Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2007 (vai al sommario)
SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
DECRETO 6 febbraio 2007
Modificazione dello statuto.

IL DIRETTORE
Visto lo statuto di IMT alti studi (nel seguito IMT) approvato con decreto ministeriale MIUR del 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, e in particolare l'art. 6 che stabilisce ai commi 9, 10 e 11:
«9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino ufficiale del Ministero»;
Vista la delibera del consiglio provvisorio di IMT del 23 novembre 2006, con la quale e' stato approvato a maggioranza assoluta il nuovo statuto di IMT alti studi Lucca e con la quale si e' dato mandato al direttore di IMT di completare il relativo iter;
Vista la comunicazione di questa direzione, prot. n. 1046 del 30 novembre 2006 con la quale si e' provveduto all'invio, con raccomandata a/r al Ministero dell'universita' e della ricerca, del testo del nuovo statuto di IMT ai sensi del suddetto art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista l'assenza di rilievo da parte del Ministro entro il termine perentorio dei sessanta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione;
Decreta:
L'emanazione del nuovo statuto di IMT alti studi Lucca allegato, parte, integrante del presente decreto.
Lucca, 6 febbraio 2007
Il direttore: Pammolli
 
Allegato
IMT alti studi Lucca
STATUTO
Art. 1.
Carattere e finalita' della Scuola
1. La Scuola IMT (Istituzioni, mercati, tecnologie) alti studi, con sede a Lucca, di seguito denominata Scuola, e' istituto statale di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile. La Scuola e' nata dalla comune volonta' e per iniziativa congiunta delle Universita' LUISS «Guido Carli» di Roma (di seguito LUISS), Politecnico di Milano, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa (di seguito Scuola Sant'Anna), Universita' di Pisa e della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca (di seguito FLAFR).
2. La Scuola opera sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica, realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento.
3. La Scuola promuove la realizzazione delle condizioni e dei servizi che rendono effettivo il diritto allo studio, all'interno di un assetto meritocratico.
4. La Scuola adotta un modello di gestione incentrato su: direzione per obiettivi, valutazione dei risultati, applicazione diffusa del principio di responsabilita'.
5. La Scuola svolge la propria attivita' di insegnamento e di ricerca assumendo e realizzando iniziative autonome nonche' promuovendo stabili collaborazioni con universita' italiane e straniere.
6. La Scuola opera in stretto collegamento e con la partecipazione della FLAFR, che concorre a sostenerne lo sviluppo e la crescita.
7. In particolare, anche in virtu' della vicinanza territoriale e delle maggiori possibilita' di interazione, la Scuola considera quali partner naturali l'Universita' di Pisa, la Scuola Sant'Anna e la FLAFR. Il ruolo delle istituzioni universitarie pisane e' disciplinato dall'art. 5.
Art. 2.
Carattere nazionale e internazionale delle attivita'
Attenzione al territorio
1. La Scuola promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca, tenendo conto degli indirizzi ministeriali e favorendo la partecipazione di docenti e allievi a progetti e gruppi di ricerca internazionali.
2. A tal fine, la Scuola:
a) favorisce la mobilita' di allievi, ricercatori e docenti;
b) attrae allievi e giovani docenti dall'estero, adottando procedure di selezione aperte a livello internazionale;
c) forma dottori e ricercatori che siano competitivi sul piano nazionale e internazionale ed in grado di dare sostegno professionale specifico alle istituzioni e alle imprese del territorio;
d) assicura la possibilita' per gli allievi di fruire di periodi di apprendimento e studio presso universita' italiane e straniere;
e) si avvale, nei percorsi formativi, anche del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;
f) sottopone le proprie attivita' a processi di valutazione costanti, secondo i piu' accreditati standard, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale;
g) progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;
h) promuove la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico.
Art. 3.
Attivita' formative e titoli
1. Per il perseguimento delle proprie finalita', la Scuola promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, corsi di alta formazione post-laurea di primo e di secondo livello e, conseguentemente, rilascia i relativi titoli.
Art. 4.
Ricerca
1. La ricerca, parte integrante dell'attivita' della Scuola, costituisce dovere specifico per docenti e allievi.
2. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprieta' intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.
3. La Scuola promuove il trasferimento dei risultati della ricerca.
Art. 5.
Rapporti con le istituzioni universitarie pisane
1. Sulla base di appositi accordi la Scuola puo' definire le forme e le modalita' di collaborazione con l'Universita' di Pisa e la Scuola Sant'Anna.
2. Le collaborazioni potranno realizzarsi tramite:
a) l'utilizzazione di strutture e laboratori per la formazione e l'addestramento degli allievi della Scuola, gia' operanti nelle istituzioni universitarie pisane;
b) la realizzazione di nuove strutture e laboratori volti alla migliore integrazione delle attivita' universitarie della Scuola con il sistema produttivo territoriale;
c) la possibilita' di fruizione del patrimonio documentario, archivistico e bibliotecario delle istituzioni pisane per attivita' di ricerca e di formazione;
d) l'istituzione di corsi di dottorato in collaborazione e interazione tra la Scuola e le istituzioni universitarie pisane, in una logica di complementarita'.
Art. 6.
O r g a n i
1. Sono organi della Scuola:
a) il consiglio direttivo;
b) il consiglio accademico;
c) il direttore.
Art. 7.
Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo e' composto da:
a) il direttore, che lo presiede;
b) sei rappresentanti della FLAFR;
c) un rappresentante dell'Universita' di Pisa;
d) un rappresentante della Scuola Sant'Anna;
e) un rappresentante del Politecnico di Milano;
f) un rappresentante dell'Universita' LUISS;
g) due membri designati congiuntamente dalle altre universita' con le quali la Scuola instaura rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 5;
h) il dirigente amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
2. Il consiglio direttivo esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
a) approva la programmazione triennale e la pianificazione annuale delle correlate attivita', ivi compreso il fabbisogno del personale docente e tecnico-amministrativo, nonche' l'allocazione delle risorse alle strutture didattiche e scientifiche della Scuola;
b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
c) delibera sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni, e sul conto consuntivo;
d) delibera sui regolamenti generali; approva il regolamento didattico e i regolamenti di funzionamento delle strutture;
e) nomina il direttore, secondo le procedure di cui all'art. 9;
f) nomina il dirigente amministrativo;
g) nomina il nucleo di valutazione e il collegio dei revisori dei conti;
h) approva l'istituzione e la soppressione di corsi di studio;
i) approva la costituzione e la soppressione di aree e laboratori di ricerca dotati di autonomia gestionale e finanziaria, definendo le relative linee di responsabilita';
j) delibera sulla struttura organizzativa (uffici e servizi centrali) e definisce la pianta organica del personale tecnico-amministrativo;
k) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzioni a titolo oneroso;
l) delibera sulla retribuzione del personale docente e sul trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa vigente;
m) determina le indennita' di funzione da attribuire ai componenti degli organi previsti dal presente statuto;
n) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulle proposte di modifica dello statuto, acquisito il parere del consiglio accademico;
o) esercita, nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti nonche' dalle norme generali e speciali concernenti le universita'.
3. I componenti del consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e possono essere confermati, consecutivamente, una sola volta.
Art. 8.
Consiglio accademico
1. Il consiglio accademico e' presieduto dal direttore, che lo convoca di sua iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.
2. Il consiglio accademico e' composto da tutti i professori e i ricercatori a tempo pieno presso la Scuola e da una rappresentanza degli allievi dei corsi di dottorato pari al 10% del numero complessivo dei componenti del consiglio, con arrotondamento all'intero superiore.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio accademico sono svolte dal dirigente amministrativo o da un funzionario da lui incaricato.
4. Il consiglio accademico:
a) delibera in ordine alla chiamata dei professori assunti con contratto a tempo pieno;
b) provvede alla designazione dei coordinatori dei corsi di studio di cui all'art. 3;
c) delibera sui regolamenti e sui bandi di carattere didattico-scientifico;
d) delibera sugli incarichi di insegnamento nelle ipotesi previste dai regolamenti generali della Scuola;
e) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo la costituzione e la soppressione dei corsi di studio di cui all'art. 3;
f) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo l'istituzione e la soppressione di aree e laboratori di ricerca dotati di propria autonomia gestionale e finanziaria, definendo le relative linee di responsabilita';
g) esprime parere non vincolante, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulla proposte di modifica dello statuto.
5. I componenti elettivi del consiglio accademico durano in carica un anno; possono essere confermati, consecutivamente, una sola volta.
Art. 9.
Direttore
1. Il direttore e' nominato dal consiglio direttivo, anche al di fuori dell'ambito della Scuola, scegliendo un professore di riconosciuta qualificazione scientifico-accademica a livello internazionale, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere non vincolante del consiglio accademico.
2. Il direttore dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato continuativamente per una sola volta. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilita', il mandato interrotto e' considerato solo se la durata dello stesso ha superato la meta' di quella nominale.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato si procede entro due mesi a nuova nomina. In tal caso, la durata del mandato deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio successivo.
4. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del direttore le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio accademico, con maggiore anzianita' nella qualifica.
5. Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale della Scuola;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo, fissando l'ordine del giorno;
c) convoca e presiede il consiglio accademico, fissando l'ordine del giorno;
d) emana i regolamenti e i bandi di carattere didatticoscientifico;
e) emana i regolamenti e i bandi di carattere tecnico-amministrativo;
f) adotta i provvedimenti di necessita' e urgenza di competenza del consiglio direttivo riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
g) conferisce i titoli rilasciati dalla Scuola, anche congiuntamente ad altre universita';
h) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
i) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;
j) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' della Scuola attraverso gli strumenti piu' idonei;
k) cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio accademico e dal consiglio direttivo;
l) cura le relazioni con organismi rappresentativi, nazionali o stranieri, nonche' con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attivita' della Scuola e potenziare la sua offerta formativa;
m) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo statuto e da altri regolamenti.
6. Il direttore puo' nominare un vicedirettore con funzione vicaria.
7. E' facolta' del direttore, sentito il consiglio direttivo e il consiglio accademico, nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto prestigio anche non appartenenti ad organi della Scuola, per collaborazioni connesse all'attivita' scientifica e a progetti di innovazione di interesse del territorio.
Art. 10.
Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali
1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola deve conformarsi ai seguenti principi:
a) tutti i mandati decorrono dall'inizio dell'anno accademico della Scuola;
b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio; l'organo collegiale non e' costituito se almeno due terzi dei suoi componenti non sono stati eletti o designati. Il consiglio direttivo e' regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui all'art. 7, primo comma; il consigliere piu' anziano di eta' cura la verifica del quorum strutturale ed avvia subito le procedure per l'elezione del direttore;
c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;
d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della validita' delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla lettera b);
e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza, il collegio e' presieduto dal vicario se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito, ovvero non sia stato nominato, esercita le funzioni il consigliere anagraficamente piu' anziano in Consiglio direttivo;
f) l'ordine del giorno e' stabilito dal presidente del collegio ed e' indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o piu' punti all'ordine del giorno e' accolta se approvata da tutti i componenti del collegio presenti nella seduta;
g) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente;
h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto;
j) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.
2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.
Art. 11.
Modalita' di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali
1. Tutte le riunioni di organi collegiali della Scuola possono avere luogo attraverso strumenti di audioconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente del collegio, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il presidente, o chi lo sostituisce, sia il segretario verbalizzante.
2. Per tutte le riunioni e' necessario che sia fornita previamente la documentazione rilevante ai fini delle decisioni da assumere.
Art. 12.
Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo, presieduto a rotazione da uno dei suoi componenti nel seguente ordine, e' composto da:
a) il Presidente della FLAFR;
b) il Rettore dell'Universita' di Pisa;
c) il Direttore della Scuola Sant'Anna;
d) il Rettore dell'Universita' LUISS;
e) il Rettore del Politecnico di Milano.
2. Alle sedute viene invitato il Direttore della Scuola.
3. Il Comitato di indirizzo e' organo consultivo e propositivo per le linee generali di attivita' didattica e di ricerca e per la programmazione pluriennale strategica, con particolare riferimento all'attivazione di nuovi corsi di studio ed alla realizzazione di progetti di innovazione di interesse del territorio.
4. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno in occasione della predisposizione del programma di attivita'.
Art. 13.
Scientific Advisory Board
1. Lo Scientific Advisory Board e' organo consultivo per l'attivita' didattica e di ricerca, nonche' per la programmazione pluriennale strategica.
2. Lo Scientific Advisory Board e' composto da cinque membri designati dal Consiglio direttivo tra esponenti della comunita' scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attivita' della Scuola.
3. Lo Scientific Advisory Board si riunisce di norma una volta all'anno e predispone una relazione sull'attivita' di ricerca svolta e sull'organizzazione e la qualita' dell'attivita' didattica.
Art. 14.
Programmazione pluriennale strategica
1. La programmazione pluriennale definisce le linee di sviluppo strategico della Scuola, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e dell'insegnamento, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie e attrezzature, il fabbisogno finanziario, il numero delle unita' di personale docente e ricercatore, l'organico del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per lo sviluppo programmatico delle risorse e delle attivita'.
2. La programmazione pluriennale e' predisposta dal Direttore e sottoposta all'approvazione del Consiglio direttivo, sentito il Consiglio accademico.
3. Il Nucleo di valutazione e lo Scientific Advisory Board curano il monitoraggio dell'attuazione della programmazione pluriennale e verificano ogni anno gli obiettivi raggiunti riferendone al Consiglio direttivo.
Art. 15.
Pianificazione annuale
1. La pianificazione annuale e' la traduzione operativa e dettagliata della programmazione pluriennale su scala annuale e comprende:
a) il bilancio di previsione;
b) l'allocazione delle risorse a corsi di studio, aree e laboratori di ricerca;
c) l'istituzione, la definizione e gli obiettivi di corsi, aree o laboratori di ricerca e la loro soppressione;
d) le nomine e le responsabilita' dei coordinatori di corsi, aree o laboratori di ricerca;
e) le variazioni alla struttura e all'organizzazione dell'amministrazione.
2. La pianificazione annuale e' predisposta dal Direttore e sottoposta all'approvazione del Consiglio direttivo.
3. Per i punti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 e' obbligatoria l'acquisizione del parere del Consiglio accademico.
Art. 16.
Dirigente amministrativo
1. Il Dirigente amministrativo:
a) e' responsabile della legittimita', dell'imparzialita', della trasparenza e del buon andamento dell'attivita' amministrativa della Scuola;
b) e' responsabile dell'amministrazione della Scuola, che comprende servizi, uffici, e centri di servizio, anche in collaborazione con terzi;
c) esplica l'attivita' di indirizzo, di gestione, di direzione, di coordinamento e di controllo del personale tecnico-amministrativo;
d) puo' delegare sue funzioni ai dirigenti in servizio presso la Scuola, secondo esigenze di volta in volta individuate;
e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti finanziari, tecnici e amministrativi.
2. Il Dirigente amministrativo e' nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna proposta dalla FLAFR. Dura in carica fino alla fine del quarto anno accademico successivo all'anno di nomina. Puo' essere confermato.
3. Per gravi motivi il Dirigente amministrativo puo' essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del Consiglio direttivo.
4. Il Dirigente amministrativo puo' conferire l'incarico di vicario, scegliendolo fra i dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali della Scuola. Il Dirigente amministrativo vicario sostituisce il Dirigente amministrativo in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.
5. Il Dirigente amministrativo, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un dirigente nominato dal Consiglio direttivo.
Art. 17.
Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione e' composto da tre membri nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, non facenti parte del personale docente o tecnico-amministrativo della Scuola. E' coadiuvato da una segreteria tecnica.
2. I componenti del Nucleo ed il suo presidente sono nominati dal Consiglio direttivo e rimangono in carica per il periodo corrispondente al mandato del Consiglio. I componenti del Nucleo possono essere riconfermati per non piu' di una volta consecutivamente.
3. L'incarico di componente del Nucleo di valutazione e' incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito della Scuola.
4. Il Nucleo di valutazione valuta l'andamento della gestione della Scuola e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio direttivo e al Consiglio accademico.
5. In particolare il Nucleo:
a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici della Scuola, con particolare riferimento alla programmazione triennale;
b) valuta il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' ed il perseguimento della qualita' della ricerca e della didattica, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
c) valuta l'imparzialita', la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualita';
d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal Consiglio direttivo.
6. Il Nucleo esercita ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.
7. Al Nucleo vengono assicurati:
a) l'autonomia operativa;
b) le risorse necessarie allo svolgimento dell'attivita';
c) il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 18.
Collegio dei revisori
1. La revisione della gestione amministrativa e contabile della Scuola e' effettuata da un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al Registro dei revisori contabili. I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio direttivo.
2. Due componenti effettivi sono scelti tra i dirigenti rispettivamente afferenti ai ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritti nel Registro dei revisori contabili.
3. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati consecutivamente piu' di una volta. I Revisori restano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina.
4. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, a tal fine redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa.
5. Le norme per il funzionamento del Collegio sono stabilite nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.
Art. 19.
Professori e ricercatori
1. Per il perseguimento dei propri fini, la Scuola si avvale di un corpo accademico, costituito da professori, italiani e stranieri, assunti a tempo pieno, con contratto a tempo determinato rinnovabile. Al termine di un quadriennio dalla emanazione del presente Statuto il consiglio direttivo della Scuola valutera' l'opportunita' di una proposta di modifica statutaria che consenta il reclutamento anche di personale docente a tempo indeterminato. La Scuola si avvale altresi' di ricercatori a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente. Con delibera del Consiglio direttivo e' fissato il numero massimo di professori e ricercatori da chiamare a svolgere attivita' a tempo pieno. I professori a tempo pieno presso la Scuola sono collocati, d'intesa con l'istituzione di appartenenza e per tutta la durata dell'incarico in aspettativa senza assegni, fuori ruolo o in posizioni analoghe in relazione all'ordinamento di riferimento e conservano il trattamento economico in godimento e l'anzianita' di servizio.
2. La Scuola, per lo svolgimento di specifiche attivita' didattiche e di ricerca, si avvale inoltre di professori a tempo parziale, italiani e stranieri, nonche' di personale di ricerca, secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.
3. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti a carico del bilancio della Scuola.
Art. 20.
Personale tecnico-amministrativo
1. La Scuola con delibera del Consiglio direttivo, fissa l'organico del personale tecnico-amministrativo, tenendo conto delle disponibilita' finanziarie e nel rispetto dei parametri fissati dalla legge.
Art. 21.
Esercizio finanziario
1. L'attivita' amministrativa e contabile della Scuola e' riferita all'anno solare.
2. Entro tale termine il Consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.
3. Contenuto, struttura e modalita' di formazione e approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 22.
Fonti di finanziamento - Patrimonio
1. Le entrate della Scuola sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi di soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni;
c) altre forme di finanziamento, quali proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalita';
d) eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e post-laurea.
2. La Scuola, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e cura la conservazione:
a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprieta';
b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione se le convenzioni d'uso lo prevedono.
Art. 23.
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in conformita' alle disposizioni sulla contabilita' delle universita', disciplina, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilita', nonche' le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.
2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', approvato dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, e' emanato con decreto del Direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dal medesimo art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 24.
Regolamenti
1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.
Art. 25.
Norme transitorie
1. Fino alla costituzione del Consiglio accademico ai sensi dell'art. 8, le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal Consiglio direttivo.
2. Il Consiglio accademico e' validamente costituito, in sede di prima attuazione del presente Statuto, con la presenza di almeno cinque professori a tempo pieno.
3. Fino alla designazione dei due membri del Consiglio direttivo di cui all'art. 7, comma 1, lettera g), da effettuarsi congiuntamente dalle universita' con le quali la Scuola instaura rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, gli stessi membri sono designati d'intesa dai rettori delle Universita' di cui all'art. 1, comma 1. Il mandato dei membri cosi' nominati cessa automaticamente, secondo l'ordine di nomina, al momento della comunicazione dell'avvenuta designazione congiunta, da parte delle altre universita', di uno o di entrambi i membri nominati nei modi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera g).
Art. 26.
Entrata in vigore
1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal Consiglio direttivo. Nota aggiuntiva.
Affinche' il sistema universitario pisano sia interamente rappresentato nella Scuola, la Scuola Normale Superiore sara' formalmente invitata ad aderire al progetto scientifico e organizzativo realizzato dal presente Statuto.
Nel caso di adesione lo Statuto sara' modificato come segue:
1) inserimento della Scuola Normale Superiore nell'art. 1, comma 7 e nell'art. 5, comma 1.
2) inserimento di un rappresentante della Scuola Normale Superiore tra i membri del Consiglio direttivo di cui all'art. 7, comma 1, e contestuale riduzione a 1 dei membri di cui alla lettera g).
3) inserimento del Direttore della Scuola Normale Superiore tra i membri del Comitato di indirizzo di cui all'art. 12.
 
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