Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2007 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007 |
Decadenza di Montepaschi assicurazioni danni S.p.A., con sede in Roma, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2505). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, concernente il nuovo codice delle assicurazioni ed in particolare l'art. 240 del medesimo decreto; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni gia' rilasciate alla Montepaschi assicurazioni danni S.p.A., (gia' Ticino assicurazioni S.p.a.), con sede in Roma, via Aldo Fabrizi n. 9, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la nota ISVAP del 17 agosto 2006 con la quale e' stata richiesta alla societa' prova di aver esercitato, nel corso del 2006, l'attivita' assicurativa nei rami 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilita' civile aeromobili) e 14 (credito); Vista la lettera del 7 settembre 2006 con la quale Montepaschi assicurazioni danni S.p.A., ha comunicato di non aver emesso premi nei rami indicati nel corso del 2006 e di non avere in corso contratti stipulati in esercizi precedenti ad essi relativi e che non rientrano detti rami nelle strategie commerciali della societa'; Tenuto conto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa non avendo la societa' operato per un periodo superiore a sei mesi nei rami 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilita' civile aeromobili) e 14 (credito); Adotta il seguente provvedimento
Ai sensi dell'art. 240, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2006, n. 209, Montepaschi assicurazioni danni S.p.A., con sede in Roma, e' decaduta, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilita' civile aeromobili) e 14 (credito) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2006, n. 209. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP. Roma, 15 febbraio 2007 Il presidente: Giannini |
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