Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2007 (vai al sommario)
CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE 15 febbraio 2007, n. 52
Svolgimento delle «funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati», di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della amministrazione digitale».

Premessa.
L'art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito indicato «Codice»), prevede che «il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati».
I certificatori «qualificati» e i certificatori «accreditati» sono individuati sulla base di quanto stabilito dagli articoli 27 e 29 del codice.
Il CNIPA e' preposto alla tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati ai fini dell'applicazione della disciplina in materia.
Con la circolare 6 settembre 2005, n. CNIPA/CR/48, il CNIPA ha provveduto a fornire indicazioni circa le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori.
Con la presente circolare il CNIPA intende ora richiamare l'attenzione sui principi essenziali che regolano lo svolgimento della suddetta attivita' di vigilanza e di controllo e comunicare che sul proprio sito web e' disponibile il documento «Linee guida per la vigilanza sui certificatori qualificati e accreditati», predisposto al fine di disciplinare l'attivita' stessa in base a criteri univoci, chiari e puntuali. 1. Vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati.
1.1. Le «funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati», di cui all'art. 31 del Codice citato nelle premesse, sono svolte dal CNIPA allo scopo di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco pubblico, nonche' il perdurare degli stessi ai fini del mantenimento dell'iscrizione in detto elenco.
1.2. Nell'intento di garantire che l'attivita' di vigilanza sia improntata a criteri di trasparenza e imparzialita' e consentirne l'efficace svolgimento, il CNIPA ha redatto il documento «Linee guida per la vigilanza sui certificatori qualificati e accreditati», pubblicandolo sul proprio sito web. 2. Verifiche.
2.1. Il CNIPA accerta il rispetto, da parte dei certificatori qualificati e accreditati, dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia anche tramite verifiche effettuate dal proprio personale presso le sedi dei certificatori.
2.2. Dette verifiche vengono disposte dal CNIPA d'ufficio, o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, e si svolgono con un preavviso minimo di due giorni lavorativi.
2.3. Il periodo massimo di tempo che intercorre fra una verifica e quella successiva e' stabilito in diciotto mesi. 3. Risultanze delle verifiche.
3.1. Il CNIPA invia al certificatore il verbale con:tenente le risultanze dell'attivita' di vigilanza, debitamente sottoscritto con firma digitale, utilizzando la posta elettronica certificata.
3.2. Il certificatore restituisce il documento informatico ricevuto alla stessa casella di posta elettronica da cui il documento e' pervenuto, dopo avervi fatto apporre la firma digitale dal proprio responsabile delle verifiche e delle ispezioni previsto dall'art. 33, comma 1, lettera 1., del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004.
3.3. Unitamente al documento di cui al precedente punto 3.1, il certificatore puo' inviare eventuali osservazioni in merito alla verifica, o alle risultanze di quest'ultima, anch'esse debitamente sottoscritte con firma digitale. 4. Provvedimenti da adottare nei confronti dei certificatori inadempienti.
4.1. Nell'ipotesi in cui, in esito allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo, emerga la mancata osservanza di uno o piu' obblighi posti a carico dei certificatori qualificati e accreditati, il CNIPA fissa un termine, esplicitato nel verbale previsto al punto 3.1, entro il quale sanare le inadempienze riscontrate. Qualora i certificatori entro il termine indicato non provvedano a uniformarsi a quanto prescritto, ma forniscano adeguate e motivate giustificazioni al riguardo, il CNIPA puo' concedere una proroga del termine in precedenza stabilito. Ove non venga fissato un ulteriore termine per adempiere, ovvero quest'ultimo decorra inutilmente, il CNIPA dispone, se si tratta di certificatori qualificati, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, e, se si tratta di certificatori accreditati, la cancellazione dall'elenco pubblico.
4.2. In presenza di inadempienze di gravita' tale da compromettere la qualita' e la sicurezza del servizio offerto, il CNIPA dispone il divieto immediato di prosecuzione dell'attivita' dei certificatori qualificati, e la rimozione dei suoi effetti, ovvero la cancellazione dall'elenco pubblico dei certificatori accreditati.
Roma, 15 febbraio 2007
Il presidente: Zoffoli
 
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