Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 febbraio 2007
Riconoscimento, al sig. Issa Ali Rida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Issa Ali Rida, nato ad Alep (Siria) il 10 gennaio 1959, cittadino siriano, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Siria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea in ingegneria civile», conseguito presso l'«Universita' di Aleppo» in data 4 novembre 1986;
Considerato che l'istante e' scritto all'«Ordine degli ingegneri civili» al n. 6668 dal 19 gennaio 1987;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 21 novembre 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma rilasciato in data 27 agosto 2004 con scadenza 27 agosto 2009;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Al sig. Issa Ali Rida, nato ad Alep (Siria) il 10 gennaio 1959, cittadino siriano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 13 febbraio 2007
Il direttore generale: Papa
 
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