Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2007 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 |
Testo del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( .. )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. (Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro). (( 1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007. )) 2. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007 (( limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri. )) 4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007. (( 4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010. )) 5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi. 6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2009". (( 6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilita'. 6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale gia' alle dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando per tale personale la possibilita' di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali. 6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa. 6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione" fino a: "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione" e dopo le parole: "candidati del citato concorso, compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,". 6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita): "Art. 5. (Spese di personale docente e non docente universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle universita', per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle universita' previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002. 2. Per l'anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.". - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti): "Art. 8. (Personale docente e non docente universitario). - 1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.". - Si riporta il testo dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 (Proroga termini): " Art. 6-quinquies (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). - 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. ". - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51: "Art. 28. (Personale del Ministero degli affari esteri). - 1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.". - Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 (Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari): "Art. 3 -quinquies. (Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale). - 1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' prorogato al 31 dicembre 2007.". - Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): - "Art. 57. (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera: a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi; b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di svolgimento, nonche' i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private. 3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore. 4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e' equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.". - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)": "Art. 14 (Istituti). - 1. Gli istituti sono le unita' organizzative presso le quali si svolgono le attivita' di ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalita' di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. 2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le universita' e le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonche' autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente. 3. Gli istituti: a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli; b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale; c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono. 4. Gli istituti possono altresi' partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza. 5. Il direttore dell'istituto e' responsabile dell'attivita' dell'istituto stesso. E' nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.". - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 (Disposizioni urenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali), come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale).- 1 (Omissis) 1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2009, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. ". - Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005): "Art. 16. (Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita). - 1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono sostituite dalle seguenti: "cessione del contratto di lavoro"; b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale"; c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente: "2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione". 2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalita' attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle universita'. 3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volonta' in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.". - Il testo del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187, S.O. - Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". - Si riporta il testo del comma 619, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", come modificato dalla presente legge: "Art. 1. (Omissis) 619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure su i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame final e previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalita' di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). - (Omissis) 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il Decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni: "Art. 57. (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni. La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente.". - Si riporta il testo dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): "Art. 133. (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, puo' essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non piu' di cinque unita' di personale di livello dirigenziale contemporaneamente. 2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non puo' avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale di livello dirigenziale. 3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico, nonche' le relative disposizioni di attuazione.".
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| Art. 2. (Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca). (( 1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". )) 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: (( "2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione". )) 3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata e' effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, (( valutato )) in 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata e' versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007. (( 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. )) 4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni. 5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, e' prorogato al 30 settembre 2007. (( 5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1o gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2008". 5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la disciplina del risarcimento diretto prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2008. 5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalita' previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e' prorogato al 30 aprile 2008. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 96, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dalla presente legge: " Art. 96 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).(Omissis). 7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 (Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39.), come modificato dalla presente legge: "Art. 3. (Impedimento delle operazioni di controllo). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della Commissione, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1148/2001, ovvero le fornisce in maniera difforme, in base a quanto previsto dal manuale operativo delle procedure adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. 2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.". - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria): "Art. 5. (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1. L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari. 2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). 3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Si riporta il testo del comma 116, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): "Art. 2. (Omissis) 116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 7 e del comma 7 dell'articolo 11-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): "Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine) - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.". "Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis) 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.". - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.): "Art. 7-bis (Fondo per l'emergenza BSE). - 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e' istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di: a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di eta' superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000; b) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo fino al 30 giugno 2001 da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi; c) indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennita' e' concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda; d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di eta' superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati; e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto. 3. In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosi' ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo. 4. L'Agenzia e' incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformita' alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo e' versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilita' di quest'ultima. 5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle politiche agricole e forestali. 6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresi' per i titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia puo' disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire. 7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede: a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti): "Art. 15. (Norme transitorie e finali).- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. 2. Il fabbricante di fertilizzanti gia' immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si iscrive al Registro dei fertilizzanti ovvero al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'articolo 8 entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.". - Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa), come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Interventi urgenti nel settore della pesca).- 1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del regolamento di cui al D.M. 5 agosto 2002, n. 218 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cosi' come sostituito dall'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 26 luglio 2004, n. 231 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' fissata al 1° gennaio 2008. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al D.M. 22 giugno 1982 del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal D.M. 19 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): "Art. 57. (Macchine agricole) - 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono, altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attivita'. 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) Semoventi: 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche' azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola; 2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole; 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente; b) Trainate 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente. 3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h. 4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea attrezzatura non permanente.". - Il regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2006, n. 199. - Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri): "Art. 1 (Omissis) 9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sosti tuzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 1076, dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)": "Art. 1. (Omissis) 1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l'autorita' di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007 (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile: "223-duodecies. Le societa' di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005. Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalita' e le maggioranze indicate nei commi precedenti. Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto. Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societa' di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile. Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualita' prevalente. Conservano le agevolazioni fiscali le societa' cooperative e i loro consorzi che, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societa' cooperative a mutualita' prevalente entro il 31 marzo 2005.".
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| Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia). 1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il (( 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma. )) 2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostitute dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2005". 3. I verbali di concordamento dell'indennita' di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione. 3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione. (( 3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differita al 1o gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture. )) 4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005. (( 4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facolta' di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 1-quater , comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 (Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa): "Art. 1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo).- 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.". - Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): "Art. 11-quaterdecies. (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione).(Omissis) 13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici; b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b). (Omissis)". - Il Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n, 447 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38. - gli articoli da 107 a 121 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001 n. 380 sono compresi nel Capo V (Norme per la sicurezza degli impianti) del Titolo IV (Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, responsabilita' e sanzioni). - Si riporta il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59 (Norme per la sicurezza degli impianti): "Art. 8. (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica).- 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.". "Art. 14. (Verifiche.) - 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.". "Art. 16. (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.". - Si riporta il testo del comma 452, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Omissis). 452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di viabilita' stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettivita' alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere piu' efficiente la grande viabilita' lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorita' al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle localita' in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data del 31 dicembre 2005 sia gia' perfezionata la fase della progettazione preliminare. (Omissis)". - La legge 18 giugno 1973, n. 475 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1973, n. 210. - il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) reca: "Intervento statale per l'edilizia a Napoli.". - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della L. 17 maggio 1999, n. 144): "Art. 9 (Completamento delle procedure di espropriazione in corso).(Omissis) 2. In deroga all'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono protratti di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" " d) al comma 85, capoverso 5: 1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;". - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 (Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative): "Art. 14 (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti). - 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005. 1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.". - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione): "Art. 5. (Normative tecniche in materia di costruzioni). - 1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorita' per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile. 2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.". - La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1971, n. 321. - La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76.
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| Art. 3-bis. (Interventi a favore del comune di Pietrelcina). (( 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009. 2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune di Pietrelcina e' assegnato un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80 (Interventi a favore del comune di Pietrelcina): "Art. 1. - 1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonche' del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori, e' autorizzato per il comune di Pietrelcina un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi e' riservato, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006, al comune di Pietrelcina un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi.".
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| Art. 3-ter. (Proroga di termine in tema di prova di idoneita' per la qualifica di restauratore di beni culturali). (( 1. All'articolo 182, comma 1-bis, alinea, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007". ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla presente legge: "Art. 182. (Disposizioni transitorie).(Omissis) 1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di stato abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007: a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004. (Omissis)".
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| Art. 3-quater. (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi sismici del dicembre 1990). (( 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 90, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)": "Art. 4. (Finanziamento agli investimenti).(Omissis) 90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 17, dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)": "Art. 9. (Definizione automatica per gli anni pregressi).(Omissis) 17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semest rali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. (Omissis)".
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| Art. 3-quinquies. (Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamita' naturali). (( 1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attivita' anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilita' finanziarie assegnate. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si applicano altresi' alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali. 3. Si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo. 4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attivita' istruttoria da parte di MCC spa. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e successive modificazioni: "Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997. 2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza. 4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 4-bis. 5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999. 7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 8. A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. 9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.". "Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1. 5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 , presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura delle procedure stesse. 7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili. 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2 bis, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.". - Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura): "Art. 4-quinquies. (Rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione).1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995. 2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacita' produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi. 3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. 4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1. 4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione. 5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489. 6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e all'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a. 6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del presente articolo. 6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8, "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.". - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 (Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari) e successive modificazioni: "Art. 1-bis. (Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994).1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000". 2. Ai soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 e' corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento anche parziale a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza e' corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attivita' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua e' corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al comma 1, e' fissata in venticinque anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento. 6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo e' fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione delle disposizioni medesime. 7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni. 8. Mediocredito centrale spa e' autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.".
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| Art. 4. (Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonche' di attivita' produttive). 1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.". (( 1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le parole: "l'inquadramento" sono sostituite dalle seguenti: "l'inquadramento del personale". 1-ter. All'articolo 1, comma 585, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione e' prorogato al 31 dicembre 2008". )) 2. Soppresso 3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo e' consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni. 4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: "2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "2005, 2006 e 2007". (( 4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti e' prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008". 4-ter. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e le parole: "31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008". ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) come modificato dalla presente legge: "Art. 29. - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.". - Si riporta il testo del comma 580, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", come modificato dalla presente legge: - "Art. 1. (Omissis) 580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle attivita' formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' soppressa a far tempo dal 15 giugno 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 585, dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. (Omissis) 585. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonche' i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualita' e nei risultati dell'attivita' formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri: a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura; c) disciplina della missione e dell'attivita' della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attivita' delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie; d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome; e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalita' identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attivita' e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attivita' di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attivita'; f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione e' prorogato al 31 dicembre 2008. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149 (Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonche' in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attivita' libero-professionale intramuraria): "Art. 1-quater.- 1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, nonche' dei rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque forma presentati, deve essere riportato in caratteri Braille il nome commerciale del prodotto. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con le rappresentanze dell'industria farmaceutica e dei soggetti non vedenti e ipovedenti, definisce entro il 31 dicembre 2006 le modalita' per informare i soggetti non vedenti e ipovedenti sul mese e anno di scadenza del prodotto e eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni d'uso o di conservazione. 3. Qualora le dimensioni delle confezioni dei prodotti di cui al comma 1 non consentano la scrittura in caratteri Braille dell'indicazione di cui al comma 1, la medesima e' riportata in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione. 4. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2005. 5 . La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2005 e' consentita fino al 31 dicembre 2006. 6. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fino al compiuto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.". - Si riporta il testo dell'articolo 44, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), come modificato dalla presente legge: "Art. 44. (Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). - 1. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". 2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.". - Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", come modificato dalla presente legge: "Art. 8. (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate). - 1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008. Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta. Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti e' prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 21-bis, dell'articolo 37 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente legge: "Art. 37. (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario).(Omissis) 21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione. (Omissis)".
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| Art. 5. (Proroga di termini in materia ambientale). 1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007. 2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.". (( 2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"; b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"; c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articoli 13, comma 8, 15, comma 1, e 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti): "Art. 13. (Obblighi di informazione)(Omissis) 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative. (Omissis)". "Art. 15. (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE.). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14, comma 3; b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7; c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3; f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'articolo 17. (Omissis)". "Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis) 5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Omissis)". - Si riporta il testo degli articoli 52, comma 1, 224, comma 2, 235, comma 17, 236, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificati dalla presente legge: "Art. 52. (Entrata in vigore). - 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.". "Art. 224. (Consorzio nazionale imballaggi).(Omissis) 2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. (Omissis)". "Art. 235. (Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi).(Omissis) 17. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Consorzio di cui dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei successivi novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il citato Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il citato Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. (Omissis)". "Art. 236 (Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati).(Omissis) 2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle attivita' produttive nei successivi novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e quelli diversi dal Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono retti da uno statuto adottato in conformita' ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimita' o di merito, lo ritrasmette al Consorzio richiedente con le relative osservazioni. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei Consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis)".
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| Art. 6. (Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini) 1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2007". 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137. 3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "1/1/2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". (( 4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo". 4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". )) 5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero. 6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunichera' l'ammontare delle rispettive disponibilita' di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua (( e autorizza, )) con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse (( e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto. )) 7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007. (( 7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, e' differito al 31 dicembre 2007. 7-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui al predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione. 8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 e' interamente destinato alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. 8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. 8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo' essere prevista l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualita' di sostituito di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilita' interno non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 8-septies. Ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c), e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilita' interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e' prorogato al 1o gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007". 8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008"; c) al comma 3, la lettera b) e' abrogata. 8-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-novies. 8-undecies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 8-duodecies. All'articolo 21, comma 10-bis, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: "28 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 2009". 8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dalla presente legge: "Art. 181. (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice: a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004; c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004; d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004; e) [le modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004]; f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 22, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)": "Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici).(Omissis) 22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con societa' direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione. (Omissis)". - La legge 29 marzo 2001, n. 137 (Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla sovranita' italiana) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93. - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), come modificato dalla presente legge: "Art. 6. (Rifiuti non ammessi in discarica). 1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: a) rifiuti allo stato liquido; b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997; c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale * 1%; d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%; e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente; f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997; g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29 settembre 2000 del Ministro della sanita', e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati; i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in quantita' superiore a 50 ppm; l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto; n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti; o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm; p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2008. 2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.". - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge: "Art. 18. (Soggiorno per motivi di protezione sociale) - 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo. 7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.". - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 18. (Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)(Omissis) 3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa' derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a). (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 10, dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 (Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore): "Art. 1 (Costituzione degli sportelli unici all'estero).(Omissis) 10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 582, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)": "Art. 1 (Omissis) 582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilita' di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 4 del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209codice delle assicurazioni private.): "Art. 4. (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi) - 1. E' istituito presso l'ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana. 2. Il registro e' suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato: - sezione A: gli agenti; - sezione B: i mediatori; - sezione C: i produttori diretti; - sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spaDivisione servizi di bancoposta; - sezione E: gli addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori. 3. Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto o per i quali non e' stato assolto l'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilita' civile e, nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa. 4. L'iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all'intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l'attivita' svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilita' civile auto. Di tale operativita' contestuale e' data evidenza nelle sezioni A ed E del registro.". - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge. 2 agosto 2004, n. 210): "Art. 18. (Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande)1. La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6. 2. Ciascun soggetto puo' ottenere dal Fondo l'indennizzo una sola volta, anche nel caso in cui abbia subito piu' perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di crisi. Gli importi delle perdite indennizzabili sono rivalutati, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il richiedente deve fornire la prova della sussistenza e dell'entita' della perdita. A tale fine costituisce prova anche il provvedimento che ha definitivamente accertato il credito in sede concorsuale. 4. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria il gestore del Fondo, al fine di determinare criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti, puo' acquisire il parere di un apposito comitato, costituito con il decreto di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attivita' produttive e delle categorie interessate. 5. Il gestore del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei termini stabiliti in sede di concessione, delibera il riconoscimento dell'indennita' e la relativa liquidazione ovvero la reiezione della richiesta. 6. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita', anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche' in merito allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al presente articolo.". - Si riporta il testo del comma 485, dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Art. 1(Omissis) 485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parita' di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purche' siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 15, dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia): "Art. 1-bis. - (Omissis) Art. 15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa' degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella titolarita' di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attivita' elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 108, dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Art. 1(Omissis) 108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu' competitive sul mercato interno ed internazionale, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 920, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)": "Art. 1(Omissis) 920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998 (Modalita' di rimborso dei contributi versati per la corresponsione della pensione integrativa dei lavoratori portuali iscritti alle casse locali di previdenza) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998: "Art. 1. - I lavoratori portuali, iscritti alle locali casse di previdenza alla data di cessazione delle stesse o comunque alla data di cessazione dei versamenti previsti dai rispettivi regolamenti delle casse medesime ovvero i titolari di pensione diretta o di reversibilita' hanno diritto alla restituzione dei contributi versati per la corresponsione delle pensioni integrative ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 30 del 1998. A tali fini gli interessati devono presentare domanda alla gestione liquidatoria della locale cassa di previdenza entro e non oltre il 30 novembre 1998, indicando la data di iscrizione alla cassa medesima.". - Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione): "Art. 9. (Interventi nel settore marittimo ) - (Omissis) 5. Le casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorita' marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 43 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti): "Art. 43. (Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968 ) - 1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e' disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco. 3. Gli atti, contratti, documenti e formalita' occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte gia' pagate. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". - Si riporta il testo del comma 126, dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Art. 1(Omissis) 126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006. (Omissis) ". - Si riporta il testo del comma 255, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)": "Art. 1. (Omissis) 255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): "Art. 11. (Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva)(Omissis) 3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 853, dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Art. 1(Omissis) 853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalita' fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita' di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 561, dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Art. 1 (Omissis) 561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 142, lettera c) e 143 lettera a) dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Art. 1(Omissis) 142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanita' per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore; c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194; e) spese per interessi passivi; f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio; h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti. (Omissis)". "Art. 1(Omissis) 143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle: a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) spese derivanti da concessioni di crediti; c) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): "Art. 114. (Aziende speciali ed istituzioni)1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio.". - Si riporta il testo del comma 687, dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla presente legge: "Art. 1(Omissis) 687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilita' interno. Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilita' interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e' prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 (Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative), come modificato dalla presente legge : "Art. 12-bis. (Proroga di termini in materia di allevamento di animali)1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005. 2. (Abrogato). 3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008"; b) (Abrogata)". - Si riporta il testo dei numeri 19 e 22 dell'allegato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti): "Mutilazioni e altre pratiche 19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturita' sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 (3) e' vietata la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda." "Procedimenti di allevamento (Omissis) 22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.". - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146: "Art. 2. (Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali)1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinche' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili; b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato. 2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. 3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.". - Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)": "Art. 52. (Razionalizzazione della spesa sanitaria).(Omissis) 13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato gia' corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera A), annesso al D.M. 22 dicembre 1997 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. (Omissis)". - Si riporta il testo del comma 10-bis, dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), come modificato dalla presente legge: "Art. 21. (Disposizioni transitorie e finali) (Omissis) 10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, il termine di cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2009.". - Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e successive modificazioni: "Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)- (Omissis) Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso]; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. (Omissis)". "Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi)(Omissis) 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
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| Art. 6-bis. (Proroga di termini per adempimenti amministrativi concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani). (( 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi". 2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi". 3. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 148, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi". 4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi richiamate nei medesimi commi per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilita' speciali istituite presso i commissari sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilita' stesse. Ai medesimi fini, le disponibilita' finanziarie recate dalle predette leggi esistenti nella pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 11 giugno 2004, n. 146 (Istituzione della provincia di Monza e della Brianza) come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - 1. La provincia di Milano procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo. 5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato. 6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Milano continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.". - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11 giugno 2004, n. 147 (Istituzione della provincia di Fermo) come modificato dalla presente legge: "Art. 3.1. La provincia di Ascoli Piceno procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo. 5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato. 6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Ascoli Piceno continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.". - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148 (Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani) come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - 1. Le province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo. 5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato. 6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.".
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| Art. 6-ter. (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura). (( 1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n. 44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o gia' scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 13, 18-bis e 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51: "Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). - 1. L'elargizione e' concessa a domanda. 2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalita' indicate negli articoli precedenti. 4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. 5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e' revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalita' suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.". "Art. 18-bis (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge. 2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4. 3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.". "Art. 24. (Disposizioni transitorie).- 1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, puo' essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 e' stata presentata domanda e sulla stessa non e' stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. 3. Se sulla domanda di cui al comma 2 e' gia' stata adottata una decisione, la domanda stessa puo' essere ripresentata. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58: "Art. 14. - 1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura". 2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali. 3. Il mutuo non puo' essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, puo' essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione puo' essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso. 4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. 5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 6. La concessione del mutuo e' deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui e' subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991 . 8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito di tale procedimento. 9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme gia' erogate nei casi seguenti: a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano di cui al comma 5; c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 11. Il Fondo e' alimentato: a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale; c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. 13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284.
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| Art. 6-quater. (Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie). (( 1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo. 2. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p), e' inserita la seguente: "p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente: 1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata e' subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;". ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 269 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge: "Art. 1. (Omissis) 796 Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente all'anno 2006"; b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e' subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata puo' proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e successivi". Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato: 1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni; 2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione; 3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilita' di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge; 5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato; 6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del pre-sente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa; g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalita' indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006; h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g), l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti; i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h); l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA; 2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005; m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri"; 2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,"; n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare; 2) superamento del divario Nord-Sud; 3) possibilita' per le regioni che abbiano gia' realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva; 4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997; 5) premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e della qualita' di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10 per cento; o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate"; p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati; p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente: 1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata e' subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo; q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno"; r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali; s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1o maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute; z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e' applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n . 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilita' amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005: "Art. 12. (Tavolo di verifica degli adempimenti) - 1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da rappresentanti: del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del Ministero della salute; delle Regioni capofila delle Areee sanita' e Affari finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome; di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali; della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticita' riscontrati, affinche' esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e' trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata. 3. Il Tavolo tecnico: entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio; effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa; riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico. 4. Il Tavolo politico e' composto: per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo delegato; per le Regioni, da una delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, guidata dal Presidente o suo delegato. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004.".
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| Art. 7. (Entrata in vigore). 1 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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