Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2007 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2007 |
Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilita'. Modifiche al provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322. (Provvedimento n. 2503). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita come modificato dal decreto legislativo n. 307/2003 e, in particolare, l'art. 36-bis che prevede un meccanismo di adeguamento automatico all'inflazione degli importi in euro relativi alla quota di garanzia minima di cui all'art. 36, comma 2; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificato dal decreto legislativo n. 307/2003 e, in particolare, l'art. 39-bis che prevede un meccanismo di adeguamento automatico all'inflazione degli importi in euro stabiliti dall'art. 36, comma 3, concernente la quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilita', dall'art. 37, comma 5, riguardante la quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilita' e dall'art. 39, comma 2, relativo alla quota di garanzia minima; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4; Visto il provvedimento ISVAP del 6 dicembre 2004, n. 2322 recante istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita; Visto il provvedimento ISVAP del 30 marzo 2006, n. 2415 che modifica il citato provvedimento ISVAP n. 2322; Vista la comunicazione della Commissione europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita (2006/C 194/07); tale comunicazione, in particolare, fissa in euro 3.200.000 l'importo minimo del fondo di garanzia per i rami vita di cui all'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE; in euro 2.200.000 e in euro 3.200.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre rispettivamente in euro 53.100.000 e in euro 37.200.000 l'ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilita' di cui all'art. 16-bis, paragrafo 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE; Dispone:
Art. 1. Adeguamento degli importi
Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilita' come di seguito indicato: l'importo minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 in euro 3.000.000 e' aumentato a euro 3.200.000; l'importo minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 in euro 2.000.000 e' aumentato a euro 2.200.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la quota di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a euro 3.200.000; l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilita' fissato dall'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 in euro 50.000.000 e' aumentato a euro 53.100.000; l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilita' fissato dall'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 in euro 35.000.000 e' aumentato a euro 37.200.000. |
| Art. 2. Modifiche al provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322
I prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' di cui agli allegati nn. 2 e 3 del provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322, come modificati dal provvedimento ISVAP 30 marzo 2006, n. 2415 sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento. |
| Art. 3. Entrata in vigore
Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2007. |
| Art. 4. Pubblicazione
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP ed e' reso disponibile nel sito Internet dell'Autorita'. Roma, 13 febbraio 2007 Il presidente: Giannini |
| ----> Vedere Allegato da pag- 45 a pag. 56 <---- |
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