Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 febbraio 2007
Rinnovo dell'iscrizione di una varieta' di pomodoro nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;
Visto il proprio decreto ministeriale 9 gennaio 2007, n. 37610, recante: «Rinnovo dell'iscrizione di una varieta' di pomodoro al registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2007;
Considerato che nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18, del 23 gennaio 2007, il succitato decreto risulta firmato da funzionario non autorizzato alla firma e comunque diverso dal dirigente che ha effettivamente firmato il decreto;
Considerato che nella riunione del 20 febbraio 2006 della Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, era stata proposta la cancellazione della varieta' indicata nel dispositivo, la cui scadenza dell'iscrizione era prevista al 31 dicembre 2005, in quanto non risultava pervenuta la relativa domanda di rinnovo e che tale provvedimento fu sospeso in seguito alla comunicazione del responsabile della conservazione in purezza della varieta', con la quale veniva prodotta la documentazione comprovante l'invio della suddetta domanda nei termini previsti dalla normativa;
Atteso che la citata Commissione sementi, nella riunione dell'11 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione della varieta' indicata nel dispositivo, riconoscendo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione della varieta' di pomodoro denominata Giada ER 93 (codice Sian 2068) al registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con il decreto ministeriale 20 marzo 1995, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2015.
 
Art. 2.
Il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, n. 37610, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18, del 23 gennaio 2007, recante: «Rinnovo dell'iscrizione di una varieta' di pomodoro al registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive», e' abrogato.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2007
Il direttore generale: La Torre Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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