Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2007 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n. 297
Testo del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2006), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apporatate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . . )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanna efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con (( tutte le )) altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.»;
b) l'articolo 53 e' cosi' modificato:
1) al comma 1 dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).»;
2) dopo il comma 2, (( sono inseriti i seguenti )):
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, (( anche di competenza tecnica e di indipendenza, )) che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.»; (( 2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. ))
3) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) adottare per (( tutte )) le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni, (( anche di natura societaria, )) e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
c) l'articolo 59 e' cosi' modificato:
1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; »;
2) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«c) per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.»;
3) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.»;
d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dalla societa' finanziaria capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.»;
e) l'articolo 61 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi del comma 2» sono soppresse;
2) il comma 2 e' abrogato;
f) l'articolo 65 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
«h) societa' che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.»;
g) l'articolo 66 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di (( esercitare )) la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) al comma 4, le parole: «, aventi sede legale in Italia,» sono soppresse;
h) l'articolo 67 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di (( esercitare )) la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per (( esercitare )) la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.»;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti (( di uno solo o di alcuni )) dei componenti il gruppo bancario.»;
i) all'articolo 68, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.»;
l) l'articolo 69 e' cosi' modificato:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesi.»;
3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie.»;
m) l'articolo 107 e' cosi' modificato:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia (( adotta, )) ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.»;
3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.»;
n) dopo l'articolo 116, e' inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. (( L'eventuale conseguente comunicazione non da' luogo ad oneri per il cliente.)) ».



Riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, supplemento ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e
l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere
trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego
dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le
informazioni .
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca
d'Italia scambia informazioni con altre autorita' e
soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.».
- Il testo vigente dell'art. 53 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2.-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative
modalita' di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
sistemi informativi creditizi rilasciano alle banche
valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli
statistici per l'utilizzo ai fini del comma 1, lettera a),
conservano per tale esclusiva finalita', anche in deroga
alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali
detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di
osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto
dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le
modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non
identificabilita' sono individuati su conforme parere del
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle
stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per tutte le materie indicate nel
comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singole banche, riguardanti
anche la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate
operazioni anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio.
4. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di
rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione
della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a
essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di
situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia
puo' stabilire condizioni e limiti specifici per
l'assunzione delle attivita' di rischio.
4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate
tenuto conto:
a) dell'entita' del patrimonio della banca;
b) dell'entita' della partecipazione eventualmente
detenuta;
c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo
bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e
degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in
relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.».
- Il testo vigente dell'art. 59 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art.
23;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le
societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente:
l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le
caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in
conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle
attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri
da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi
del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui
all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) per "societa' strumentali" si intendono le
societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente,
attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita'
delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti
nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella
gestione di servizi anche informatici.
1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle
banche si applicano anche agli istituti di moneta
elettronica.».
- Il testo vigente dell'art. 60, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e'
composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria capogruppo italiana e
dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da
questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da
essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano
rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla
Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR,
quelle bancarie e finanziarie.».
- Il testo vigente dell'art. 61, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 61 (Capogruppo). - 1. Capogruppo e' la banca
italiana o la societa' finanziaria con sede legale in
Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti
il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata
da un'altra banca italiana o da un'altra societa'
finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo.».
- Il testo vigente dell'art. 65, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come
modificato dal presente decreto-legge 27 dicembre 2006, n.
267, cosi' recita:
«Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza
su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' appartenenti a un gruppo bancario;
b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a
un gruppo bancario o da una singola banca;
c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non
comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla
persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
ovvero una singola banca;
d) (soppressa);
e) (soppressa);
f) (soppressa);
g) (soppressa);
h) societa' che, fermo restando quanto previsto
dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
strumentali quando siano controllate da una singola banca
ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario
ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo.».
- Il testo vigente dell'art. 66, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 66 (Vigilanza informativa). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
a c) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche
periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra
informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi'
richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del
comma 1 dell'art. 65 le informazioni utili all'esercizio
della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini per
la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle
informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei
soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1
dell'art. 65 l'applicazione delle disposizioni previste
dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le societa' indicate nell'art. 65 forniscono alla
capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati
e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio
della vigilanza consolidata.
5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese
nella vigilanza su base consolidata di competenza delle
autorita' di vigilanza degli altri Stati comunitari
forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le
informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza
consolidata.».
- Il testo vigente dell'art. 67, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 67 (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in
conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla
capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o
particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie
di cui al presente comma.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative
modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi
del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle
attivita' o della struttura territoriale del gruppo,
nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e
di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
realizzare la vigilanza su base consolidata possono tenere
conto, anche con riferimento alla singola banca, della
situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle
lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 65.
3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno
solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.».
- Il testo vigente dell'art. 68, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 68 (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di
vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art.
65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa'
diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno
il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e
delle informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato comunitario di effettuare
accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1,
stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare
altre modalita' delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita'
competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari,
puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede
legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base
consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La
Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia
effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta
ovvero da un revisore o da un esperto.
L'autorita' competente richiedente, qualora non compia
direttamente la verifica, se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita'
competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i
profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai
sensi dell'art. 61 qualora queste abbiano controllate
sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.».
- Il testo vigente dell'art. 69, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 69 (Collaborazione tra autorita' e obblighi
informativi). - 1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla
base di accordi con le autorita' di vigilanza di altri
Stati comunitari, forme di collaborazione e di
coordinamento, nonche' la ripartizione dei compiti
specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio
della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi
operanti in piu' Paesi.
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la
Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata
anche:
a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in
un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo
o una singola banca italiana;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali
controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il venti per cento, anche
congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a)
e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della
vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza
potenzialmente lesiva della stabilita' del sistema
finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui
opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso
di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le
competenti autorita' monetarie.».
- Il testo vigente dell'art. 107, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53,
comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».



 
Art. 2. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in attuazione delle direttive 2006/48/CE
e 2006/49/CE

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controlli interni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni.»;
b) l'articolo 7 e' cosi' modificato:
1) al comma 2, dopo le parole: «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura territoriale, nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio»;
c) l'articolo 11 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio.»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica (( tempestivamente )) alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.»;
d) l'articolo 12 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia impartisce alla societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilita', la Banca d'Italia puo' emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La societa' capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle (( singole )) componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la societa' capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la societa' di gestione del risparmio, nonche' a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.»;
5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;
7) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).».



Riferimenti normativi.

- Il testo vigente dell'art. 6, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario,
cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni
detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al
pubblico sulle stesse materie;
b) le modalita' di deposito e di sub-deposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della
clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o
azioni di OICR;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento:
a) le procedure, anche di controllo interno, relative
ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini
e delle operazioni effettuate;
b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli
investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al
minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la
gestione del risparmio su base individuale si svolga con
modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli
investitori e che quella su base collettiva avvenga nel
rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR;
c) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi; i flussi informativi tra i diversi settori
dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto
dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione
del servizio di gestione su base individuale e gli altri
servizi disciplinati dalla presente parte.
2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB,
disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di
interesse nella prestazione dei servizi di investimento,
anche rispetto alle altre attivita' svolte dal soggetto
abilitato, determinate attivita' debbano essere prestate da
strutture distinte e autonome.».
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 7 (Interventi sui soggetti abilitati). - 1. La
Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali,
fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
2. La Banca d'Italia puo' emanare, a fini di
stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi a
oggetto le materie disciplinate nell'art. 6, comma 1,
lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i
servizi, le attivita', le operazioni e la struttura
territoriale, nonche' vietare la distribuzione di utili o
di altri elementi del patrimonio.
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca
d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza,
possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea
dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di
OICR.».
- Il testo vigente dell'art. 11 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 11 (Composizione del gruppo). - 1. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini
della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19,
comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme
dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata
tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio,
nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita'
finanziarie, come individuate ai sensi dell'art. 59,
comma 1, lettera b), del testo unico bancario. Tali
soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a
vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente,
da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una
SIM o una societa' di gestione del risparmio.
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1,
lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata.
Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca
d'Italia alla CONSOB.».
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 12 (Vigilanza sul gruppo). - 1. La Banca d'Italia
impartisce alla societa' posta al vertice del gruppo
individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b),
disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati
ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le
materie dell'art. 6, commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove lo
richiedano esigenze di stabilita', la Banca d'Italia puo'
emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere
particolare.
1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la
Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione
dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del
comma 1.
2. La societa' capogruppo, nell'esercizio
dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana
disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia. Gli organi amministrativi delle societa' del
gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per
l'emanazione delle disposizioni e la necessaria
collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per
le materie di rispettiva competenza, ai soggetti
individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), al
soggetto che controlla la societa' capogruppo di cui
all'art. 11, comma 1-bis, la SIM o la societa' di gestione
del risparmio, nonche' a quelli che sono controllati,
direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno
per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), la trasmissione,
anche periodica, di dati e informazioni.
3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base
consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i
soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'art.
11, comma 1, lettera b).
4. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei
soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle
disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le
materie di rispettiva competenza:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei
dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni
presso i soggetti controllati, direttamente o
indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per
cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'art.
11, comma 1, lettera b).
5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base
consolidata, la Banca d'Italia puo' adottare i
provvedimenti previsti dall'art. 7, comma 2, nei confronti
dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).».



 
Art. 3.
(( (Soppresso) ))
 
Art. 4. Misure conseguenti a pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee

1. In esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, e' sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.



Riferimenti normativi.

- La legge regionale della Liguria 31 ottobre 2006, n.
36, reca: «Attivazione della deroga per la stagione
venatoria 2006/2007 ai sensi dell'art. 9, comma 1,
lettera a, terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici».



 
Art. 5.
Agenzia nazionale per i giovani

1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e' costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarieta' sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventu', costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale, che viene conseguentemente soppressa. (( Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalita' istituzionali alla stessa attribuite. ))



Riferimenti normativi:

- La decisione n. 1719/2006/CE e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 24 novembre
2006, n. L 327.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del Dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del Dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
e) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
Tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».



 
Art. 6.
Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate.
2. Per l'attuazione dell'articolo 5 e' autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000, mediante (( corrispondente )) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante (( corrispondente )) riduzione del-l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della (( legge 27 dicembre 2006, n. 296. )) Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale»:
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. (Omissis).
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di tre milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali»:
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
1.-7. (Omissis).
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».
- La tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), reca:
«Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio»:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1.-2. (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria.».



 
Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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