezzi dei contributi di attivazione dei servizi di accesso disaggregato non giustificati rispetto al reale orientamento al costo, a danno degli operatori infrastrutturati, proprio nel momento in cui questi ultimi stanno investendo ingenti risorse nello sviluppo delle proprie reti.
19 In particolare, Fastweb, Wind, Eutelia, Albacom, Tiscali, Tele2 e Welcome evidenziano che, a fronte di una riduzione del canone ULL di circa il 3%, i prezzi dei contributi di attivazione sono aumentati mediamente del 4% rispetto ai valori al 2005, con punte anche del 7% per i contributi di qualificazione della coppia sia completa che ridotta. Tali aumenti non appaiono in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 4/06/CONS che stabilisce un vincolo pari a IPC-4,75% per tutti i panieri con prezzi base relativi all'offerta 2005.
20 Gli stessi operatori evidenziano che tra i prezzi dei servizi presenti nell'Offerta per i servizi di accesso disaggregato, il costo dell"`intervento di manutenzione a vuoto" per il servizio di Shared Access con linea attiva risulta piu' alto rispetto all'analogo per il servizio ULL di circa il 50%, il costo dell'attivazione del servizio di Shared Access per coppia attiva e' piu' alto dell'analogo per il full ULL e ULL dati, e l'inserimento di nuove voci di costo per canoni mensili per "manutenzione pots splitter dello Shared Access".
21 Wind e BT-Albacom, in particolare, evidenziano come Telecom Italia abbia considerato una erronea base di prezzo per il calcolo dei valori per il 2006, partendo anziche' dai prezzi approvati per il 2005, dai prezzi 2006 calcolati in virtu' degli anticipi effettuati sulla base degli impegni straordinari per lo sviluppo del mercato. Tali operatori rilevano, con particolare riferimento alle voci prima nel paniere D della delibera 3/03/CIR (servizi accessori) relative all'attivazione dei servizi di accesso disaggregato, che l'aumento e' stato pari al 7,3% a fronte di un vincolo di cap pari a IPC - IPC. BT-Albacom inoltre sottolinea come il valore IPC utilizzato da Telecom Italia non sia corretto, in quanto dovrebbe essere pari a 1,7% e non ad 1, 8%.
22 Per tali ragioni gli operatori hanno richiesto un'attenta analisi del rispetto dei vincoli di network cap da parte di Telecom Italia ai sensi delle delibere n. 3/03/CIR e n. 4/06/CONS e che l'Autorita' intervenga per modificare gli incrementi in tutti i contributi di attivazione, qualificazione e cessazione dei servizi di accesso disaggregato. In particolare, gli operatori richiedono una modifica dei valori con maggiore impatto anticompetitivo, con una congrua riduzione dei costi dell'ULL e l'eliminazione del canone mensile per "manutenzione pots splitter".
23 Gli operatori Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali, Wellcome Italia e BT Albacom hanno inoltre evidenziato che Telecom Italia ha ridotto il valore del bonus sul canone mensile di unbundling derivante dagli impegni presi di fronte all'AGCM. Il valore e' di 9,6€/linea/anno, previsto in tale accordo, e' stato ridotto a 6,6 €/linea/anno in modo da mantenere il canone a 7,5€/mese; tuttavia, il valore oggetto dell'accordo era il bonus, non il canone mensile. Gli operatori hanno richiesto all'Autorita' un intervento nei confronti di Telecom Italia affinche' la stessa ripristini il bonus per il 2006 al valore di 9,6 €/anno imponendo il rispetto dell'accordo.
24 Gli operatori hanno altresi' riportato alcuni esempi di non replicabilita' delle offerte finali di Telecom Italia. Fastweb e BT-Albacom evidenziano offerte commerciali sui mercati al dettaglio di Telecom Italia tali da far ritenere che i reali costi sottostanti l'erogazione di determinati servizi ULL non siano coerenti con le condizioni economiche proposte da Telecom Italia nella propria offerta di interconnessione di riferimento per i servizi di accesso disaggregato. Secondo tali operatori, Telecom Italia metterebbe in atto un evidente comportamento anticompetitivo, da una parte aumentando i prezzi dei servizi wholesale nei confronti degli operatori alternativi e dall'altra diminuendo pesantemente i prezzi dei servizi di accesso per propri clienti finali.
25 Al riguardo gli operatori evidenziano come Telecom Italia aveva proposto, a partire dal mese di giugno 2006, un'offerta denominata "casa vacanza" a 9€/mese (ossia a 7,5€/mese iva esclusa), con contributi di attivazione scontati e rateizzati in due anni. Tale offerta si presenta palesemente non replicabile a partire dal canone di unbundling di 7,5€/mese, ove gli operatori devono farsi carico, oltre che del valore del canone, anche dei costi in centrale SL e dei costi commerciali. Ai fini dell'approvazione di tali tipologie di offerte a, e' necessario garantire che gli operatori alternativi siano in condizioni di competere, prevedendo adeguate riduzioni dei costi dei servizi intermedi, comunicate per tempo, prima dell'entrata in vigore del servizio di Telecom Italia. Qualora cio' non venisse attuato, offerte di canoni scontati rappresenterebbero unicamente pratiche di dumping abusive in quanto condotte da un operatore con significativo potere di mercato nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio.
26 Gli stessi operatori ritengono ancora piu' gravi le promozioni di Telecom Italia nei mesi di marzo ed aprile 2006 che prevedevano la cancellazione dei contributi agli utenti finali che attivavano il servizio di accesso RTG ed ISDN con Telecom Italia. Tali promozioni, a detta degli operatori,da un lato non sono state ribaltate, con preventivo avviso, sui servizi intermedi di Telecom Italia, e dunque risultano non replicabili, dall'altro, sono a supporto del rientro dei clienti in Telecom Italia che, non gravati del contributo di attivazione per il rientro in Telecom Italia, sono incentivati a lasciare gli operatori alternativi attraverso opportune azioni commerciali. Gli operatori sottolineano dunque che l'aspetto di mancata replicabilita' economica, in questo caso si accompagna a precise pratiche commerciali volte alla riacquisizione degli utenti.
27 Gli operatori richiedono che l'Autorita' intervenga a regolare i comportamenti di Telecom Italia esposti, prevedendo un'attenta ed approfondita analisi della contabilita' regolatoria di Telecom Italia, con un procedimento ad evidenza pubblica al fine di verificare i costi sottostanti i servizi di accesso disaggregato ed ai servizi di accesso finali.

3.1.2. LA POSIZIONE DI TELECOM ITALIA

28 Telecom Italia, relativamente ai valori dei servizi di accesso disaggregato soggetti a network cap, ha evidenziato che la variazione dei contributi e' dovuta al fatto che i vincoli sono stati applicati a partire dai prezzi OR 2006 pubblicati il 28 ottobre 2005; tali valori di riferimento tengono infatti conto di quanto riscontrato dall'Autorita' nella propria delibera n. 01/05/CIR ai capi 4 e 6, dove si evidenzia un credito maturato nel 2005 pari a 7,31% (per il paniere D). L'eventuale mancato riconoscimento di tale credito comporterebbe per Telecom Italia un danno quantificabile in circa 2ML€ tra ULL e shared access.
29 Con riferimento all'IPC impiegato, Telecom Italia ha dichiarato che i valori utilizzati nell'ambito del network cap sono quelli calcolati ed ufficializzati dall'ISTAT sul proprio sito. In particolare, nella formulazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2006 relativa ai servizi di accesso disaggregato, Telecom Italia ha preso a riferimento l'Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (senza tabacchi) ufficializzato dall'ISTAT sul proprio sito in data 14 luglio 2005 e riferito al periodo luglio 2004-giugno 2005 il cui valore e' pari a + 1,8% .
30 Telecom Italia ha dichiarato inoltre, che il c.d. bonus relativo agli impegni AGCM era stato calcolato prefigurando l'invarianza del canone ULL per il biennio 2005 - 2006 (a 8,3 Euro/mese). Poiche' l'Autorita' ha previsto una riduzione del canone per il 2006, il bonus e' stato riproporzionato in modo da mantenere il valore nominale del canone dell'ULL a 7,5€/mese che era il valore previsto nell'accordo proposto di fronte all'AGCM.
31 Secondo Telecom Italia, per tutti i servizi di interconnessione fuori "paniere" del network cap, seguendo quanto disposto dall'art. 38, comma 14, della delibera n. 4/06/CONS, sono stati definiti prezzi in coerenza con le risultanze dell'ultima contabilita' regolatoria disponibile al momento delle pubblicazione dell'offerta (Co. Re 2004).
32 Telecom Italia ha infine dichiarato che il canone per il pots splitter e' applicato unicamente nel caso di ULL dati. In tale caso il canone e' legato a componenti non presenti nella catena impiantistica dell'ULL (lo splitter), e pertanto da remunerare separatamente.

3.1.3. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

33 L'Autorita', alla luce delle analisi svolte, ritiene che alcuni aumenti e l'introduzione di nuove voci di costo, come il canone di manutenzione pots splitter, non siano adeguatamente giustificati alla luce degli elementi in contabilita' regolatoria prodotti da Telecom Italia e dei meccanismi di network cap previsti dalla delibera n. 4/06/CONS.
34 Al riguardo, con specifico riferimento al canone di manutenzione del pots splitter, che Telecom Italia dichiara di voler applicare solo al caso dell'ULL dati, l'Autorita' rileva che il tasso di guastabilita' dello splitter, dichiarato pari al 5%, risulta estremamente elevato per rapporto ai tassi di guastabilita' di oggetti passivi quali i filtri che lo costituiscono². Anche i tempi di intervento, pari a 3h e 10 min, sono passibili di sensibili riduzioni ed efficientamenti. Risulta altresi' estremamente basso il tasso di riempimento degli splitter dichiarato da Telecom Italia, ossia 10,92 linee per blocchetto da 60 posti. L'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia adotti splitter al permutatore con tasso di guasto largamente inferiori a quelli proposti, migliori il coefficiente di riempimento degli splitter (della cui gestione e' incaricata), e riduca il tempo di intervento per la riparazione degli stessi. L'Autorita' ritiene inoltre che Telecom Italia debba eliminare il canone di manutenzione per lo splitter prevedendo che le eventuali attivita' di riparazione siano gestite attraverso contributi su base intervento, basati sui reali costi delle risorse e dei materiali impiegati. Restano a sua responsabilita', attraverso SLA e penali, la garanzia sul tasso di guasto complessivo del servizio di ULL dati, inclusivo del POTS splitter. Analisi separata meritano i costi per gli sviluppi sistemistici previsti da Telecom Italia per la gestione del servizio di unbundling dati. Costi, secondo Telecom Italia, pari a 350'000€ da ripartire in tre anni, su 18.000 linee in shared access annue. Al riguardo, l'Autorita' evidenzia che l'attuale sistema gestionale introdotto nel 2002 per la gestione di shared access ed unbundling gia' risponde perfettamente alle esigenze gestionali del servizio. Le linee ULL dati, infatti, in massima parte altro non sono che linee shared access relative ad utenti che hanno cessato il proprio contratto di accesso con Telecom Italia. Sul punto, e' utile infine richiamare quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS all'art. 35 comma 6, secondo cui "Le condizioni economiche del servizio unbundling dati sono le medesime di quelle previste per il servizio di full unbundling". Gli eventuali costi per gli sviluppi sistemistici previsti per la gestione del servizio di unbundling dati non devono pertanto dar luogo a contributi o canoni addizionali o straordinari ma rientrano nelle normali dinamiche di investimento da valorizzare nell'ambito del sistema di contabilita' regolatoria e di cui si terra' conto al della revisione del meccanismo di network cap.
35 Con riferimento alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo impiegati nella valutazione del vincolo, l'Autorita' evidenzia che il valore adoperato, pari a 1,8%, non corrisponde al valore impiegato dall'Autorita' per l'approvazione dell'OR 2006 (pari cioe' al 1,7%). Come gia' evidenziato nella propria lettera del 5 ottobre u.s., la variazione dell'indice dei prezzi deve essere calcolata a partire dai dati Istat per famiglie di operai ed impiegati (senza tabacchi) operando l'approssimazione delle cifre decimali solo dopo aver calcolato la variazione percentuale tra i valori medi. Peraltro tale metodo e' stato adottato in tutte le approvazioni delle precedenti offerte di riferimento sottoposte a network cap, nonche' dalla delibera n. 19/06/CIR che, per il per il 2006, appunto riporta come variazione dell'indice 1,7%.
36 In merito ai valori di riferimento per il calcolo dei prezzi a network cap del 2006, la delibera n. 4/06/CONS, all'art. 36 comma 3, prevede esplicitamente l'impiego dei valori pubblicati nell'offerta 2005. Quanto adottato da Telecom Italia, ovvero l'uso dei prezzi 2006, e' in contrasto con tale previsione. Fatto salvo la valutazione dei profili di inottemperanza a quanto previsto dalla delibera 4/06/CONS, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta dei servizi di accesso disaggregato, impiegando come variazione dell'indice dei prezzi al consumo, il valore di 1,7% e, come prezzi di partenza per tutti i servizi, quelli approvati dall'Autorita' per il 2005 (c.d. anno base).
37. L'Autorita', rilevando che il prezzo per attivita' comparabili ed orientate al costo dovrebbe risultare simile, ritiene che Telecom Italia, nel riformulare i prezzi dei servizi, debba modificare i valori relativi ai contributi, allineando i prezzi di manutenzione a vuoto per il servizio di Shared Access agli analoghi valori per 1'ULL, allineando i prezzi di attivazione dello Shared Access con splitter fornito da Telecom Italia a quelli dell'attivazione ULL su coppia attiva, (essendo il costo di installazione dello splitter coperto da costi a progetto), e provvedere affinche' servizi analoghi, con le medesime componenti di costo soggiacenti, abbiano per quanto possibile prezzi simili.
38. Con riferimento alle promozioni commerciali evidenziate dagli operatori alternativi, l'Autorita' ribadisce quanto gia' ricordato in piu' occasioni riguardo il rispetto dei principi di parita' di trattamento e non discriminazione sanciti dalla delibera 152/02/CONS cui Telecom Italia e' tenuta anche nel nuovo quadro regolamentare. In particolare, l'Autorita' richiama quanto all'art. 2: "L'effettiva applicazione del principio della parita' di trattamento rappresenta, quindi, uno dei presupposti per gli operatori concorrenti dell'operatore avente notevole forza di mercato per potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che l'operatore notificato riserva alle proprie divisioni commerciali, societa' controllate e collegate" ed all'art. 3 "Per quanto concerne la separazione amministrativa e contabile [...J appare opportuno mantenere separate, sotto il profilo gestionale, le attivita' di rete delle imprese notificate in modo da limitare gli incentivi a discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni alla concorrenza, mirando invece a promuovere l'efficienza e adeguati livelli di qualita' dei servizi attraverso una opportuna visibilita' dei centri di costo e delle funzionalita' operative di rete, distinte dalle attivita' commerciali che possono essere gestite da altre unita' funzionali all'interno di un medesimo gruppo sociale."
39. Alla luce di tali principi, ulteriormente approfonditi nella delibera n. 4/06/CONS agli articoli 6, 7, 8 e 9, l'Autorita' ribadisce la necessita' che la divisione commerciale di Telecom Italia sia trattata dalla divisione rete di Telecom Italia alla stessa stregua degli operatori alternativi. L'Autorita' ritiene pertanto necessario che Telecom Italia integri opportunamente l'offerta dei propri servizi intermedi - con almeno 30 giorni di preavviso agli operatori ed all'Autorita' - prima di introdurre nuove offerte di accesso residenziale o affari rivolte ai propri utenti finali, riproponendo qualsiasi promozione o sconto previsto ai propri utenti finali anche sui servizi di interconnessione. Tale previsione si applica anche al servizio di shared access, con riferimento alle promozioni sui contributi di attivazione dei servizi ADSL retail di Telecom Italia (Alice).
40. L'Autorita' rileva che l'impegno di Telecom Italia nei confronti dell'AGCM e' stato espresso nella forma di un bonus annuale per ogni linea ULL (attiva o attivata), e non nella fissazione del canone a 7,5€/mese. L'Autorita' sottolinea altresi' che la delibera n. 4/06/CONS ha definito i vincoli di cap da applicare ai canoni dell'accesso anche in considerazione della vigenza di tale sconto. L'Autorita' ricorda tuttavia che gli impegni relativi a tale bonus sono stati assunti nell'ambito di un procedimento di competenza AGCM, senza essere inclusi tra gli obblighi regolamentari a cui Telecom Italia e' soggetta ai sensi del Codice delle comunicazioni.
41. L'Autorita' sottolinea che la variazioni economiche relative ai servizi a network cap, nonche' le restanti variazioni economiche derivanti dalla delibera n. 4/06/CONS di cui al presente paragrafo hanno decorrenza dall'entrata in vigore dell'offerta, ovvero dal 3 marzo 2006.
42. Con riferimento agli elementi di dettaglio ed ai formati in contabilita' regolatoria relativi ai servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia inserisca in contabilita' anche costi relativi ai diversi contributi in offerta. L'Autorita' ritiene altresi' necessario che siano descritti i criteri di ripartizione dei costi sottostanti a tutti i servizi di unbundling esplicitando tutti i passaggi dai costi totali ai costi unitari, riportando drivers e le quantita' per l'attribuzione dei costi. Con riferimento al costo di gestione operatori, l'Autorita' ritiene necessario che la contabilita' riporti i criteri di ripartizione del costo totale tra aggregati wholesale, e che i costi unitari dei servizi ceduti internamente e venduti agli operatori riportino evidenza di tale componente di costo. L'Autorita' ritiene altresi' che Telecom Italia debba presentare una disaggregazione di dettaglio di tali costi di gestione operatori, evidenziandone le principali voci componenti. L'Autorita' si riserva di ritornare sui dettagli dei formati e delle modalita' implementative di tali previsioni in un separato procedimento. --------------------------------------------
²Un tasso di guasto del 5% corrisponde a 3 minuti di fuori
servizio per ogni ora di esercizio. Apparati passivi quali
i filtri che compongono gli splitter presentano
generalmente tassi di guasto inferiori al 5% di alcuni
ordini di grandezza.

3.2. I SERVIZI DI UNBUNDLING VIRTUALE E GLI STUDI DI FATTIBILITA' PER L'ACCESSO E L'AMPLIAMENTO DEI SITI DI CO-LOCAZIONE

3.2.1. LE SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI

43 Gli operatori, con riferimento al servizio di VULL, hanno evidenziato le seguenti criticita' rilevate nell'offerta dei servizi di Telecom Italia:
- vincoli alla fornitura dell'ULL virtuale (condizionata all'esito positivo degli studi di fattibilita' per l'ingresso o l'ampliamento delle risorse in centrale);
- necessita' dell'introduzione dell'offerta di shared access virtuale e di ULL dati virtuale;
- disattivazione automatica da parte di Telecom Italia del servizio ULL virtuale trascorsi 90 giorni dalla consegna delle risorse di co-locazione;
- allineamento della modalita' tecniche di fornitura del servizio ULL virtuale rispetto a quelle previste per il WLR e vincoli alla fornitura di servizi CS e ADSL con altri operatori;
- necessita' di introdurre una gestione congiunta dei servizi voce e dati in caso di ULL virtuale;
44 In merito al servizio di unbundling virtuale, tutti gli operatori alternativi lamentano il fatto che Telecom Italia subordini la fornitura alla positivita' dell'esito dello studio di fattibilita'. In particolare, Eutelia, Tele 2, Tiscali, Welcome Italia e Wind evidenziano che il problema piu' grave si presenta in caso di fattibilita' negativa delle richieste di ampliamento nei siti in cui 1'OLO e' gia' presente, ed in cui l'operatore si trova nella condizione di non poter attivare nuove linee in accesso disaggregato. In tali casi l'operatore ha gia' effettuato investimenti per entrare in quel sito e non puo' fruire ne' di servizi di unbundling standard ne' di tipo virtuale. L'operatore si trova pertanto non soltanto impossibilitato a crescere da punto di vista dell'espansione commerciale, ma anche, a causa delle minori economie di scala conseguibili nell'uso dei moduli, a non riuscire a coprire i costi di accesso e co-locazione. Al riguardo BT - Albacom sottolinea la necessita' che la disponibilita' del servizio ULL virtuale (prevista dagli impegni AGCM fino a fine 2006) venga mantenuta come rimedio non transitorio, ed almeno fino a quando non sara' disponibile per gli operatori il servizio WLR.
45 Gli operatori quindi richiedono che Telecom Italia elimini il vincolo che subordina la fornitura del servizio di ULL virtuale alla positivita' dell'esito dello studio di fattibilita', con particolare attenzione ai siti in cui 1'OLO ha gia' fatto investimenti ed ha richiesto espansione. Nei casi di fattibilita' negativa delle richieste di ampliamento, gli operatori ritengono che Telecom Italia debba provvedere nel medio periodo a elaborare soluzioni tecniche atte a superare l'indisponibilita' di risorse.
46 Con riferimento alle condizioni economiche degli studi di fattibilita' per l'ingresso o l'ampliamento dei siti, Fastweb sottolinea che l'incertezza economica e le modalita' di offerta collegati a tali studi rappresentano una notevole criticita' per gli operatori in espansione. Secondo Fastweb, i prezzi praticati da Telecom Italia sono sproporzionati rispetto al costo del lavoro richiesto e devono essere pagati anche nel caso di esito negativo dello studio. Secondo tale operatore e' paradossale che, ad esito negativo di uno studio di fattibilita', lo studio stesso suggerisca di richiedere un ulteriore studio di fattibilita' (da pagarsi ex-novo) circa altre soluzioni di co-locazione disponibili nel sito. In tali casi, l'operatore, dopo aver atteso i tempi dello studio e dopo averne pagato le spese, si trova a dover richiedere un nuovo studio circa diverse soluzioni di colocazione (con tempi e spese addizionali) con il rischio che anche questo ulteriore studio si chiuda con esito negativo e con la proposta dello studio di una nuova possibilita' tecnica. Fastweb evidenzia che le richieste di fattibilita' con esito negativo devono convertirsi automaticamente in fattibilita' relative a soluzioni alternative, senza la necessita' di ulteriori richieste (ed attese) da parte dell'OLO. Telecom Italia pertanto, nel caso in cui la prestazione richiesta risulti non fattibile, dovrebbe analizzare le diverse alternative nel sito e proporre come esito dello studio di fattibilita' la soluzione piu' efficiente per l'operatore tra quelle disponibili. Lo stesso operatore sottolinea che un problema di grande rilievo risulta il costo dello studio di fattibilita' rispetto all'importo delle attivita' stesse. Talvolta lo studio di fattibilita' per le attivita' di ampliamento costano quanto il lavoro di ampliamento stesso. Con riferimento agli studi per ampliamento, Fastweb evidenzia inoltre che la quota di costo che Telecom Italia imputa alle attivita' di sopralluogo e' spesso ingiustificata, poiche' tali attivita' sono in gran parte (misure, planimetrie ed altro) gia' state espletate in sede di predisposizione del sito. In tale caso, pertanto, i costi degli studi di fattibilita' non possono essere analoghi a quelli del caso di prima predisposizione. Fastweb richiede che l'Autorita' introduca un prezzo massimo per gli studi di fattibilita', un valore massimo espresso in quota percentuale al valore del progetto.
47 Anche i restanti operatori richiedono che gli studi di fattibilita' per nuovi siti e per ampliamento degli stessi siano condotti analizzando non soltanto la prima modalita' richiesta, ma anche fornendo un ventaglio di alternative possibili relativamente all'impiego delle diverse soluzioni di co-locazione presenti in offerta, senza imporre inutilmente all'operatore alternativo la richiesta di nuove, ulteriori analisi di fattibilita' e dunque, il pagamento dei relativi costi con evidente ed ingiustificato aggravio di spese per l'operatore alternativo.
48 Circa le modalita' di attivazione del servizio VULL, gli operatori evidenziano che il servizio dovrebbe essere disponibile sia per voce che per dati in maniera sincronizzata (full VULL, VSA, VULL dati) e con condizioni economiche e procedurali specificate in offerta di riferimento per tali modalita'. Gli operatori evidenziano inoltre che, come per l'unbundling fisico, il VULL non possa coesistere con il servizio di CS. In particolare, gli operatori richiedono l'allineamento delle modalita' tecniche di fornitura del VULL a quelle decise per il servizio di WLR, affinche' tutto il traffico, su qualsiasi numerazione originato dal cliente finale possa essere instradato sulla rete dell'operatore. Gli operatori richiedono altresi' che le attivazioni dei servizi voce e dati (ovvero di CPS e ADSL wholesale soggiacenti al VULL) avvengano contestualmente alla richiesta del servizio di VULL al fine di garantire prestazioni analoghe a quelle dell'ULL, senza disservizio per il cliente finale. Wind richiede che, qualora sia previsto nelle modalita' di migrazione da definirsi nell'apposito tavolo tecnico la gerarchia tra servizi infrastrutturali e non infrastrutturali, il VULL dovrebbe avere la medesima priorita' dell'ULL.
49 Gli operatori hanno inoltre sottolineato che Telecom Italia si riserva di disattivare il cliente VULL trascorsi 90 giorni dalla consegna del sito di ULL qualora l'operatore non abbia provveduto al passaggio del cliente sulle proprie infrastrutture. Tali operatori hanno richiesto che sia eliminata tale possibilita' in capo a Telecom Italia, visto che le motivazioni per cui l'OLO non procede al passaggio potrebbero essere di natura tecnica o temporanea e non dipendere dalla sua volonta'. Gli operatori hanno altresi' evidenziato che, allo stato, Telecom Italia puo' anche presentare un rifiuto alla richiesta di passaggio da VULL ad ULL. Evidentemente in tale caso non puo' essere permesso a Telecom Italia di disattivare la linea. Gli operatori richiedono pertanto che tale casistica sia esclusa sottraendo a Telecom Italia la discrezionalita' di negare il passaggio per qualsiasi motivazione.

3.2.2. LA POSIZIONE DI TELECOM ITALIA

50 Telecom Italia ritiene che se 1'ULL virtuale venisse fornite anche in assenza di una fattibilita' positiva, comporterebbe di fatto l'introduzione di un servizio surrogato del WLR, a minore prezzo e senza le caratteristiche di "temporaneita'" che avevano ispirato l'introduzione del VULL. E' per tale caratteristica di temporaneita' che il servizio VULL viene offerto solo in presenza di fattibilita' positiva, ossia quando e' nel breve termine possibile prevedere il passaggio dal VULL all'ULL fisico. Telecom Italia non condivide pertanto la richiesta circa la rimozione dei vincoli di fornitura al VULL.
51 Circa l'eventuale attivazione sincronizzata dei servizi dati e voce sul VULL, Telecom Italia sottolinea che, allo stato, l'attivazione dei servizi ADSL wholesale avviene con modalita' diverse da quelle dell'ULL. In quest'ultimo caso e' prevista una data certa di consegna (DAC), nell'altro caso l'attivazione avviene entro un termine massimo. L'introduzione di attivazioni sincronizzate deve passare attraverso una revisione di tali modalita' che potra' essere definita solo all'interno dei tavoli tecnici sulle procedure di attivazione e migrazione. Con riferimento agli eventuali vincoli da imporre sull'attivazione di CS/CPS in presenza di VULL, Telecom Italia ritiene che il VULL debba essere allineato a quanto previsto per il WLR, poiche' i due servizi sono erogati allo stesso modo.
52 In merito all'eliminazione della clausola sul passaggio da VULL a ULL che consente la rimozione della coppia trascorsi 90 giorni dalla consegna del sito, Telecom Italia sottolinea che senza tale previsione si assimilerebbe il VULL al WLR e pertanto richiede il mantenimento del vincolo in oggetto. In subordine, per venire incontro all'esigenza di garantire la continuita' di servizio, Telecom Italia propone che, in luogo della cessazione della linea, sia prevista in capo all'OLO una penale progressiva, senza tetti massimi, per ciascun giorno di ritardo. Circa la necessita' di garantire che il VULL venga mantenuto quando per motivi tecnici e' impossibile il passaggio a ULL fisico, Telecom Italia sottolinea di aver introdotto una serie di verifiche finalizzate ad eliminare la possibilita' di simili scarti in fase di migrazione da VULL a ULL fisico.
53 Per quanto connesso alle fattibilita' di co-locazione, Telecom Italia evidenzia che l'attuale meccanismo con attivita' a progetto non puo' prescindere dalla necessita' di operare studi di fattibilita' per ciascuna attivita' richiesta e che l'attuale modalita' prevista, che comporta diversi studi di fattibilita', rispetta quanto definito dalla delibera 4/06/CONS. Telecom Italia ritiene tuttavia che l'introduzione di prezzi "standard" per le attivita' di ampliamento, predisposizione dei siti, ecc. potrebbe agevolare notevolmente la gestione delle attivita' connesse alla co-locazione, non solo dal lato OLO, ma anche quelle di Telecom Italia stessa. Secondo Telecom Italia, un listino sulle attivita' di predisposizione dei siti potrebbe essere introdotto a partire dall'offerta 2007.

3.2.3. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

54 Circa i vincoli alla fornitura dell'ULL virtuale, l'Autorita' evidenzia che tale servizio assolve a funzioni transitorie ed e' volto a consentire agli operatori l'acquisizione dei clienti finali in attesa che si renda disponibile l'unbundling fisico attraverso la predisposizione delle risorse di co-locazione connesse.
55 L'Autorita' ritiene pertanto corretto che Telecom Italia non offra il servizio VULL nei siti in cui l'operatore che ha fatto la richiesta non puo' e non potra' avvalersi del servizio di unbundling fisico in nessuna forma. L'Autorita' ritiene altresi' corretto che l'offerta del VULL abbia un termine di 90 giorni a partire dalla messa a disposizione dell'operatore alternativo di tutte le risorse di co-locazione necessarie al passaggio all'unbundling fisico.
56 L'Autorita' sottolinea tuttavia che, affinche' Telecom Italia possa rifiutare il servizio di VULL in un dato sito, e' necessario che lo studio di fattibilita' relativo alla predisposizione o all'ampliamento delle risorse di co-locazione in quel sito abbia dato esito negativo relativamente ad ogni modalita' tecnica di co-locazione prevista dalla delibera 4/06/CONS, sancendo dunque l'impossibilita' inequivocabile per l'operatore richiedente di migrare una eventuale linea da ULL virtuale ad ULL fisico, anche avvalendosi di modalita' di co-locazione diverse da quelle originariamente richieste. Solo dopo che tutte le soluzioni tecniche sono state analizzate e scartate dallo studio di fattibilita', l'attivazione del VULL puo' essere rifiutata in quanto "non temporanea".
57 Come sottolineato dagli operatori, l'Autorita' rileva che i tempi ed i costi per lo studio di fattibilita' di una singola soluzione impiantistica sono comparabili a quelli relativi allo studio di fattibilita' di piu' soluzioni impiantistiche quando la prima soluzione si rivela impraticabile, (molte attivita' infatti, quali sopralluoghi, misurazioni, disegni di planimetrie, possono essere compiute una sola volta). L'Autorita' ritiene pertanto necessario che Telecom Italia modifichi le modalita' di fornitura degli studi di fattibilita' prevedendo che, qualora nel corso delle analisi degli studi di fattibilita' si evidenzi che la soluzione di co-locazione richiesta dall'operatore non e' disponibile, senza duplicare tempi e costi per attivita' gia' svolte, il medesimo studio di fattibilita' fornisca automaticamente l'analisi delle successive soluzioni disponibili nel sito al fine di risolvere l'esigenza espressa dall'operatore. In merito al vincolo sul numero massimo di studi di fattibilita', inserito nell'Offerta di Riferimento, l'Autorita' ritiene che eventuali limiti a tali attivita' debbano essere debitamente motivati da Telecom Italia, la quale tuttavia deve assicurare che le giustificate richieste degli operatori concorrenti siano esaudite in tempi ragionevoli. L'Autorita' ritiene in particolare che, a partire dall'offerta di riferimento 2007, Telecom Italia elimini ogni vincolo circa il numero massimo di studi di fattibilita' offerti agli operatori alternativi.
58 Con specifico riferimento ai casi di ampliamento delle risorse di co-locazione in siti in cui l'operatore richiedente e' gia' entrato, l'Autorita' rileva che Telecom Italia ha l'obbligo, ribadito all'art. 22, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS, di garantire³, per ciascun modulo fornito in co-locazione, risorse di co-locazione per l'attivazione di almeno 2000 coppie in unbundling. Evidentemente, il caso in cui l'operatore e' gia' entrato in un dato sito senza essere messo in condizione di attivare il numero minimo di coppie per modulo previsto, deve essere trattato in modo diverso da quelli suesposti. In tali casi infatti l'operatore e' impossibilitato a conseguire le minime economie di scala garantite dalla delibera 4/06/CONS necessarie per il conseguimento di un adeguato rientro dei propri investimenti. In tali situazioni Telecom Italia ha l'obbligo di provvedere a garantire il numero minimo di coppie per modulo previsto dalla delibera. Per tali ragioni, l'Autorita' ritiene che, in via temporanea, fino alla messa a disposizione delle risorse di co-locazione volte a garantire almeno 2000 linee per modulo da parte di Telecom Italia, quest'ultima dovra' garantire all'operatore alternativo l'attivazione in VULL delle linee fino al raggiungimento di 2000 linee per modulo. Peraltro si rileva che la delibera n. 4/06/CONS all'art. 17, comma 13, gia' prevede che "In caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, di unbundling dati e full unbundling, l'operatore notificato garantisce all'operatore che ha effettuato la richiesta, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l'effettiva consegna dell'ampliamento, la possibilita' di poter acquisire immediatamente nuovi clienti. A tal fine, fino alla consegna degli ampliamenti ai permutatori, i prezzi degli elementi di accesso sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato mentre i servizi di traffico vocale e dati sono forniti alle condizioni economiche previste dalla regolamentazione vigente."
59 Con riferimento alla previsione circa la sospensione del VULL trascorsi 90 giorni dalla messa a disposizione delle risorse di co-locazione, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia salvaguardi la continuita' del servizio erogato agli operatori prevedendo non l'interruzione del servizio ma l'applicazione di penali progressive. Tali penali potranno applicarsi unicamente decorsi 90 giorni dal momento in cui l'operatore e' stato messo in condizioni di effettuare l'attivazione dell'accesso disaggregato.
60 Circa le modalita' di fornitura degli altri servizi intermedi in presenza di VULL, l'Autorita' ritiene che il VULL possa essere assimilato al WLR, condividendone nei fatti la catena impiantistica.
61 Con riferimento alla richiesta di gestire in modo sincrono l'attivazione del servizio voce e del servizio dati in ADSL wholesale, l'Autorita' ritiene condivisibile il rilievo di Telecom Italia circa le differenti modalita' gestionali (a DAC l'ULL ed a tempo massimo l'ADSL wholesale); sottolinea tuttavia, alla luce di quanto proposto con la consultazione pubblica relativa alle procedure di migrazione di cui alla delibera n. 483/06/CONS, che i servizi bitstream verranno implementati prevedendo modalita' di attivazione a data certa. Con l'introduzione di tali servizi pertanto, Telecom Italia dovra' prevedere modalita' di attivazione e gestionali per il VULL che consentano la gestione congiunta delle componenti voce e dati del servizio.
62 In merito alla predisposizione di un listino per le attivita' di ampliamento e predisposizione dei siti, l'Autorita' evidenzia che un tale listino ridurrebbe in modo significativo l'incertezza degli operatori nell'affrontare le spese di co-locazione. Tale soluzione e' in principio preferibile alla attuale modalita' a progetto ed in tale senso si e' gia' espressa anche la stessa delibera n. 4/06/CONS. L'Autorita' ritiene tuttavia necessario verificare l'orientamento al costo di tale listino sulla base dei valori di contabilita' regolatoria. A tal fine dovra' essere prevista una apposita sezione della contabilita' dell'aggregato accesso relativa a tali prestazioni, inclusiva di conti economici e stati patrimoniali per i singoli servizi offerti, nonche' dei dettagli di trasferimento interno, inclusivi di prezzi e quantita', volti a consentire la verifica degli obblighi di orientamento al costo e di parita' di trattamento interno-esterno. Tanto premesso, l'Autorita' si riserva di valutare per il 2007 un eventuale listino per le attivita' di ampliamento e predisposizione dei siti purche' giustificato dalle succitate evidenze contabili. --------------------------------------------
³"Fanno parte del modulo base gli spazi occupati dal
permutatore di confine lato operatori per l'attestazione di
almeno 2000 coppie metalliche, oppure, su richiesta
dell'operatore, 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonche'
dal permutatore ottico per almeno 20 fibre."

3.3. PROLUNGAMENTO DELL'ACCESSO CON PORTANTI IN FIBRA

3.3.1. LE SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI

63 Gli operatori, con riferimento al servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra ed ai servizi di condivisione delle infrastrutture, hanno evidenziato che l'offerta di riferimento non prevede la possibilita' di utilizzare il prolungamento dell'accesso in fibra ottica tra SL adiacenti ne' la possibilita' di condividere infrastrutture di Telecom Italia per la realizzazione di portanti (radio o fibra) in mancanza di disponibilita' del servizio di prolungamento dell'accesso in fibra ottica.

3.3.2. LA POSIZIONE DI TELECOM ITALIA

64 Sul punto, Telecom Italia ha rilevato che l'offerta di prolungamento dell'accesso e' fornita tra SL che non hanno connessione diretta con lo SGU di riferimento. In coerenza con quanto detto nei considerata della delibera n. 4/06/CONS: "la struttura della rete in fo di Telecom Italia non prevede un collegamento diretto tra tutte le centrali SL e la centrale SGU ... Specificamente, nelle centrali SL che non hanno connessione diretta con l'SGU di riferimento tramite portanti ed opere civili, Telecom Italia deve consentire la fornitura del servizio di prolungamento di fibra tra SL adiacenti." Secondo Telecom Italia, la prestazione di condivisione delle infrastrutture e' all'interno del portafoglio di offerta di Telecom Italia a seguito degli impegni con AGCM. Sulla base di tale offerta sono stati forniti migliaia di Km di infrastrutture. Inoltre, la possibilita' di condividere le infrastrutture e' riportata nel manuale delle procedure ULL a pag. 38.

3.3.3. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

65 L'Autorita' evidenzia che la delibera n. 4/06/CONS all'art. 15, comma 1, dispone quanto segue: "Il servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra prevede la fornitura di fibra ottica spenta tra una centrale di stadio di linea dell'operatore notificato e la centrale SGU di competenza o tra due centrali di stadio di linea dell'operatore notificato tra cui esistano infrastrutture civili dirette (cavidotti e portanti)". L'Autorita' ritiene dunque necessario che Telecom Italia modifichi l'offerta consentendo l'uso del prolungamento dell'accesso con portante in fibra tra due centrali di stadio di linea tra cui esistano infrastrutture civili dirette, indipendentemente dal fatto che una o l'altra sia connessa all'SGU.
66 Con riferimento alla previsione, di cui all'art. 15 comma 2 della delibera 4/06/CONS, circa la condivisione delle infrastrutture civili al fine di permettere all'operatore richiedente di installare i propri sistemi trasmissivi in mancanza del prolungamento dell'accesso con portante in fibra l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba introdurre anche tali servizi in offerta di riferimento, affinche' i medesimi possano essere valutati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della delibera n. 4/06/CONS, nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento. Circa il richiamato punto a pag. 38 del manuale delle procedure, non appare che tali previsioni rispondano all'obbligo, in caso di indisponibilita' del servizio di prolungamento dell'accesso in fibra, di condividere le infrastrutture civili al fine di permettere all'operatore richiedente di installare la propria infrastruttura trasmissiva. Tali previsioni non rispondono nemmeno a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della delibera 4/06/CONS sull'obbligo di introdurre in offerta di riferimento i servizi di condivisione delle sue infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore. L'Autorita' pertanto, fatta salva la valutazione dei profili di inottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS, ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta prevedendo l'adesione integrale agli obblighi di cui all'art. 15.

3.4. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO

3.4.1. LE SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI

67 Gli operatori, con riferimento alle modalita' di attivazione dei servizi di unbundling, hanno evidenziato le seguenti tematiche nell'offerta dei servizi di Telecom Italia:
- limite sul numero di attivazioni giornaliere e rispetto dello stesso;
- conversione SA->ULL e previsione di un meccanismo di notifica all'operatore;
- introduzione della prestazione di cambio permuta per spostare un utente al MDF da un blocchetto ad un altro.
68 Gli operatori sottolineano che l'offerta di riferimento contempla limiti al numero massimo di attivazioni giornaliere di gran lunga inferiori al limite minimo imposto dalla delibera n. 4/06/CONS e ne richiedono pertanto l'adeguamento. In particolare gli operatori evidenziano che in luogo dei 10.000 ordinativi al giorno previsti all'art. 31 della delibera n. 4/06/CONS, l'offerta garantisce solo 1.168 attivazioni/giorno. Gli operatori inoltre richiedono che venga rimossa la previsione di pianificazione trimestrale che ciascun operatore dovrebbe inviare a Telecom Italia.
69 Gli operatori evidenziano che in presenza di shared access, se l'utente cessa il contratto di accesso retail di Telecom Italia, quest'ultima e' tenuta ad applicare all'operatore il canone di ULL (c.d. ULL dati). Affinche' l'operatore possa per tempo cambiare il regime tariffario all'utente, ribaltandogli il maggior costo, l'operatore dovrebbe essere prontamente avvisato della cessazione in corso. Per tale motivo, gli operatori richiedono che, in tutti i casi di passaggio da SA ad ULL dati per cause legate alla cessazione del contratto di accesso da parte del cliente, Telecom Italia debba prontamente dare notifica di tale evenienza all'operatore alternativo. Tale notifica dovrebbe avvenire senza indugio e prima della data di effettiva cessazione del contratto, cio' al fine sia di prevedere gli adeguamenti nella fatturazione all'utente finale (che deve comunque essere avvisato dall'operatore alternativo dell'eventuale cambio di regime tariffario), sia di computare correttamente gli importi da corrispondere a Telecom Italia per gli accessi.
70 Fastweb, infine, porta all'attenzione dell'Autorita' che ad oggi non e' possibile richiedere il passaggio di un utente da un blocchetto ad un altro sul permutatore principale di Telecom Italia. Tale servizio e' indispensabile per l'attivazione di nuovi servizi ADSL2+, in quanto, quando un utente che fa richiesta del servizio ADSL2+ e' gia' servito in ADSL, la sua permuta deve essere fisicamente spostata dai blocchetti relativi al vecchio DSLAM ADSL e collegata ai blocchetti relativi ai nuovi DSLAM ADSL2+. Fastweb sottolinea che la prestazione non richiede nel 90% dei casi nuovi materiali (cavi o altro) ma l'attivita' di un tecnico per l'individuazione della coppia nel blocchetto originario e lo spostamento della stessa su nuovo blocchetto. Fastweb sottolinea che Telecom Italia ha gia' in offerta di riferimento un'attivita' analoga, la conversione da SA a ULL, al prezzo di circa 13€ e richiede che sia inserita in offerta di riferimento l'attivita' di cambio permuta per singola linea.

3.4.2. LA POSIZIONE DI TELECOM ITALIA

71 Telecom Italia evidenzia che i limiti effettivi sono legati alla capacita' di ciascun sito (permutatore) sulla base degli orari di intervento (8:00-12:00) concordati con gli operatori al fine di consentire le verifiche di prima attivazione dal loro lato. Telecom Italia dichiara di aver stimato in circa 10 min il tempo necessario per ciascun intervento di attivazione. Telecom Italia si rende disponibile a recepire un algoritmo per la gestione della capacita' produttiva massima per sito. In assenza di algoritmi di gestione della capacita' produttiva, Telecom Italia non puo' che procedere nell'attuale modalita' che prevede l'espletamento delle richieste secondo l'ordine temporale di arrivo. Telecom Italia segnala, in ogni caso, che non risultano backlog di attivazione di linee in ULL. Cio' detto, Telecom Italia si dichiara disponibile, come gia' evidenziato al tavolo tecnico del mercato 11, a condividere con gli OLO criteri e modi per gestire sia le richieste di attivazione sia le richieste di cessazione/rientro in Telecom Italia.
72 Con riferimento alla richiesta di introdurre una comunicazione all'OLO circa il passaggio da SA a ULL dati, Telecom Italia ritiene che tale previsione sia non attuabile, in quanto potenzialmente in contrasto con gli obblighi previsti dalla 152/02/CONS. Secondo Telecom Italia infatti, un avviso immediato sarebbe ottenibile solo mettendo a conoscenza la direzione retail della presenza di un servizio wholesale sulla medesima linea. Telecom Italia sottolinea che le attuali modalita' di gestione prevedono che Telecom Italia retail non sia a conoscenza del servizio di shared access e che quindi non e' possibile prevedere una notifica a 3 giorni dall'effettiva disattivazione verso Telecom Italia wholesale perche' a sua volta predisponga un meccanismo di notifica verso gli OLO.
73 In merito alla richiesta di una attivita' di cambio permuta, Telecom Italia ha sottolineato che il prezzo della citata attivita' (di conversione SA/ULL) e' stato fissato dall'Autorita' con delibera n. 2/03/CIR con un sostanziale taglio al valore - orientato ai costi
- proposto da Telecom Italia (ca. 42 €). Pertanto, secondo Telecom Italia, il valore di 13€ sarebbe sotto costo. Peraltro, l'attivita' di cambio permuta, che non e' presente tra gli obblighi regolamentari della delibera n. 4/06/CONS, e' gia' offerta a condizioni commerciali. Telecom Italia non ritiene pertanto che l'offerta regolamentata debba includere anche tale servizio.

3.4.3. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

74 L'Autorita' evidenzia che la delibera n. 4/06/CONS all'art. 31 impone un limite minimo al numero di attivazioni dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale pari a 10.000 attivazioni per giorno lavorativo. Evidentemente un limite piu' basso quale quello desumibile dall'offerta (pari a 1.168) non puo' ritenersi conforme all'articolo 31 della delibera suddetta, indipendentemente dal fatto che Telecom Italia dichiari che, allo stato, non risultano rifiuti legati al superamento della capacita' di evasione ordini. Peraltro, secondo quanto dichiarato dalla stessa societa' in altri procedimenti, il numero di attivazioni giornaliere effettivamente smaltite e' almeno due volte superiore al limite riportato in offerta. E' dunque evidente che le valutazioni operate da Telecom Italia alla base dell'algoritmo che ha portato alla definizione del limite di 1.168 attivazioni giornaliere, sono errate in quanto superate nei fatti dalle prestazioni conseguite dalla stessa divisione accesso. L'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia modifichi le previsioni in offerta di riferimento 2007, adeguandole alla capacita' di attivazione ordini effettivamente conseguibili dalla rete, e che aumenti la propria capacita' di evasione ordini fino al conseguimento delle 10.000 attivazioni per giorno lavorativo previste dalla delibera.
75 Con riferimento alla richiesta di introdurre una comunicazione all'OLO circa il passaggio da SA a ULL dati, l'Autorita' ritiene che la direzione commerciale di Telecom Italia possa comunicare alla direzione rete di Telecom Italia l'interruzione della linea dell'utente finale che ha rescisso il proprio contratto con un preavviso di almeno 4 giorni rispetto alla data di cessazione del servizio prevista dall'utente stesso. Che la comunicazione avvenga con preavviso, peraltro, e' necessario al fine di consentire la disattivazione della linea ai tecnici di rete. Non sussiste pertanto nessun impedimento di carattere regolamentare in capo a Telecom Italia rete alla predisposizione di un sistema di comunicazione agli operatori in shared access finalizzato a notificare, entro 24 ore dalla ricezione della richiesta di cessazione inoltrata dalla direzione commerciale, il cambio di regime tariffario da SA a ULL dati. L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom Italia rete, all'interno dei propri sistemi di provisioning per lo shared access, debba provvedere a fornire agli operatori alternativi una notifica dell'imminente cambio di regime tariffario da SA a ULL dati con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data effettiva di variazione.
76 Con riferimento alla richiesta dell'attivita' di cambio permuta, l'Autorita' sottolinea che il passaggio dai sistemi ADSL tradizionali ai servizi a banda larga di seconda generazione (ADSL2+) e' di crescente importanza al fine di garantire, da un lato, un piu' efficiente sfruttamento della rete di accesso in rame nella fornitura dei servizi a banda larga esistenti, dall'altro, lo sviluppo di nuovi servizi finali avanzati, quali quelli di televisione su IP ad alta definizione e di accesso ad internet a 20Mbps. L'Autorita' rileva altresi' che l'attivita' di cambio permuta e' in tutto e per tutto assimilabile all'attivita' di trasformazione da shared access ad unbundling, in quanto entrambe consistono nell'attivita' di spostare la linea da un blocchetto ad un altro. L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom Italia debba introdurre in offerta di riferimento la prestazione in oggetto alle medesime condizioni economiche previste per l'attivita' di conversione SA/ULL.

1.1. SERVICE LEVEL AGREEMENT DEI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE

77 Con riferimento ai Service Level Agreement dei servizi di co-locazione, gli operatori alternativi (BT Albacom, Eutelia, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind) hanno evidenziato che a pagina 16 dell'offerta di SLA per co-locazione, nella tabella viene indicato che il termine di 8 o 12 ore garantito e' relativo al "tempo di inizio intervento presso la sala" e non al tempo di ripristino del servizio. Tale previsione appare evidentemente inutile, in quanto non garantisce tempi massimi per il ripristino del servizio di alimentazione e condizionamento in sala di co-locazione. Gli operatori richiedono pertanto che venga modificata la dizione nella tabella riportando "tempi di ripristino".
78 Analogamente, per il ripristino del servizio di co-locazione virtuale, gli operatori alternativi sottolineano che i valori riportati (tabella del paragrafo 4.2 dell'offerta di SLA per co-locazione) sono da ritenersi inadeguati se riferiti, come riportato, al "tempo di inizio dell'intervento". In particolare, specificamente per il servizio di co-locazione virtuale, gli operatori propongono che Telecom Italia integri l'offerta prevedendo il seguente SLA:

=====================================================================
| | Tempo disponibilita' Ricezione richiesta|Orario esecuzione| dell'accompagnamento =====================================================================
| |Ingresso del tecnico OLO alla
| |sala apparati entro 2 ore
| |solari dalla segnalazione del
365 gg/anno h 24 |365 gg/anno h 24 |disservizio nel 100% dei casi

79 Relativamente alla co-locazione virtuale gli operatori richiedono la disaggregazione degli oneri aggiuntivi per manutenzione e accompagnamento introdotti da Telecom Italia e l'eliminazione dell'onere per lo spazio da adibire a magazzino per scorte necessarie agli interventi di manutenzione. In particolare, Fastweb sottolinea che con la co-locazione virtuale Telecom Italia ha aggregato il servizio di manutenzione a carico Telecom Italia (inclusivo di soli 3 interventi all'anno) con la prestazione di accompagnamento (186€ per ciascun intervento) rendendole non fruibili separatamente. Poiche' la manutenzione a carico Telecom Italia e' inutilizzabile dal punto di vista pratico, tale aggregazione di servizi rende non economico e non fruibile anche il servizio di accompagnamento. Al fine di superare tale situazione, secondo gli operatori dovrebbe essere prevista l'introduzione di un servizio di accompagnamento indipendente dalla prestazione di manutenzione in caso di co-locazione virtuale con manutenzione a carico Telecom Italia. In particolare Fastweb sottolinea che il prezzo delle prestazioni di accompagnamento potrebbe sensibilmente ridursi nel caso dell'utilizzo del c.d. system unico. In tali casi infatti la stessa ditta e' incaricata dell'intervento per conto di Fastweb e del servizio di accompagnamento per conto di Telecom Italia. Fastweb evidenzia la necessita' di un servizio di accompagnamento anche in orari non lavorativi (8:00-16:00) al fine di poter gestire correttamente l'assurance degli apparati co-locati.
80 L'introduzione di tale prestazione e' rilevante anche per il co-mingling, ove i vincoli imposti relativamente alla predisposizione di opere infrastrutturali rendono il servizio inutilizzabile (Telecom Italia impone infatti opere infrastrutturali volte a segregare gli spazi dati agli OLO e che la stessa dovrebbe condividere con gli operatori). Gli operatori richiedono l'eliminazione di tali vincoli e la sostituzione della previsione di opere infrastrutturali con l'introduzione di un servizio di accompagnamento. Fastweb sottolinea che tale servizio di accompagnamento in centrale, indipendente dalla manutenzione, deve essere quotato sulla base dell'utilizzo delle risorse umane effettivamente impiegate.
81 Inoltre per quanto concerne il co-mingling, gli operatori richiedono che venga rimossa, in conformita' con quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS, la limitazione per la quale nell'offerta di Telecom Italia la co-locazione in co-mingling debba essere associata unicamente ai servizi di accesso disaggregato.
82 Relativamente ai raccordi interni tra operatori, gli operatori alternativi richiedono che l'assurance per i raccordi interni tra operatori (tabella del paragrafo 4.3) sia modificata al fine di rispettare quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS, all'art. 39 comma 15, ossia prevedendo per il ripristino dei raccordi interni uno SLA nel 100% dei casi in qualsiasi fascia temporale.
83 Inoltre gli operatori BT Albacom, Eutelia, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind richiedono che Telecom Italia pubblichi all'interno dell'offerta, ai sensi della delibera n. 4/06/CONS, art. 5, comma 4, le condizioni relative a SLA premium anche per i servizi di co-locazione, attualmente mancanti.
84 Con riferimento alle penali per il servizio di co-locazione virtuale, gli operatori alternativi chiedono, in analogia a quanto gia' richiesto per l'assurance, che venga sostituito il termine "tempo di intervento" con "tempo di ripristino" e, considerato che le penali vengono riferite al prezzo di un intervento, chiedono, altresi', che venga specificato a quale intervento (ed il relativo prezzo) e' necessario riferirsi.
85 Infine, BT Albacom, Eutelia, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind, riguardo al paragrafo 4.6 "penali per i raccordi interni tra operatori", oltre a richiedere che venga sostituito il termine "tempo di intervento" con "tempo di ripristino", ritengono che la penale non debba riferirsi al canone annuo, bensi' al costo di realizzazione, facendo osservare che il raccordo e' un elemento passivo e ritenendo che non sia applicabile alcuna manutenzione a dei raccordi passivi. Su tale ultimo punto, gli operatori evidenziano che, data la bassa guastabilita' dei cavi, i disservizi sarebbero tipicamente imputabili a errori in centrale commessi nella gestione da parte del personale di Telecom Italia stessa. Per tali motivi (guasti legati ad errori di Telecom) gli operatori propongono di convertire il canone per i raccordi in un prezzo per intervento di manutenzione a vuoto, volto a disincentivare gli errori dal lato OLO.
86 Circa il servizio di assurance della co-locazione virtuale, Telecom Italia evidenzia che l'Offerta attuale gia' prevede che il servizio di accompagnamento sia fruito al posto della manutenzione. Secondo Telecom Italia, la modalita' con canone annuo comprensivo dei primi tre interventi remunera la predisposizione dei processi e la disponibilita' dei centri di assistenza a recepire le richieste di intervento da parte degli operatori. Pertanto qualora si volesse rimuovere il vincolo dei tre interventi, occorrerebbe prevedere un canone annuo per la disponibilita' del servizio indipendente dagli interventi stessi.
87 Con riferimento al canone di manutenzione dei raccordi interni di centrale, Telecom Italia ricorda che la gestione del disservizio nei raccordi di centrale ha reso necessario il censimento e la documentazione di tutti i raccordi in essere e lo sviluppo di un apposito sistema di gestione. I costi di tali attivita' sono stati rigirati sui canoni dei raccordi. Telecom Italia ritiene tuttavia ragionevole analizzare la possibilita' di prevedere delle forme di pricing diverso volte al ristoro di tali costi.

3.4.4. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

88 L'Autorita', in via generale, ribadisce la necessita' che Telecom Italia adegui l'Offerta di Riferimento nel rispetto della delibera n. 4/06/CONS, con particolare riferimento a tutti i casi in cui e' puntuale nella definizione delle condizioni di offerta dei servizi di co-locazione, ad esempio fissando precisi SLA e penali. Con specifico riferimento alle segnalazioni degli operatori, l'Autorita' ritiene che, ovunque le attivita' di ripristino prevedono SLA e penali, tali SLA e penali debbano garantire il ripristino stesso e non i tempi relativi all'avvio delle attivita' di intervento. L'Autorita' ritiene altresi' che Telecom Italia debba attenersi al rispetto puntuale della delibera sia con riferimento ai raccordi interni di centrale, prevedendo SLA garantiti nel 100% dei casi, sia con riferimento agli SLA premium per i servizi di co-locazione, attualmente assenti in offerta e da inserire nell'allegato sugli SLA di co-locazione. In merito, poi, ai canoni dei raccordi passivi, l'Autorita' ritiene necessario, da un lato eliminare tali canoni, in quanto non giustificati da dati contabili e da reali attivita' ricorrenti di manutenzione, dall'altro ritiene necessario prevedere che le penali associate agli SLA di assurance siano legate ai costi di realizzazione dei raccordi stessi. I costi di realizzazione dei raccordi - oggi a progetto - potranno includere, pro quota, anche il costo di adeguamento del sistema di gestione al fine di consentire la manutenzione dei raccordi stessi, purche' tale costo di adeguamento sistemi sia documentato separatamente in contabilita' regolatoria. I costi operativi relativi ad eventuali interventi di riparazione sui raccordi potranno essere ripagati su base intervento, ma unicamente qualora sia accertato che il disservizio del raccordo non e' imputabile ad errori di gestione di Telecom Italia.
89 Circa la richiesta di migliorare gli SLA di assurance dei servizi di co-locazione virtuale, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia integri l'offerta di riferimento consentendo che le richieste di ingresso in centrale vengano evase 365 giorni all'anno h. 24, entro 4 ore dalla richiesta nel 100% dei casi. L'Autorita' ritiene inoltre che debba essere previsto un servizio di accompagnamento per la co-locazione virtuale da pagare per singolo intervento, disponibile eventualmente anche in giorni festivi, il cui costo sia basato sull'utilizzo delle risorse umane effettivamente impiegate, anche tenendo conto dei casi di c.d. system unico. L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom Italia debba modificare il servizio di manutenzione e accompagnamento separando le due fattispecie, eliminando dall'accompagnamento i costi non pertinenti e prevedendo prezzi basati sul costo del singolo intervento. L'Autorita' ritiene altresi' che il servizio di co-mingling non debba essere condizionato alla predisposizione di misure di segregazione, ma debba essere offerto in sala Telecom Italia con accompagnamento. Circa la finalita' del servizio di co-locazione virtuale e di co-mingling l'Autorita' ribadisce quanto disposto dall'art.13, comma 3, della delibera n. 4/06/CONS, ossia che l'uso della co-locazione e' accessoria alla fornitura di tutti i servizi di interconnessione. Fatti salvi eventuali seguiti di competenza circa l'inosservanza della delibera n. 4/06/CONS, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba adeguare l'offerta nel rispetto di quanto all'art. 13, comma 3 della medesima delibera.

3.5. SERVICE LEVEL AGREEMENT DEI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO

3.5.1. LE SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI

90 Con riferimento a SLA dei servizi di accesso disaggregato, gli operatori hanno evidenziato le seguenti tematiche:
- necessita' di una revisione delle tempistiche relative alla penali in caso di ritardata attivazione;
- introduzione di SLA per la notifica di rifiuti tecnici piu' stringenti rispetto a quelli di attivazione;
- introduzione di un meccanismo di concatenazione degli ordini di attivazione soggetti a rifiuti non bloccanti;
- modalita' di calcolo delle penali e relativo periodo di verifica;
- costo dello SLA plus e replicabilita' delle offerte finali di Telecom Italia per utenze affari e pubblica amministrazione: raccordo con le informazioni in contabilita' regolatoria.
91 Gli operatori Albacom, Eutelia, Wind, Welcome e Tele2 hanno segnalato che la delibera riporta erroneamente all'art. 39 la dicitura "ritardo" in luogo di "consegna". L'interpretazione letterale dell'articolo comporterebbe infatti assenza di penali per ritardi fino a 15 giorni, quando invece la stessa delibera dispone che le prestazioni dei servizi all'ingrosso debbano essere migliorative rispetto ai corrispondenti servizi al dettaglio. Al riguardo, gli operatori evidenziano, che in attivazione Telecom Italia garantisce ai propri utenti tempi massimi di consegna di 10 giorni e penali giornaliere pari al 50% del canone mensile. Gli operatori segnalano altresi' che Telecom Italia ha interpretato in modo arbitrario la delibera prevedendo SLA peggiori rispetto a quelli minimi, sia per lo SA sia per i servizi su linea non attiva.
92 Tali operatori rilevano altresi' che circa il 50% dei rifiuti in attivazione e' "rilavorabile" cioe' legato a causali tecniche pretestuose. Le verifiche formali avvengono prima della presa in consegna dell'ordine che da luogo allo scarto, pertanto le causali tecniche in oggetto sono integralmente responsabilita' di Telecom Italia. Al fine di migliorare il processo di provisionig gli operatori ritengono che si debba introdurre uno SLA di fornitura dei rifiuti per motivi tecnici piu' stringente rispetto a quello di consegna, al fine di accelerare la ri-lavorazione degli ordini. Tali operatori sottolineano altresi' che le penali devono essere calcolate per giorno di ritardo. Gli operatori richiedono che si introducano, in caso di rifiuti rilavorati, meccanismi di concatenazione degli ordini al fine di evitare che le tempistiche di SLA e penali siano continuamente azzerate a ciascun inoltro della richiesta.
93 Gli operatori richiedono che la delibera di approvazione specifichi l'intervallo temporale in cui calcolare il 95% degli ordini a cui si riferisce lo SLA di consegna, proponendo che il calcolo avvenga su base giornaliera (l'offerta prevede un calcolo annuale). Sul punto, BT-Albacom propone che la base dei tempi sia di tre mesi per compatibilita' con i propri processi aziendali gia' in essere. Gli operatori segnalano altresi' che il calcolo delle penali di assurance e' non implementabile a causa dell'assenza di meccanismi automatici di notifica da parte di Telecom Italia sul momento di rilascio del circuito. Ad oggi infatti le comunicazioni vengono fatte in modo non automatico ed asincrono rispetto al rilascio effettivo. In questo modo, non solo non e' possibile il calcolo delle penali, ma l'operatore non ha la possibilita' di verificare prontamente se il servizio e' stato realmente ripristinato.
94 Gli operatori richiedono inoltre che gli SLA contemplino una elevata penale una tantum di 500€ per ordini con ritardo superiore a 30 giorni. Con riferimento al numero di attivazioni rilasciate non funzionanti, gli operatori richiedono che sia imposto uno SLA sul numero massimo di disservizi in prima attivazione del 1%. Richiedono inoltre uno SLA di assurance per lo SA nel 100% dei casi, evidenziando che l'offerta di assistenza di Telecom Italia ai propri utenti finali include i giorni festivi (sabato) mentre e' limitata a quelli feriali nell'offerta di riferimento, con evidenti disparita' di trattamento.
95 Gli stessi operatori richiedono una verifica delle condizioni di SLA plus, che risulta inadeguato rispetto alle prestazioni offerte, con prezzi esorbitanti rispetto ai costi e tali da non consentire la replicabilita' economica delle offerte finali che la stessa Telecom pratica ai propri clienti affari e pubblica amministrazione.

3.5.2. LA POSIZIONE DI TELECOM ITALIA

96 Circa l'interpretazione dell'art. 39 ed alla dicitura "ritardo" in luogo di "consegna", Telecom Italia, preliminarmente, fa notare di essersi attenuta nel pubblicare le penali ULL a quanto riportato dalla delibera stessa. Con riferimento alle tempistiche di attivazione ed alla discriminazione rispetto alle tempistiche garantite ai propri utenti finali, Telecom Italia si limita a rilevare che l'ampliamento della capacita' produttiva nei servizi di unbundling richiesto dalla estensione delle condizioni di SLA in attivazione anche alle linee non attive ed ai servizi di SA potra' essere messo in campo soltanto a partire dal 2007. Secondo Telecom Italia, la revisione della struttura produttiva, peraltro, si rendera' necessaria anche a causa della riduzione del numero dei giorni per l'attivazione dei servizi di accesso disaggregato che e' attualmente in discussione nell'ambito del tavolo tecnico ULL. Telecom Italia sottolinea inoltre che la delibera di approvazione dovrebbe prendere atto del fatto che allo stato le procedure di attivazione dell'ULL sono gestite attraverso una data di consegna concordata (DAC). I tempi previsti dalla delibera devono pertanto essere intesi come tempi minimi di fornitura (ovvero minimo tempo tra data di accettazione ordine e data di attesa consegna).
97 Con riferimento alla richiesta di inserire penali sul tasso massimo di scarti negli ordini di attivazione e di inserire eventuali meccanismi di concatenazione degli ordini rifiutati, Telecom Italia evidenzia che tali meccanismi non sono previsti dalla delibera n. 4/06/CONS e che la loro eventuale introduzione, con specifico riferimento alla concatenazione degli ordini rifiutati, comporterebbe una enorme complessita' gestionale. Secondo Telecom Italia, l'incidenza degli scarti sulle richieste di attivazioni dipende anche dal comportamento degli OLO e pertanto non e' possibile inserire penali sul tasso di rifiuto a causa dell'elevata incidenza delle "causali OLO" sul totale dei rifiuti. Secondo Telecom Italia, l'introduzione di penali per rifiuti "rilavorabili" dovrebbe accompagnarsi ad un'introduzione di penali a carico degli OLO nei casi in cui e' 1'OLO ad essere responsabile della mancata attivazione. Pertanto, Telecom Italia richiede che eventuali variazioni del meccanismo di penali siano considerate solo a valle della revisione delle procedure di attivazione, migrazione e cessazione in corso di discussione nell'apposito tavolo tecnico prevedendo condizioni di reciprocita'. Telecom Italia evidenzia infine di aver sostanzialmente migliorato il meccanismo di comunicazione delle causali di rigetto, prevedendo, dal 15 giugno u.s. la comunicazione delle causali di rigetto anche per le linee non attive.
98 Circa lo SLA plus di assurance ULL Telecom Italia evidenzia che tale servizio nasce da richieste specifiche degli OLO ed e' stato contrattualizzato commercialmente prima di essere inserito in OR. In particolare, lo SLA plus consente un intervento su chiamata su tutte le linee nella disponibilita' dell'Operatore senza richiedere un canone specifico di abbonamento al servizio per linea.
99 Telecom Italia evidenzia anche che per le offerte per la clientela affari sono praticate condizioni di SLA che si basano su quanto previsto per gli OLO a parita' di prestazioni richieste. Questo approccio e' particolarmente seguito proprio in caso di gare.

3.5.3. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

100 L'Autorita' evidenzia che la delibera n. 4/06/CONS, all'art. 39, definisce penali sui tempi massimi di consegna e non sui tempi massimi di ritardo, nonostante l'intestazione delle tabelle ai commi 11, 12, 14 e 16 riporti la dicitura "ritardo". Che tale dicitura non possa essere presa in termini letterali e' evidente, in quanto, nel caso dell'attivazione dei servizi di accesso disaggregato, l'interpretazione letterale delle intestazioni delle tabelle comporterebbe l'assenza di penali per ritardi fino a 15 giorni. Cio' sarebbe del tutto in contrasto con quanto invece la stessa delibera dispone agli articoli 6, comma 3, e 39, comma 8, circa la replicabilita' delle prestazioni finali a partire dai servizi intermedi, secondo cui le prestazioni dei servizi all'ingrosso debbono essere migliorative rispetto ai corrispondenti servizi al dettaglio. Al riguardo, infatti, l'Autorita' evidenzia che Telecom Italia garantisce ai propri utenti finali tempi massimi di consegna di 10 giorni solari e penali giornaliere in caso di ritardo pari al 50% del canone mensile. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba riformulare gli SLA e le penali in offerta alla luce della corretta interpretazione dell'art. 39, ed allineare le penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso disaggregato ai valori garantiti ai propri utenti finali. A tal fine l'Autorita' ritiene che Telecom Italia, per definire gli importi di penale giornaliera per ULL e VULL in caso di ritardata attivazione e ripristino debba fare riferimento all'importo del canone residenziale, mentre nel caso di SA e SA virtuale debba fare riferimento alle analoghe penali relative al proprio servizio Alice residenziale.
101 Circa gli SLA di fornitura, l'Autorita' ritiene che, fatti salvi gli eventuali seguiti di competenza per le inosservanze dei termini previsti in delibera, Telecom Italia debba adeguare gli SLA di offerta di servizi di unbundling a quanto previsto all'art. 39, comma 8, anche per le linee non attive e per il servizio di shared access. L'Autorita', in ogni caso si riserva per il 2007 di rivedere gli SLA di attivazione e le penali per i servizi di accesso disaggregato, anche in accordo con quanto sara' disposto a seguito del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 483/06/CONS.
102 Con riferimento alla richiesta di introdurre, per i rifiuti, un meccanismo di SLA e penali del tutto simile a quanto previsto in attivazione, l'Autorita' ritiene che tale soluzione sia applicabile unicamente alle penali di tipo tecnico/gestionale dipendenti da Telecom Italia. In tal senso, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba introdurre uno tasso massimo di rifiuti garantito da applicarsi in fase di prima attivazione. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba individuare tale tasso massimo di rifiuti, le causali soggette al proprio controllo che contribuiscono al calcolo del tasso di rifiuti e proporre delle penali in caso di mancato rispetto del massimo garantito. La definizione di SLA e penali in capo agli operatori alternativi sul tasso di rifiuto e/o rimodulazione delle richieste di disattivazione per causali tecniche, anche a seguito delle risultanze del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 483/06/CONS, sara' effettuata sulla base di quanto definito da Telecom Italia nella propria offerta di riferimento. L'Autorita' si riserva di valutare nel corso dell'analisi dell'offerta 2007, la possibilita' di definire penali concatenate in caso di ri-lavorazione degli ordini relativi ad uno stesso cliente, cio' al fine di evitare che le tempistiche di SLA e penali siano continuamente azzerate a ciascun inoltro della richiesta.
103 Circa lo SLA plus di assurance ULL, l'Autorita' evidenzia che la prestazione fornita dovra' essere remunerata solo qualora il servizio sia prestato entro i tempi fissati. Telecom Italia dovra' pertanto adeguare l'offerta non prevedendo alcun pagamento per i ripristini avvenuti al di fuori dei tempi garantiti. Con riferimento alla lamentata inadeguatezza delle condizioni economiche e tecniche del servizio rispetto alle prestazioni offerte da Telecom Italia ai propri utenti affari e PA, l'Autorita', allo stato, non ha acquisito elementi puntuali in tal senso, ma si riserva di operare le proprie valutazioni ai sensi della delibera n. 152/02/CONS qualora si evidenziasse l'esistenza di discriminazioni. L'Autorita' infine, fermi restando i livelli di prezzo proposti, ritiene comunque necessario che i costi dello SLA plus di assurance ULL siano evidenziati in modo separato in contabilita' regolatoria al fine di essere verificati dal revisore incaricato.
104 Infine, l'Autorita' ritiene che le penali specificate in delibera debbano essere oggetto di verifica e pagamento semestrale e che dunque l'intervallo temporale in cui calcolare il 95% degli ordini a cui si riferisce lo SLA di consegna deve corrispondere all'intervallo temporale adottato da Telecom Italia per l'inoltro della relazione periodica all'Autorita' di cui all'art. 37, comma 7, della delibera n. 4/06/CONS.
105 L'Autorita' ritiene altresi' necessario che si introducano meccanismi automatici di notifica da parte di Telecom Italia relativi al momento di rilascio del circuito in assurance ed attivazione, cio' al fine di avere all'interno dei sistemi informativi di gestione date ed orari certi e condivisi tra gli operatori per il calcolo delle penali. E' pertanto necessario che Telecom Italia e gli operatori alternativi, al fine del calcolo degli importi, mettano in atto ogni previsione utile affinche' si possa fare riferimento solo alle informazioni prodotte dal sistema di gestione ed accessibili agli OLO.
106 Fatta salva la valutazione dei profili di inottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS, l'Autorita' richiede che Telecom Italia rispetti quanto all'art. 39, comma 5, introducendo uno SLA di assurance per lo SA nel 100% dei casi. L'Autorita' ritiene inoltre che l'offerta di assurance dei servizi di accesso disaggregato debba garantire la replicabilita' delle offerte di assistenza di Telecom Italia ai propri utenti finali, includendo pertanto interventi anche nei giorni festivi.

3.6. SERVIZI DI CO-LOCAZIONE

3.6.1. LE SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI

107 Con riferimento ai servizi di co-locazione, gli operatori hanno evidenziato le seguenti criticita':
- notevole incremento dei costi a metro quadro: gli operatori richiedono evidenza dei contratti di affitto con i proprietari dei siti e dei costi relativi ai siti di proprieta', nonche' l'illustrazione del raccordo con le informazioni in contabilita' regolatoria;
- incremento delle superfici attribuite ai moduli: gli operatori richiedono un'analisi degli spazi relativi ai nuovi moduli rispetto ai vecchi; superamento del limite massimo di 2KW nell'offerta di alimentazione a forfait;
- introduzione di offerte di alimentazione a forfait proporzionali al consumo massimo nominale di ciascun modulo: gli operatori richiedono evidenza del raccordo dei prezzi con i costi di energia effettivamente sostenuti e con le informazioni in contabilita' regolatoria;
- circa le offerte a consumo (con misuratori) gli operatori evidenziano:
o l'assenza in offerta del servizio di installazione di misuratori per 10 linee (che rimpiazzerebbe quello per singola linea);
o la necessita' di introdurre un servizio con un singolo misuratore per OLO per ciascuna sala;
o costo per KW/H dell'energia eccessivo: gli operatori richiedono evidenza dei contratti di Telecom Italia con i propri fornitori, nonche' l'illustrazione del raccordo con le informazioni in contabilita' regolatoria;
- modifica ai dettagli della contabilita' regolatoria per introdurre evidenze relativamente a ciascuno dei servizi di co-locazione (inclusi fornitura energia e condizionamento);
- assenza nell'offerta di co-locazione virtuale con acquisto a carico di Telecom Italia della voce relativa ai nuovi apparati DSLAM IP con interfacce Gigabit Ethernet e modem ADSL2+.
108 Relativamente ai servizi di co-locazione, gli operatori hanno segnalato un incremento del costo dei moduli di co-locazione legato sia all'aumento del costo a metro quadro, pari a circa il 18%, sia all'area attribuita a ciascun modulo. In particolare, secondo gli operatori, tale area, ad oggi corrisponde a circa 6mq in luogo dei 4mq precedentemente attribuiti, ed includerebbe aree comuni che l'Autorita' ha sempre escluso nel calcolo.
109 In merito ai costi di energia, gli operatori evidenziano che l'evoluzione tecnologica ha portato negli ultimi anni ad un minore assorbimento di potenza da parte degli apparati installati. Le attuali condizioni di offerta, che fissano nel caso a forfait un assorbimento standard di 2KW per telaio, non consentono di corrispondere a Telecom Italia il costo reale del servizio fruito.
110 Gli operatori, nel reclamare una verifica contabile dei costi dei servizi di energia, richiedono che l'attuale modalita' forfettaria (che ad oggi prevede 2KW disponibili a telaio) sia sostituita da una modalita' di attribuzione dei consumi sulla base dell'assorbimento di picco nominale di ciascun telaio (pari alla sommatoria degli assorbimenti massimi di targa dei singoli apparati che sono installati nel modulo). Solo tale modalita' consentirebbe un pagamento commensurato all'assorbimento massimo effettivo. Gli operatori sottolineano che il dimensionamento a 2KW delle stazioni energia e' gia' stato pagato su base progetto in fase di predisposizione del sito.
111 Circa la modalita' con misurazione a consumo, gli operatori hanno segnalato che l'offerta dovrebbe disaggregare i costi e le modalita' operative per la predisposizione dei misuratori. In particolare la tipologia di misuratore che permette di gestire fino a 10 linee di alimentazione (5 apparati per 2 linee di back-up) che consente di gestire quindi fino al massimo 5 apparati per telaio non risulterebbe in offerta (c.d. misuratore "multilinea").
112 Secondo gli operatori, progettando opportunamente gli impianti, si potrebbe prevedere un solo misuratore per sito per ciascun OLO (al massimo due per tener conto dell'alimentazione di backup); infatti pur volendo adottare la modalita' con misuratore
"multilinea" (che sembra essere la meno "invasiva") in ogni caso gli OLO devono effettuare delle modifiche ad alcuni cablaggi sui telai e sprecare spazio nei moduli.
113 Anche per la modalita' con misuratori gli operatori richiedono che la quota fissa sia riferita all'assorbimento massimo di targa degli apparati installati nel modulo (comunicata e certificata periodicamente dagli OLO) e non come avviene attualmente, al valore forfetario di 2KW utilizzato per la modalita' forfetaria.
114 Infine, il costo variabile dell'energia (pari a 0,1373€/Kwora), secondo gli operatori, non sarebbe in linea con i prezzi di mercato e richiedono che sia anch'esso rivisto alla luce del costo effettivo della prestazione sostenuto da Telecom Italia con i propri fornitori.
115 Gli operatori richiedono anche un'approfondita azione di verifica circa le modalita' di imputazione dei costi relativi alla gestione dei sistemi per l'erogazione ed il trattamento di energia. Tali operatori sottolineano che dal 2000 al 2001 il costo dell'energia fornita in modalita' condivisa e' aumentato del 128%. Ritengono altresi' che l'imputazione dei costi debba riguardare solo le sedi di Telecom Italia aperte all'ULL e non tutte le sue sedi, incluse le sedi disagiate, i cui costi maggiorati vengono comunque computati nel servizio universale.
116 Gli operatori inoltre chiedono che siano inclusi in offerta valori forfettari di potenza superiori a 2KW per modulo. Poiche' il dimensionamento degli impianti in fase progetto e' fatto per linea di moduli prevedendo 2KW a modulo, ovunque tale potenza non sia assorbita da un modulo potrebbe essere resa disponibile ad un altro. Gli operatori sottolineano che tutte le spese di predisposizione degli impianti (che tengono conto del dimensionamento degli stessi) sono coperte da voci di costo separate relative al progetto delle sale e non rientrano in tali canoni.
117 AIIP evidenzia che dall'Offerta di co-locazione virtuale risultano esclusi i nuovi apparati DSLAM IP con interfacce Gigabit Ethernet e modem ADSL2+ e richiede che vengano inserite in Offerta.

3.6.2. LA POSIZIONE DI TELECOM ITALIA

118 A richiesta dell'Autorita', Telecom Italia ha prodotto elementi di costo sia con riferimento all'offerta del 3 marzo 2006, sia con riferimento all'offerta del 28 ottobre 2005. Poiche' tali offerte, limitatamente a co-locazione, energia e condizionamento sono pressoche' identiche, salvo diversa indicazione, nel seguito si fa riferimento alle tabelle dei prezzi riferendosi indifferentemente alle due offerte.
119 Con riferimento ai dati presentati, Telecom Italia non ha prodotto evidenze contabili per i prezzi di apparati e cavi (Tabella 4 in offerta) e dei DSLAM in caso di co-locazione virtuale con installazione a cura di Telecom Italia (Tabella 10 in offerta), dichiarando che si tratta di prezzi basati su listini dei fornitori a cui Telecom si rivolge.
120 Telecom Italia ha presentato delle tabelle di costo dalla contabilita' 2004 (non incluse nella contabilita' regolatoria consegnata) a giustificazione dei costi degli spazi al metro quadrato e per i servizi di facility management e di security (Tabella 1). Tali valutazioni di costo si basano sui dati di cost accounting a valori correnti 2004 in accordo alla metodologia FDC/CCA. Specificamente con riferimento ai prezzi di Security non viene presentato una giustificazione disaggregata dei dati di costo, ma un unico valore medio.
121 Telecom Italia ha presentato proprie valutazioni sull'andamento dei costi di energia al 2005 dichiarando un incremento stimato del prezzo a KW/h pari al +15,8%. Tale incremento, porterebbe dunque il prezzo di un 1KW/anno da 718,67€ a 832,17€, con una differenza di 113,5€/anno. Sommando tale incremento ai prezzi approvati in OR 2005, Telecom Italia ha ricavato i prezzi relativi ad 1KW/anno per i servizi di energia elettrica su impianti Telecom Italia, con stazioni OLO, di climatizzazione a espansione diretta e ad acqua refrigerata. Telecom Italia ha anche prodotto alcune tabelle di costo relative alla contabilita' 2004 (non incluse nella contabilita' regolatoria consegnata) relative ai costi sostenuti internamente per gli analoghi servizi di co-locazione, condizionamento ed energia.
122 Telecom Italia illustra il calcolo dei costi specifici di commercializzazione sostenuti da Telecom Italia esclusivamente e specificatamente per fornire i servizi intermedi agli OLO, espressi come incidenza percentuale sui costi di produzione del servizio.
123 Telecom Italia relativamente all'incremento dell'area, evidenzia di aver adottato un modulo di co-locazione unico: in precedenza lo spazio attribuito ai moduli 600x600 era di 4,2 mq ove gli spazi di utilizzo comune erano a parte. Adesso con i moduli 300x600 (modulo unico), la superficie attribuita e' di 3,0mq che e' distinta in 2,lmq di spazio lordo dedicato e 0,9 mq di spazi comuni pertinenti all'OLO attribuiti a ciascun modulo. Con questa nuova modalita' di prezzo gli spazi di utilizzo comune, quali quelli di guardiania, passaggi ecc. non verrebbero attribuiti agli OLO.
124 Telecom Italia e' contraria all'introduzione di offerte forfetarie inferiori a 2KW (anche su base dati di targa) ed evidenzia di offrire gia' sulla base dello studio di fattibilita', caso per caso, offerte forfetarie superiori ai 2KW. L'introduzione di offerte inferiori a 2KW, secondo Telecom Italia, richiederebbe l'introduzione di limitatori volti a garantire che nessuno superi l'assorbimento assegnatogli.
125 Telecom Italia e' contraria a modificare gli attuali criteri di progettazione delle sale OLO per consentire l'installazione di misuratori unici. Da un lato non e' possibile intervenire sulle sale correnti senza ingenti e costosi lavori di modifica, dall'altro, anche per le nuove sale, il cablaggio che consentirebbe di avere un solo misuratore e' largamente inefficiente poiche' non e' possibile sapere a priori quale modulo verra' assegnato a quale operatore e pertanto si dovrebbe cablare gli N moduli in sala N volte con cablaggi indipendenti.
126 Circa l'offerta di misuratori "multilinea", Telecom Italia evidenzia che tale soluzione tecnica e' solo allo studio e non e' in offerta in quanto ancora non installata.
Telecom Italia precisa inoltre che la decisione sull'adozione di misuratori "multilinea" non e' affatto scontata ne' vigono obblighi di offerta in delibera.
127 In risposta a quanto richiedono gli OLO per il servizio di condizionamento, ossia di parametrare il costo della prestazione con apparati di Telecom Italia alla potenza massima nominale degli apparati effettivamente installati in ciascuna sala, Telecom Italia evidenzia l'impossibilita' di prevedere sistemi di ripartizione del costo degli impianti di condizionamento sulla base della potenza effettiva assorbita.

3.6.3. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

128 In via preliminare si evidenzia che l'Autorita' ha richiesto evidenze contabili aggiornate sui prezzi dei servizi di co-locazione prima in occasione della pubblicazione del 28 ottobre 2005 e poi in occasione della pubblicazione del 3 marzo. Telecom Italia, non ha prodotto, in nessuna delle due comunicazioni (gennaio 2006 e luglio 2006), ne' successivamente, dati di contabilita' 2005 limitandosi a fornire alcuni elementi di contabilita' 2004 ed, unicamente sui costi energia, una propria stima sull'incremento di prezzo per il 2005. L'Autorita' ha ribadito la richiesta della contabilita' regolatoria 2005 secondo i formati contabili definiti dalla delibera n. 152/02/CONS nel corso dell'audizione del 13 settembre 2006.
129 L'Autorita' ricorda che il riferimento corretto per la valutazione dei servizi di colocazione, trattandosi di servizi relativi all'Accesso, e' la contabilita' a costi storici. Le condizioni economiche dei servizi di co-locazione sono da valorizzare nella configurazione di costo FDC/HCA.
130 In merito alla metodologia utilizzata per l'attribuzione dei costi l'Autorita' ricorda che anche la metodologia FDC considera esclusivamente i costi pertinenti; ad esempio, nella valutazione dei costi relativi agli spazi e ai servizi collegati, sono da imputare esclusivamente i costi relativi agli stabili adibiti a centrale che ospitano gli Stadi di Linea e non tutti gli edifici, compresi quelli disponibili per altri usi.
131 In riferimento agli approfondimenti che Telecom Italia ha fornito a seguito delle offerte sia di Ottobre 2005 che di Marzo 2006, l'Autorita' rileva che, oltre a non essere disponibili i dati aggiornati al 2005, molti servizi di co-locazione non sembrano adeguatamente descritti ne' dalle voci di costo presentate, ne' dai dati in contabilita' regolatoria. Telecom Italia infatti dichiara di non avere una contabilita' separata per alcuni servizi di co-locazione, ne' la ripartizione puntuale di alcune voci di costo.
132 Relativamente alle giustificazioni contabili prodotte da Telecom Italia, si rileva in particolare quanto segue:
1) non consentono una diretta verifica dei prezzi in offerta 2006 relativi ai servizi di energia elettrica e climatizzazione, in quanto le voci di costo prodotte aggregano elementi di servizio diversi rispetto a quelli in Tabella 2 in offerta. In particolare viene presentata una sola voce di costo di alimentazione (evidentemente assimilabile alla prestazione di fornitura di energia su impianti Telecom Italia) ed una sola voce di condizionamento, quest'ultima evidentemente media rispetto alle possibili modalita' tecniche di offerta della prestazione;
2) il valore del costo di alimentazione per KW/anno (calcolato a partire dai costi Telecom Italia 2004 sostenuti negli SL) dovrebbe corrispondere al costo per KW/anno associato alla prestazione di "servizio di energia elettrica fornito su impianti Telecom Italia". Tale valore -basato sui costi e consumi 2004 di Telecom Italia - risulta tuttavia maggiore del prezzo dell'energia praticato agli operatori nelle offerte 2004 e 2005 per la medesima prestazione, e cio' senza includere l'incremento prospettico del costo energia stimato da Telecom Italia nel +15,8% per l'anno 2005;
3) i prezzi presentati nella Tabella 3 dell'offerta di riferimento (servizi con misuratori di energia), non risultando venduti negli esercizi precedenti, non trovano giustificazione nei costi; non vengono d'altronde fornite altre spiegazioni circa la loro definizione, ne' tantomeno circa la modifica apportata con l'offerta di Marzo.
133 Le tabelle di costo fornite da Telecom Italia consentono tuttavia di evidenziare gli elementi di costo operativo e di capitale impiegato nelle attivita' di fornitura di energia e di condizionamento, ed evidenziano i KW/h annui attribuiti ai costi di alimentazione e quelli attribuiti ai sistemi di condizionamento. In particolare, dall'analisi di questi ultimi si evidenzia che l'assorbimento dei sistemi di condizionamento e' pari alla meta' dell'assorbimento degli apparati.
134 L'Autorita' ritiene che, allo stato dell'arte, il dettaglio informativo, in contabilita' regolatoria, relativo alla contabilita' dei costi dei servizi non risulti sufficiente a valutare adeguatamente l'Offerta di co-locazione. L'Autorita' individua la necessita' che Telecom Italia provveda a dare evidenza contabile separata ai servizi di co-locazione all'interno della contabilita' regolatoria prevedendo appositi conti economici, stati patrimoniali ed elementi di dettaglio su costi e volumi. Tali obblighi, d'altra parte, discendono gia' da quanto agli articoli 7, comma 1, e 9, comma 4, della delibera n. 4/06/CONS.
135 L'Autorita', in particolare, ritiene che, al fine di verificare l'orientamento al costo dei prezzi proposti e la non discriminazione interno-esterno, sia necessario che Telecom Italia includa nella reportistica della contabilita' regolatoria per l'aggregato accesso almeno i conti economici e gli stati patrimoniali per i servizi di co-locazione, di energia e di condizionamento venduti agli operatori e ceduti internamente. Dovranno inoltre essere riportati, tra gli elementi di dettaglio, quantita' e prezzi di trasferimento interni in modo tale da consentire la verifica dei transfer charge riportati nei conti economici sopraindicati. Al fine di garantire la verifica dell'orientamento al costo, dovranno essere prodotti elementi di dettaglio sui costi afferenti ai servizi di co-locazione, di energia e di condizionamento, specificando almeno ammortamenti, costi operativi e capitale impiegato. Per ciascun servizio e prestazione fornita internamente ed esternamente dovra' essere indicato un costo unitario calcolato a partire dalla ripartizione dei costi totali di dettaglio su evidenziati. La contabilita' dovra' descrivere i criteri di ripartizione adottati per ciascuna voce di costo, indicare driver e quantita' coinvolte nella determinazione dei costi unitari.
136 L'Autorita' richiama il fatto che la componente di prezzo dei servizi legata ai cosiddetti "costi di gestione degli operatori" (costi di fatturazione, gestione del traffico, front end, nonche' costi di natura finanziaria legati ai fondi di rischio per crediti vantati nei confronti degli operatori) e' applicata dalla struttura di rete di Telecom Italia ai soli operatori alternativi non essendovi alcun corrispettivo nei transfer charge applicati alle direzioni commerciali. Questa circostanza si pone in palese contrasto con il principio di parita' di trattamento e non discriminazione. L'Autorita', gia' in occasione di precedenti provvedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, ha ritenuto discriminatorio che i suddetti oneri e costi siano recuperati dall'operatore incumbent unicamente attraverso i ricavi dei servizi intermedi forniti agli altri operatori. L'Autorita' ribadisce quindi l'opportunita' di individuare una modalita' equa e trasparente per definire un costo di medio di gestione degli operatori imputabile da Telecom Italia sia alle proprie divisioni commerciali che agli operatori. In tal senso lo stesso articolo 6, comma 2 della delibera 4/06/CONS, prevede che i prezzi dei servizi ceduti internamente ed offerti esternamente siano gli stessi, escludendo dunque l'attribuzione, per il medesimo servizio, di costi aggiuntivi specifici per gli operatori interconnessi. L'Autorita' ritiene che il valore del suddetto costo medio unico di gestione debba essere ottenuto ripartendo la somma degli eventuali oneri e costi di gestione interni (cioe' legati alla fornitura di servizi alle proprie divisioni interne) e esterni (cioe' legati alla fornitura di servizi agli operatori) su tutte le unita' di servizio, siano esse cedute internamente, o vendute esternamente. La ripartizione degli oneri di gestione nella modalita' suddetta comportera' un valore del mark up significativamente inferiore rispetto al 18,2% precedentemente applicato da Telecom Italia ai soli servizi offerti agli operatori. Per la valutazione dell'offerta in esame, in cui costi di gestione operatori sono ripartiti con un criterio di attribuzione in quota percentuale (incidenza dei costi di gestione su costi dei servizi di interconnessione), e' dunque opportuno riformulare tale percentuale rispetto al totale dei costi di rete dei servizi forniti dall'aggregato di Accesso.
137 L'Autorita' ritiene, pro futuro, che i costi di gestione operatori ascrivibili all'aggregato Accesso debbano essere tutti e soli quelli direttamente attribuiti a tale aggregato sulla base delle norme di separazione amministrativa e contabile di cui alle delibere n. 4/06/CONS, n. 45/06/CONS e n. 417/06/CONS. La contabilita' di tale aggregato dovra' dare evidenza dei costi di gestione totali e di quelli attribuiti a ciascun servizio. L'Autorita' ritiene inoltre che l'attribuzione di tali costi ai servizi debba avvenire con le stesse impiegate per i costi relativi al personale ed ai sistemi di gestione per la fornitura dei servizi alle proprie divisioni commerciali (c.d. provisioning interno) e quindi non attribuiti in quota proporzionale al costo finale del servizio, ma attraverso driver alle componenti di rete.
138 L'Autorita' evidenzia infine che il valore del WACC stabilito all'art. 34, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS per l'offerta di accesso disaggregato 2006 e' pari a 10,2% e non 13,5% utilizzato da Telecom Italia nella giustificazione dei propri costi.
139 L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta dei servizi di colocazione, energia e condizionamento di cui alle tabelle 1, 2, 3 dell'Offerta di riferimento sulla base degli elementi evidenziati nella presente sezione ed in particolare dei seguenti criteri:
• adozione di un WACC pari a 10,2% per i prezzi applicati a partire dal 3 marzo 2006 e di un WACC pari a 13,5% per il periodo Ball' 1 gennaio al 3 marzo;
• adozione, a partire dal 3 marzo 2006, per i costi di gestione operatori, di un mark up medio individuato con modalita' equa e trasparente al fine di ottenere un costo medio di gestione unico, applicabile da Telecom Italia sia alle proprie divisioni commerciali che agli operatori. Il suddetto valore del costo medio di gestione e' ottenuto ripartendo la somma degli eventuali costi e oneri di gestione interni (cioe' legati alla fornitura di servizi alle proprie divisioni interne) e esterni (cioe' legati alla fornitura di servizi agli operatori) su tutti i servizi intermedi di accesso prodotti, sia ceduti internamente, sia venduti esternamente;
• adozione, per il costo dell'energia, del valore 0,095 €/KWh in luogo del valore 0,1373 €/KWh adottato da Telecom Italia;
• adozione, per gli impianti di condizionamento, di un valore di assorbimento energetico per il raffreddamento di 1 KWh dissipato, pari a 0,5KWh.
140 Relativamente al servizio di collaudo del misuratore di energia, l'Autorita' ritiene che tale attivita' possa essere svolta in modo efficiente in sole due ore uomo, cosi' come per il contributo per la lettura dei contatori l'Autorita' ritiene adeguato un tempo pari a dieci minuti uomo. Tale valutazione evidentemente si basa sul fatto che la lettura del contatore non ha caratteristiche di urgenza e non richiede costi di reperibilita', e, pertanto, puo' effettuarsi nell'ambito delle ordinarie attivita' gestionali della centrale.
141 L'Autorita' ritiene invece di non avere elementi sufficienti per valutare le due voci relative alla fornitura in opera del misuratore di energia per conto OLO, e ritiene che i prezzi riportati in Tabella 3 possano essere approvati unicamente a condizione che Telecom Italia sia in grado di dimostrarne i costi sottostanti, descrivendo le attivita' alla base ed i costi degli apparati forniti.
142 Con riferimento alla superficie da imputare ai moduli, l'Autorita' ricorda che quest'ultima e' relativa ai soli spazi in esclusiva disponibilita' dell'operatore; seguendo il disposto della delibera n. 4/06/CONS il modulo standard per co-locazione e' costituito dallo spazio necessario per l'installazione da parte dell'operatore di 2 telai di dimensioni 600x300x2200 mm, ovvero di 1 telaio di dimensioni 600x600x2200 mm, con i necessari spazi di accesso e manovra. L'Autorita' sottolinea pertanto che la dimensione attribuita al modulo standard e' pari a 4,2mq, nel caso di servizi di accesso disaggregato, ovvero a 2,1mq per il c.d. modulo per interconnessione, in linea con quanto gia' approvato nelle precedenti offerte di riferimento. Nel caso in cui Telecom Italia decida di mantenere la previsione di un modulo unico, in grado di ospitare un singolo telaio di dimensioni 600x300x2200 mm, lo spazio associato dovra' essere pari a 2,1 mq, in linea con quanto previsto per il modulo per interconnessione. Tale previsione consente che il passaggio dai moduli per interconnessione a modulo unico non comporti incrementi artificiosi dei costi relativi agli spazi gia' impiegati.
143 Infine, a partire dalla data di entrata in vigore della presente delibera e per le offerte di riferimento successive, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba ampliare le offerte di energia e condizionamento forfetarie. In particolare, in considerazione del fatto che gli operatori installano apparati nei telai con assorbimento generalmente inferiore al valore massimo forfetario proposto da Telecom Italia (2KW), l'Autorita' ritiene che sia necessario introdurre nuove offerte forfetarie con granularita' 0,25 0,5 0,75 ecc KW fino a 2KW in grado di meglio rispondere alle necessita' di assorbimento di ciascun telaio. L'importo della prestazione dovra' essere calcolato in modo lineare rispetto al prezzo per KW disponibile, contemplando anche forniture superiori ai 2KW. Circa l'osservazione avanzata da Telecom Italia sulla necessita' di installare limitatori di potenza, l'Autorita' osserva che l'attuale soluzione, secondo cui sono offerti 2KW, prevede gia' meccanismi di controllo della potenza erogata e i medesimi meccanismi possono essere impiegati anche quando la potenza disponibile e' minore di 2KW.
144 L'Autorita' ricorda altresi' che, come gia' previsto dalla delibera 4/06/CONS, l'operatore notificato e' tenuto a fornire in colocazione virtuale con apparati a cura di Telecom Italia tutte le tipologie di apparati impiegate per i propri servizi xDSL e ritiene pertanto che, fatta salva la valutazione dei profili di inottemperanza a quanto previsto dalla delibera 4/06/CONS, Telecom Italia debba inserire in offerta i nuovi apparati DSLAM IP con interfacce Gigabit Ethernet e tecnologie ADSL2+.

3.7. DATABASE DELLE RISORSE DI RETE E TOPONOMASTICA DEGLI UTENTI;

145 Gli operatori alternativi (BT Albacom, Eutelia, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind) rappresentano che, contrariamente a quanto disposto dall'art. 27 della delibera n. 4/06/CONS, nell'offerta di riferimento per i servizi di interconnessione per i servizi di accesso disaggregato per l'anno 2006 di Telecom Italia e' assente ogni riferimento ai data base ed alle informazioni che dovranno essere dalla stessa forniti, nonche' degli impegni circa le tempistiche di aggiornamento e la disponibilita' in tempo reale delle informazioni.
146 Conseguentemente, in generale, gli operatori alternativi richiedono che venga imposto a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 27 della delibera n. 4/06/CONS.
147 In particolare, gli operatori alternativi richiedono che, per ogni Stadio di Linea (SL), Telecom Italia renda disponibili le seguenti informazioni: armadi di centrale attestati al sito SL, elenco degli indirizzi serviti e servibili da ciascun armadio. Gli operatori richiedono inoltre che tale banca dati (database toponomastico), sia fornita secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 27 della delibera n. 4/06/CONS.
148 Inoltre, gli OLO rappresentano che le informazioni di cui all'art. 27, comma 6 della delibera n. 4/06/CONS sono attualmente parzialmente fornite attraverso il cosiddetto database della rete d'accesso, il quale e' periodicamente fornito da Telecom Italia su Compact Disc e che le tali informazioni sono di scarsa utilizzabilita' in quanto non contengono l'indicazione degli archi di numerazione attestati presso ogni armadio di centrale, e la limitata frequenza di aggiornamento non ne consente un uso efficace per verificare la massima velocita' erogabile su di un accesso (attivo o non attivo) in fase di prevendita, ne' relativamente allo stato di riempimento della tratta di cavo della rete di distribuzione primaria. Gli OLO richiedono che il database della rete d'accesso venga integrato con l'indicazione degli archi di numerazione attestati ad ogni singolo armadio di distribuzione e che venga aggiornata l'informazione contenuta in tale database secondo quanto disposto dalla delibera.
149 Gli operatori alternativi, con riferimento a quanto disposto dalla delibera n. 4/06/CONS, art. 27, commi 7 e 8 relativamente alla pubblicazione delle attivita' di ampliamenti/modifiche di porzioni di rete, ed, in particolare, dell'elenco degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete, evidenziano che Telecom Italia fornisce con frequenza circa mensile, per mezzo di un file excel inviato via e-mail, l'elenco delle centrali Telecom Italia in cui tale servizio e' disponibile, separando le informazioni riguardo al servizio asimmetrico (ADSL) da quelle per il servizio simmetrico (HDSL/SHDSL). Evidenziano, in particolare, che per quest'ultimo servizio la copertura non e' individuata, come per il primo servizio, per mezzo di un identificativo di centrale, ma per Comune, introducendo in tal modo un'indeterminazione riguardo alla disponibilita' del servizio.
150 Gli OLO rilevano imprecisioni e incongruenze (rispetto a quanto commercializzato da Telecom Italia) relativamente alla comunicazione della pianificazione dell'apertura di nuove centrali xDSL che, ai sensi dell'art. 27, comma 7, dovrebbe essere fornita con un preavviso di almeno due mesi. Rilevano, altresi' che Telecom Italia non ha rispettato il dettato regolamentare relativo alla comunicazione delle pianificazioni, per quanto riguarda l'attivazione di siti in cui commercializza servizi xDSL in tecnologia non ATM (ad es. Gigabit Ethernet) sui quali e' resa disponibile un'offerta includente anche servizi Video (offerta Alice Home TV).
151 Infine, gli operatori alternativi, rappresentano che Telecom Italia, sulla base dell'obbligo impostole dalla delibera n. 8/01/CIR, art. 3, comma 1 "Telecom Italia rende disponibili agli operatori preselezionati le modalita' per il controllo formale degli ordinativi inviati", ha fornito fino a luglio 2005, una database contenente le anagrafiche di tutti gli abbonati al servizio telefonico (cosiddetto database cessioni) e che tale database veniva utilizzato per l'attivazione dei servizi wholesale offerti da Telecom Italia che richiedevano necessariamente un controllo sulla correttezza dei dati anagrafici.
152 Gli OLO evidenziano che da agosto 2005, con l'introduzione del DBU (DataBase Unico), Telecom Italia non ha piu' fornito il database cessione.
153 Gli operatori alternativi ritengono che l'obbligo citato non venga meno con l'operativita' del DBU in considerazione delle diverse finalita' che sottostanno all'utilizzo dei due diversi database, evidenziando che le informazioni contenute del DBU possono essere carenti per decisione, relative alla privacy, dell'utente riguardo al non voler rendere pubbliche alcune informazioni (ad es. indirizzo, numero civico) e, quindi, che il DBU non puo' essere considerato un sostituto del database cessione.
154 Gli OLO evidenziano che a seguito dell'uso del DBU si sono verificati disservizi legati a scarti per non coincidenza delle informazioni e richiedono che venga confermato l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura del database delle anagrafiche, ai fini della validazione degli ordini di fornitura dei servizi.
155 Con riferimento al database della rete di accesso "toponomastica servibili", Telecom Italia evidenzia di aver provveduto a riestrarre di recente il database della rete di accesso colmando numerose lacune della precedente versione e che provvedera' a documentare meglio i restanti database al fine di consentire l'uso congiunto. Telecom Italia, in considerazione della mole di elaborazione richiesta per l'estrazione dei dati, ritiene di poter pubblicare a cadenza trimestrale un aggiornamento del database. Telecom Italia sottolinea che sebbene tale database contenga in principio le informazioni dei civici raggiungibili dalla rete di accesso, non reca alcuna indicazione sul riempimento della rete secondaria poiche' tali informazioni, per le linee non attive, non sono disponibili a Telecom Italia stessa. Pertanto, l'aggiornamento di tale database non puo' risolvere le eventuali criticita' nelle attivazioni su linea non attiva che sono le medesime riscontrate da Telecom Italia nelle proprie attivazioni. Secondo Telecom Italia, l'Autorita' non ha mai rilevato severe inottemperanze alle disposizioni relative ai database di rete di accesso. Cio', secondo Telecom Italia si puo' desumere dai verbali delle visite ispettive che la stessa ha avuto da parte dell'Autorita' e che avevano le seguenti finalita': "oggetto dell'ispezione sara' la verifica degli adempimenti in materia di attuazione degli obblighi di trasparenza sulle reti (in particolare la rete di accesso locale) cosi' come stabilito dalle delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle Comunicazioni (in particolare: delibera 2/00/CIR, delibera 11/03/CIR, delibera 3/04/CIR, delibera 1/05/CIR). Saranno altresi' oggetto di verifica tutti i database ed i supporti tecnico-documentali che Telecom Italia deve mettere a disposizione in ottemperanza alle delibere sopraccitate: in particolare sara' verificata la loro fruibilita', la completezza e l'esaustivita' delle informazioni in essi riportate, l'accessibilita' in tempo reale attraverso gli strumenti informatici al fine di consentire operazioni di pianificazione delle attivita' di sviluppo dei servizi di unbundling da parte degli operatori concorrenti."
156 Telecom Italia non ritiene possibile l'introduzione di sistemi di consultazione online contenenti informazioni relative ai numeri civici e si riserva di valutare le modalita' di fornitura delle mappe con estensione e dettagli tecnici dei cavi, eventualmente in formato elettronico. Telecom Italia ritiene che non sia possibile l'introduzione di sistemi di consultazione on-line anche per motivi di segretezza delle stesse in presenza di carceri, ambasciate e altre "sedi sensibili".
157 Con riferimento alla problematica del database contenente le anagrafiche di tutti gli abbonati al servizio telefonico, Telecom Italia si riserva di valutare la possibilita' di pubblicare una sintassi di formazione degli ordini in grado di sopperire alla mancanza di un database comune per la toponomastica clienti.

3.7.1. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

158 L'Autorita' evidenzia che la delibera n. 3/04/CIR, art. 2, comma 4, lettera d, gia' disponeva che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni di offerta e fornitura dei servizi di unbundling prevedendo "l'integrazione del database di cui all'art. 3, comma 4, lettera d della delibera n. 11/03/CIR con le informazioni relative a ciascun Stadio di Linea aperto all'unbundling indicate in premessa" e, quindi, comprendenti "tutti i parametri necessari ai fini della verifica di disponibilita' di un particolare servizio di accesso ad una data velocita' trasmissiva, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure di unbundling dell'Offerta di Riferimento, quali ad esempio il numero e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti all'ULL, il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio, il dettaglio del numero di sistemi attivi sul cavo disaggregato per ciascuna tipologia di accesso (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3), le tipologie di cavo impiegate per la rete primaria e quella secondaria, la lunghezza di ciascun cavo di rete primaria e la lunghezza media della rete secondaria". La delibera n. 4/06/CONS all'art. 27, dunque, ribadisce e meglio dettaglia gli obblighi preesistenti, gia' disposti dalle delibere n. 3/04/CIR e n. 11/03/CIR.
159 L'Autorita' rileva che proprio nel corso delle ispezioni citate da Telecom Italia, e' emerso che le informazioni richieste, anche al livello di maggior accuratezza rispetto a quello definito dalla delibera n. 3/04/CIR, sono disponibili presso Telecom Italia sotto forma di mappe elettroniche recanti tutti i dettagli tecnici dei cavi di rete primaria e secondaria necessaria ad effettuare la valutazione della massima velocita' dei sistemi xDSL (lunghezze, capacita' dei cavi, tipologia di isolamento, capitolati tecnici ecc.). L'Autorita' sottolinea che Telecom Italia, sebbene non in formato di database, ha in propria disponibilita' tutte le informazioni relative ai cavi di rete primarie e di rete secondaria necessarie a costituire un database della rete di accesso organizzato in modo tale da consentire agli operatori di effettuare le proprie valutazioni circa le velocita' xDSL attese su ciascuna linea.
160 L'Autorita' conferma pertanto gli obblighi imposti all'art. 27 della delibera n. 4/06/CONS e ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta di riferimento ed i database della rete di accesso (toponomastica serviti e servibili, sistemi numerici e archi di numerazioni) correlandoli tra loro al fine di fornire agli operatori le informazioni indicate dall'art. 27, garantendo in particolare quanto previsto al comma 6.
161 In particolare, l'Autorita' ritiene altresi' che la lettura congiunta dei database della rete d'accesso debba consentire l'associazione degli archi di numerazione ad ogni singolo armadio di distribuzione e che Telecom Italia debba aggiornare l'informazione contenuta in tali database secondo quanto disposto dalla delibera n. 4/06/CONS.
162 L'Autorita', ai sensi di quanto previsto l'art. 27, comma 7, della delibera n. 4/06/CONS, in base al principio di non discriminazione e di neutralita' tecnologica, ritiene inoltre che Telecom Italia debba fornire informazioni riguardo alla copertura di tutti i servizi xDSL (ADSL, HDSL, SHDSL, ...) utilizzando l'identificativo di centrale e rispettando il preavviso di almeno due mesi.
163 Fatto salvo il seguito di competenza per eventuali azioni sanzionatorie relative al 2006, l'Autorita' fissa un termine di 3 mesi dalla notifica della presente delibera per consentire a Telecom Italia di riformulare i database e renderli conformi a quanto disposto dall'articolo 27. Dalla notifica della presente delibera, nelle more dell'accertamento da parte dell'Autorita' della conformita' dei database e del manuale delle procedure di unbundling dell'Offerta di Riferimento al predetto articolo, Telecom Italia dovra' fornire a titolo gratuito, anche in formato elettronico, le mappe delle aree cavo complete di tutte le indicazioni tecniche sui cavi, tali da consentire agli operatori la valutazione della velocita' xDSL. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire tali informazioni agli operatori, con la sola eventuale esclusione dei casi per i quali sussistano specifici e documentati vincoli di segretezza assunti nei confronti di istituzioni o enti nazionali ed internazionali, o comunque presenti ai sensi di legge, ad esempio nel caso di carceri, ambasciate e altre "sedi sensibili".
164 L'Autorita' ritiene inoltre che Telecom Italia debba integrare il manuale delle procedure per l'accesso disaggregato con una guida all'uso congiunto dei database e delle tabelle relative alla compatibilita' dei sistemi trasmissivi, che illustri le modalita' di verifica della velocita' massima di trasmissione uplink e downlink delle singole coppie, corredata da esempi numerici ed applicativi.
165 Con riferimento alla problematica del database contenente le anagrafiche di tutti gli abbonati al servizio telefonico, l'Autorita' conferma la disposizione di cui alla delibera n. 8/01/CIR, art. 3, comma 1, e dispone che Telecom Italia metta a disposizione un sistema eventualmente alternativo alla messa a disposizione preventiva della banca dati tale da consentire il controllo formale degli ordinativi.

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
DELIBERA
Art. 1.
(Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia)

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. da 2 ad 8, sono approvate le condizioni economiche e tecniche dei servizi di accesso disaggregato non soggetti a network cap, quali co-locazione, energia e condizionamento proposte da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2006 nell'Offerta di Riferimento pubblicata il 28 ottobre 2005. Tali condizioni, cosi' come modificate dall'Autorita', si applicano dal 1 gennaio 2006 al 3 marzo 2006, data di ripubblicazione dell'offerta ai sensi della delibera n. 4/06/CONS.
2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. da 2 ad 8, sono approvate le condizioni economiche e tecniche dei servizi di accesso disaggregato, co-locazione, energia e condizionamento proposte da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2006 nell'Offerta di Riferimento pubblicata il 3 marzo 2006 ai sensi della delibera n. 4/06/CONS. Le modifiche alle condizioni economiche effettuate in applicazione della delibera n. 4/06/CONS hanno decorrenza dal 3 marzo 2006.
 
Art. 2.
(Prezzi dei servizi di accesso disaggregato)

1. Le variazioni economiche di cui al presente articolo, fatto salvo ove diversamente specificato, hanno decorrenza dal 3 marzo 2006, data di entrata in vigore dell'offerta pubblicata ai sensi della delibera n.4/06/CONS.
2. Telecom Italia modifica l'offerta dei servizi di accesso disaggregato per l'anno 2006 pubblicata il 3 marzo 2006 impiegando come variazione dell'indice dei prezzi al consumo il valore di 1,7% e come valori di partenza a cui applicare la variazione i prezzi 2005 approvati con la delibera n. 1/05/CIR.
3. A partire dall'offerta di riferimento 2007, per le successive applicazioni del meccanismo di network cap, Telecom Italia calcola, ai sensi della delibera n. 4/06/CONS, art. 36, comma 4, la variazione dell'indice dei prezzi al consumo da adottarsi, nella valutazione dei vincoli di cap, come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'Indice dei Prezzi al Consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati, approssimando ad una cifra decimale il risultato solo dopo aver calcolato la variazione percentuale tra i valori medi. La medesima metodologia si applica alle approssimazioni dei valori dei panieri.
4. Telecom Italia, a partire dall'offerta di riferimento relativa al 2007, ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 4/06/CONS, provvede affinche', nel rispetto dei vincoli di cap, servizi analoghi, con le stesse componenti di costo, abbiano prezzi analoghi. Telecom Italia, a tal fine, definisce i valori relativi ai contributi, allineando i costi di manutenzione a vuoto per il servizio di Shared Access agli analoghi valori per 1'ULL ed allineando i costi di attivazione dello Shared Access, con splitter fornito da Telecom Italia, a quelli dell'attivazione ULL su coppia attiva.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 6 della delibera 4/06/CONS, il prezzo del servizio ULL dati e' pari a quello full ULL. Le eventuali attivita' di manutenzione correttiva dello splitter sono ripagate attraverso contributi per singolo intervento fissati sulla base dei reali costi delle risorse e dei materiali impiegati e rendicontati in contabilita' regolatoria. Tali interventi di manutenzione rientrano negli attuali SLA e le penali di assurance per i servizi di unbundling.
6. Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 152/02/CONS e di quanto previsto all'art. 6, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, con almeno 60 giorni di preavviso agli operatori ed all'Autorita' prima di introdurre nuove offerte di accesso rivolte ai propri utenti finali, ripropone sui servizi intermedi le corrispondenti promozioni. Tale previsione si applica anche al servizio di shared access con riferimento alle promozioni sui contributi di attivazione dei servizi ADSL retail di Telecom Italia (Alice). Le previsioni di cui al presente comma entrano in vigore a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
7. La contabilita' regolatoria, ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 4/06/CONS, descrive i criteri di ripartizione dei costi sottostanti ai canoni ed ai contributi relativi a tutti i servizi di unbundling. A tal fine dovranno essere esplicitati i passaggi dai costi totali ai costi unitari, dettagliando i drivers e le quantita' impiegate per l'attribuzione dei costi. Per ciascun centro di costo la contabilita' dovra' inoltre riportare almeno la composizione in costi operativi, ammortamenti, capitale impiegato e costo del capitale, evidenziando separatamente i principali gruppi di asset afferenti a tali centri di costo, la loro vita utile, il loro valore iniziale e la base di costo impiegata. I transfer charge verso le altre direzioni di Telecom Italia sono dettagliati evidenziando separatamente prezzi interni (per canoni e contributi) e quantita' cedute. In modo analogo sono descritti i ricavi da altri operatori. L'Autorita' si riserva di ritornare sull'implementazione di dettaglio di tali previsioni in un separato provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dalla contabilita' 2005.
 
Art. 3.
(Condizioni di offerta del servizio di unbundling virtuale)

1. Il servizio di ULL virtuale e' volto a consentire agli operatori l'acquisizione dei clienti finali in attesa che si renda disponibile l'unbundling fisico attraverso la predisposizione delle risorse di co-locazione connesse. In fase di ingresso in un sito, Telecom Italia puo' rifiutare l'attivazione del servizio VULL solo dopo che tutti gli studi di fattibilita' relativi alle diverse soluzioni tecniche di co-locazione previste dalla delibera n. 4/06/CONS hanno dato esito negativo.
2. Telecom Italia modifica le modalita' di fornitura degli studi di fattibilita' prevedendo che, qualora la soluzione di co-locazione richiesta dall'operatore abbia esito negativo, senza eccessivo aggravio nei tempi e nei costi, il medesimo studio di fattibilita' fornisca automaticamente l'analisi delle successive soluzioni disponibili nel sito al fine di risolvere l'esigenza espressa dall'operatore. E' altresi' eliminato ogni vincolo in offerta di riferimento circa il numero massimo di studi di fattibilita' offerti agli operatori.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 13, e dell'art. 22, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS, con specifico riferimento ai casi di ampliamento delle risorse di colocazione in siti in cui l'operatore richiedente ha gia' avuto accesso senza tuttavia essere messo, per mancanza di risorse, nelle condizioni di attivare il numero minimo previsto di coppie per modulo, Telecom Italia garantisce all'operatore alternativo l'attivazione in VULL delle linee fino al raggiungimento di 2000 linee per modulo, fino alla messa a disposizione di tali risorse.
4. L'offerta del VULL termina trascorsi 90 giorni a partire dalla messa a disposizione dell'operatore alternativo di tutte le risorse di co-locazione necessarie al passaggio all'unbundling fisico. Telecom Italia, decorso tale termine, garantisce la continuita' del servizio VULL, e puo' applicare penali progressive in capo all'operatore alternativo che non sia passato all'unbundling fisico. Tali penali potranno applicarsi unicamente trascorsi 90 giorni dal momento in cui l'operatore e' stato messo in condizioni di effettuare l'attivazione dell'accesso disaggregato.
5. Le modalita' di fornitura dei restanti servizi intermedi in presenza di VULL, sono allineate alle previsioni relative al caso del servizio WLR.
6. Telecom Italia prevede modalita' di attivazione ed assurance per il VULL che consentono la gestione congiunta delle componenti voce e dati del servizio, secondo quanto sara' previsto dall'offerta dei servizi bitstream.
7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente delibera.
8. Telecom Italia propone per il 2007 un listino per le attivita' di ampliamento e predisposizione dei siti, orientato al costo, secondo quanto risulta dai valori di contabilita' regolatoria. Telecom Italia predispone a tal fine un'apposita sezione della contabilita' dell'aggregato accesso relativa a tali prestazioni, inclusiva di conti economici e stati patrimoniali per i singoli servizi offerti, nonche' dei dettagli di trasferimento interno, inclusivi di prezzi e quantita'.
 
Art. 4.
(Condizioni di offerta del servizio di prolungamento
dell'accesso con portanti in fibra)

1. Telecom Italia riformula l'offerta ottemperando gli obblighi di cui all'art. 15 della delibera n. 4/06/CONS. Ai sensi di tale articolo, Telecom Italia modifica l'offerta consentendo l'uso del prolungamento dell'accesso con portante in fibra tra due centrali di stadio di linea tra cui esistano infrastrutture civili dirette, indipendentemente dal fatto che una o l'altra sia connessa all'SGU. A partire dall'offerta di riferimento 2007 Telecom Italia inoltre consente la condivisione delle infrastrutture civili al fine di permettere all'operatore richiedente di installare i propri sistemi trasmissivi in mancanza del prolungamento dell'accesso con portante in fibra. Telecom Italia. Infine introduce in offerta di riferimento i servizi di condivisione delle sue infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore.
 
Art. 5.
(Condizioni di attivazione dei servizi ULL)

1. Ai sensi dell'art. 31 della delibera n. 4/06/CONS, Telecom Italia, nell'offerta 2007, aumenta la propria capacita' di evasione ordini fino al conseguimento delle 10.000 attivazioni per giorno lavorativo.
2. Con riferimento al passaggio da SA a ULL dati, nell'offerta 2007, Telecom Italia, all'interno dei propri sistemi di provisioning per lo shared access, provvede a fornire agli operatori alternativi una notifica dell'imminente cambio di regime tariffario da SA a ULL dati con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data effettiva di variazione.
3. Telecom Italia, nell'offerta 2007, introduce in offerta di riferimento l'attivita' di cambio permuta alle medesime condizioni economiche previste per l'attivita' di conversione SA/ULL.
 
Art. 6.
(Service Level Agreement)

1. Telecom Italia riformula le penali in offerta 2006 per gli SLA di consegna alla luce della corretta interpretazione dell'art. 39 della delibera n. 4/06/CONS applicandole sui tempi massimi di consegna e non sui tempi di ritardo.
2. Nell'offerta di riferimento 2007 Telecom Italia allinea gli importi delle penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso disaggregato ai alle corrispondenti penali riconosciute ai propri utenti finali. A tal fine Telecom Italia, per definire gli importi di penale giornaliera per ULL e VULL in caso di ritardata attivazione e ripristino, fa riferimento all'importo del canone residenziale del proprio servizio, mentre nel caso di SA fa riferimento alle analoghe penali relative al proprio servizio Alice residenziale. Il ricalcalo delle penali di cui al presente comma si applica dalla data di entrata in vigore della presente delibera.
3. Telecom Italia adegua gli SLA di offerta di servizi di unbundling a quanto previsto all'art. 39 comma 8 della delibera 4/06/CONS anche per le linee non attive e per il servizio di shared access. Per l'offerta 2007 gli SLA di attivazione e le penali per i servizi di accesso disaggregato sono adeguati prevedendo il passaggio da 7 giorni solari a 5 giorni lavorativi.
4. In merito allo SLA plus di assurance ULL, Telecom Italia adegua l'offerta prevedendo che non sia dovuto alcun pagamento per i ripristini avvenuti al di fuori dei tempi garantiti. Fermi restando i livelli di prezzo proposti, Telecom Italia evidenzia, in contabilita' regolatoria, in modo separato i costi dello SLA plus di assurance ULL al fine di consentirne la verifica da parte dal revisore incaricato.
5. Le penali specificate nella delibera 4/06/CONS sono oggetto di verifica e pagamento semestrale. In particolare l'intervallo temporale in cui calcolare il 95% degli ordini, come specificato dallo SLA corrisponde all'intervallo temporale adottato da Telecom Italia per l'inoltro della relazione periodica all'Autorita' di cui all'art. 37, comma 7, della delibera n. 4/06/CONS. Il ricalcolo delle penali sulla base del presente comma si applica dalla data di entrata in vigore della presente delibera.
6. Telecom Italia e gli operatori alternativi, definiscono all'interno del sistema di gestione accessibile agli OLO meccanismi automatici di notifica, a carico della direzione rete di Telecom Italia, in grado di evidenziare date ed orari certi di rilascio dei circuiti in attivazione ed assuranceda utilizzare nel calcolo degli importi delle penali.
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 39, comma 5, della delibera n. 4/06/CONS, Telecom Italia introduce uno SLA di assurance per lo SA nel 100% dei casi e include interventi anche nei giorni festivi, al pari di quanto previsto nelle offerte di assistenza di Telecom Italia ai propri utenti finali.
8. Telecom Italia, in merito ai servizi di co-locazione, adegua l'offerta nel rispetto della delibera 4/06/CONS, prevedendo che ovunque siano previste attivita' di ripristino con SLA e penali, tali SLA e penali garantiscano il ripristino stesso e non i tempi relativi all'avvio delle attivita' di intervento.
9. Telecom Italia riformula gli SLA nel rispetto puntuale della delibera n.4/06/CONS sia con riferimento ai raccordi interni di centrale, prevedendo SLA garantiti nel 100% dei casi, sia con riferimento agli SLA premium per i servizi di co-locazione, inserendoli nell'allegato sugli SLA di co-locazione.
10. Gli SLA di assurance dei servizi di co-locazione virtuale sono integrati consentendo che le richieste di ingresso in centrale vengano evase 365 giorni all'anno h 24, entro 4 ore dalla richiesta nel 100% dei casi.
11. Telecom Italia prevede, in offerta di riferimento 2007, un servizio di accompagnamento per la co-locazione virtuale per singolo intervento, disponibile anche nei giorni festivi, il cui costo sia basato sull'utilizzo delle risorse umane effettivamente impiegate, anche tenendo conto dei casi di c.d. system unico. A tal fine, Telecom Italia modifica il servizio di manutenzione e accompagnamento separando le due fattispecie, eliminando dall'accompagnamento i costi non pertinenti e prevedendo prezzi basati sul costo del singolo intervento.
12. Il servizio di co-mingling non e' condizionato alla predisposizione di misure di segregazione, e' offerto in sala Telecom Italia con accompagnamento. Circa la finalita' del servizio di co-locazione virtuale e di co-mingling Telecom Italia adegua l'offerta 2007 a quanto previsto all'art.13, comma 3, della delibera n. 4/06/CONS.
 
Art. 7.
(Condizioni di offerta dei servizi di co-locazione)

1. Telecom Italia provvede a dare evidenza contabile separata ai servizi di colocazione all'interno della contabilita' regolatoria. In particolare, ai sensi di quanto all'art. 7, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS, Telecom Italia introduce, nell'aggregato accesso, conti economici e stati patrimoniali relativi ai servizi di colocazione, energia e condizionamento ceduti agli OLO e alle proprie divisioni interne. Telecom Italia fornisce inoltre evidenza dettagliata dei trasferimenti (transfer charge) tra divisioni interne, indicando le quantita' cedute, ed adottando come prezzi di trasferimento, ovunque possibile, i prezzi presenti nell'offerta di riferimento. Le previsioni di cui al presente comma si applicano a partire dalla contabilita' 2005.
2. Telecom Italia elimina dall'offerta di riferimento i canoni di manutenzione dei raccordi passivi in centrale. I costi di realizzazione dei raccordi - oggi a progetto - potranno includere, pro quota, anche il costo di adeguamento del sistema di gestione al fine di consentire la manutenzione dei raccordi stessi, purche' tale costo di adeguamento sistemi sia documentato separatamente in contabilita' regolatoria.
3. Fatta salva l'approvazione dei prezzi per il 2006, le condizioni economiche dei servizi di co-locazione energia e condizionamento sono valorizzati sulla base del costo FDC/HCA. L'Autorita' si riserva di riesaminare tale aspetto unitamente alle modalita' di implementazione dei formati contabili di cui al comma precedente in separato procedimento.
4. Telecom Italia adotta, nell'offerta pubblicata in data 3 marzo 2006, come superficie da imputare ai moduli di co-locazione, 4,2mq, per i moduli da 600x600 mm e 2,1 mq, per i moduli da 600x300 mm. Qualora Telecom Italia mantenga la previsione di un modulo unico in grado di ospitare un singolo telaio di dimensioni 600x300 mm, lo spazio ad esso associato e' pari a 2,1 mq.
5. Telecom Italia riformula i prezzi dei servizi di colocazione, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Offerta di Riferimento pubblicata il 3 marzo 2006, secondo quanto in premessa e sulla base dei seguenti criteri:
• adozione di un WACC pari a 10,2% per i prezzi applicati a partire dal 3 marzo 2006 e di un WACC pari a 13,5% per il periodo dall' 1 gennaio al 3 marzo;
• adozione, a partire dal 3 marzo 2006, per i costi di gestione operatori, di un mark up medio individuato con modalita' equa e trasparente al fine di ottenere un costo medio di gestione unico, applicabile da Telecom Italia sia alle proprie divisioni commerciali che agli operatori. Il suddetto valore del costo medio di gestione e' ottenuto ripartendo la somma degli eventuali costi e oneri di gestione interni (cioe' legati alla fornitura di servizi alle proprie divisioni interne) e esterni (cioe' legati alla fornitura di servizi agli operatori) su tutti i servizi intermedi di accesso prodotti, sia ceduti internamente, sia venduti esternamente;
• adozione, per il costo dell'energia, del valore 0,095 €/KWh, a partire dal 1 gennaio 2006;
• adozione, per gli impianti di condizionamento, di un valore di assorbimento energetico pari a 0,5KWh per il raffreddamento di 1 KWh dissipato a partire dal 1 gennaio 2006.
6. Telecom Italia introduce nelle offerta di riferimento 2007 e successive, un servizio forfetario di fornitura di energia su impianti Telecom Italia con granularita' 0,25 0,5 0,75 ecc KW, contemplando, su base disponibilita', anche assorbimenti superiori ai 2KW.
 
Art. 8.
(Database delle risorse di rete e toponomastica degli utenti)

1. Telecom Italia riformula i manuali dell'offerta di riferimento ed i database della rete di accesso (toponomastica serviti e servibili, sistemi numerici e archi di numerazioni) correlandoli tra loro al fine di fornire agli operatori le informazioni indicate dall'art. 27 della delibera n. 4/06/CONS, garantendo in particolare quanto previsto al comma 6. La lettura congiunta dei database della rete d'accesso consente l'associazione degli archi di numerazione ad ogni singolo armadio di distribuzione. Le informazioni contenute in tali database sono aggiornate secondo quanto disposto dalla delibera n. 4/06/CONS. Il manuale delle procedure include una guida all'uso congiunto dei database con le informazioni di compatibilita' dei sistemi trasmissivi finalizzata alla valutazione delle velocita' massime di trasmissione dei sistemi xDSL sulle singole coppie.
2. Ai sensi di quanto previsto l'art. 27, comma 7, della delibera n. 4/06/CONS, in base al principio di non discriminazione e di neutralita' tecnologica, le informazioni circa le variazioni nella copertura di tutti i servizi xDSL (ADSL, HDSL, SHDSL, ...) sono comunicate agli operatori utilizzando 1' identificativo di centrale e rispettando il preavviso di almeno due mesi.
3. Telecom Italia mette a disposizione degli operatori alternativi un meccanismo tale da consentire il controllo formale degli ordinativi dei servizi intermedi.
 
Art. 9.
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 8 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove diversamente specificato.
2. Telecom Italia, nel riformulare le condizioni di offerta di cui all'art. 7 del presente provvedimento, comunica all'Autorita' tutti i dati e le informazioni atte a dimostrare la corretta applicazione dei criteri contenuti nel medesimo articolo sulla base dei dati di contabilita' regolatoria.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche alle offerte di riferimento successive a quella del 2006, fatto salvo ove diversamente previsto.
4. La previsione di cui all'art. 8, comma 1, e' attuata entro 3 mesi dalla notifica della presente delibera. Nelle more dell'accertamento da parte dell'Autorita' della conformita' dei database e del manuale delle procedure di unbundling dell'Offerta di Riferimento alle disposizioni predette, Telecom Italia fornisce a titolo gratuito, anche in formato elettronico, le mappe delle are cavo complete di tutte le indicazioni tecniche sui cavi, tali da consentire agli operatori la valutazione della velocita' xDSL.
5. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98, comma 11, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Il presente provvedimento e' notificato alla Societa' Telecom Italia S.p.A. e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.

Roma, 20 dicembre 2006

Il Presidente
Calabro

I commissari relatori
D'Angelo - Mannoni
 
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