Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE |
DECRETO 14 febbraio 2007 |
Riconoscimento, al sig. Yme Carsana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. |
|
|
IL CAPO DIPARTIMENTO per le politiche giovanili e le attivita' sportive
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003, reg. 2, fog.6; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio On.le Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attivita' sportive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2006, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.l.gs. 165/2001, al dott. Roberto Giovanni Marino, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Capo della Struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive»; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale; Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci; Vista la domanda con la quale il sig. Yme Carsana nato a S. Giovanni Bianco (BG) il 14 aprile 1968 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci conseguito in Spagna in data 19 luglio 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla Regione Piemonte; Udito il parere dei rappresentanti di categoria espresso nel corso della Conferenza dei Servizi del 2 ottobre 2006 su un titolo identico a quello conseguito dall'istante; Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci alpino e quella di cui e' in possesso l'istante;
Decreta:
Art. 1. Il titolo di maestro di sci conseguito in Spagna in data 19 luglio 2006 dal sig. Yme Carsana, nato a S. Giovanni Bianco (Bergamo) il 14 aprile 1968 e riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1. Tecnica di insegnamento: prova di slalom gigante, che potra' svolgersi, in presenza delle condizioni necessarie, con rilevazione cronometrata del tempo, su una pista omologata F.I.S. per slalom gigante maschile e tracciato in funzione del tempo impiegato dall'apripista, con criteri di valutazione per l'ammissione alle prove successive, come da accordi proposti dai professionisti di Francia, Italia, Austria e Gran Bretagna alla Commissione DG XV di Bruxelles e gia' adottate nei rispettivi Paesi, che prevedono una tolleranza dell'8%-24% rispetto al tempo base dell'apripista. 2. Topografia e orientamento: conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione. 3. Normativa: conoscenza della legge Quadro relativa alla professione di maestro di sci; conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della localita' ove si vuole svolgere la professione; conoscenza delle responsabilita' derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attivita' svolta con i minori. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame tecnico-teorico da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente provvedimento e' impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2007 Il capo dipartimento: Marino |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La Commissione istituita dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda: b) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei maestri di sci del Piemonte. |
|
|
|