Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 febbraio 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Rojkowska Barbara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Rojkowska Barbara, nata a Pruchniku (Polonia) il 7 novembre 1970, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale polacco di «Psychologa» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom Psychologii», conseguito presso la «Uniwersytet Slaski w Katowicach Wydzial pedagogiki i Psychologii» in data 4 luglio 2002;
Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorita' polacca, nel caso della sig.ra Rojkowska Barbara risulta che la stessa e' in possesso dei requisiti previsti dalle norme transitorie che, al momento dell'entrata in vigore della legge polacca di istituzione dell'ordine professionale degli psicologi, permettevano l'iscrizione all'albo. La sig.ra Rojkowska infatti era in possessoria sia del titolo accademico previsto che dei due anni di esperienza professionale come stabilito dall'art. 7 dell'8 giugno 2001;
Considerato che ha anche documentato esperienza professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 26 ottobre 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;
Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa - sez. A, per cui appare necessario applicare misure compensative consistenti nelle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) teoria e tecnica dei tests; 3) deontologia professionale, oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di un anno presso una struttura pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Rojkowska Barbara, nata a Pruchniku (Polonia) il 7 novembre 1970, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli psicologi - sez. A e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno.
 
Art. 3.
La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie orali: 1) psicologia dinamica; 2) teoria e tecnica dei tests; 3) deontologia professionale, oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di un anno presso una struttura pubblica.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.
Roma, 13 febbraio 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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