Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 25 gennaio 2007
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda ATB S.p.A. di Bergamo, concluso in data 21 agosto 2006 tra l'azienda e le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL di Bergamo e RSU e, in pari data, con la segreteria territoriale dell'O.S. FAST-CONFSAL di Bergamo (pos. 13918). (Deliberazione n. 07/38).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore,
Premesso
che l'azienda ATB S.p.A. di Bergamo svolge attivita' di trasporto pubblico;
che, in data 21 agosto 2006 la azienda ATB S.p.A. di Bergamo ha concluso con le Segreterie territoriali delle OO.SS. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Bergamo e RSU e, in pari data, con la Segreteria territoriale della O.S. FAST-CONFSAL di Bergamo un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che, in data 16 novembre 2006, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
che, in data 17 novembre 2006, l'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole sul contenuto dell'accordo;
Considerato:
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
Rilevato:
che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo nell'area territoriale del comune di Bergamo e dei ventisette comuni della c.d. area urbana, sono cosi' individuate: dalle 6,15 alle 9,15 e dalle 12,30 alle 15,30;
che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, le parti hanno convenuto che i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non debbano compromettere la completa funzionalita' del servizio;
che le parti hanno, altresi', previsto che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di presidi aziendali (un agente addetto alla sala operativa; un agente addetto al servizio di guardia notturna e, limitatamente alle ipotesi di scioperi di durata di 24 ore, un operatore di esercizio addetto al deposito);
che, ai sensi dell'art. 15 della regolamentazione provvisoria, le parti hanno altresi' previsto che, in occasione di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto collettivo, vengano garantiti, durante l'arco temporale delle fasce di garanzia, «i servizi assicurabili mediante l'impegno del 30% del personale viaggiante» nonche' «l'intero servizio con l'aeroporto, limitatamente alla tratta stazione FS - aeroporto di Orio al Serio»;
che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno previsto la garanzia di corse speciali per il trasporto dei disabili e degli «alunni delle scuole materne ed elementari appaltati dalle amministrazioni locali, in concomitanza con l'inizio e il termine delle lezioni»;
che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di ulteriore accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda «ATB S.p.a.» di Bergamo, concluso in data 21 agosto 2006 con le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL di Bergamo e RSU e, in pari data, con la segreteria territoriale della organizzazione sindacale FAST-CONFSAL di Bergamo;
Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella legge n. 146/1990 e successive modificazioni e nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda «ATB S.p.a.» di Bergamo, alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST-CONFSAL di Bergamo e RSU, al prefetto di Bergamo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2007
Il presidente: Martone
 
Allegato
ACCORDO AZIENDALE Regolamentazione dell'esercizio del diritto sciopero
Il giorno 21 agosto 2006, presso la sede sociale di via Monte Gleno n. 13 in Bergamo;
tra
«Azienda Trasporti Bergamo S.p.a.» e «ATB Servizi S.p.a.»
e
le segreterie territoriali FILT-CGIL, FIT-CISL
e UILTRASPORTI, assistite dalla R.S.U. ATB
Premesso che
con determinazione del 29 settembre 2005 la «Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali» ha disposto che le parti provvedano ad adeguare la regolamentazione aziendale alla regolamentazione provvisoria di cui alla deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002;
l'art. 16 della deliberazione citata prevede che, ai fini dell'emanazione del «Regolamento di servizio» le parti debbano concordare specifiche modalita' operative ed in particolare: i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
l'art. 15 della medesima deliberazione prevede l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di «Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto»; tutto cio' premesso,
Si conviene e si stipula
Regolamento di servizio per l'effettuazione
dei servizi minimi garantiti nelle giornate di sciopero
Art. 1.
Franchigie
Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di piu' intenso traffico:
dal 17 dicembre al 7 gennaio;
i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, dal 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
i tre giorni che precedono, che seguono la scadenza e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;
la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.
Art. 2.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
In relazione alle procedure in oggetto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2 della deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002.
Art. 3.
Rarefazione
Le organizzazioni sindacali, in materia di rarefazione degli scioperi, si atterranno alle disposizioni di cui all'art. 10, punti B) e C) della deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002.
Art. 4.
Individuazione fasce di garanzia
Per quanto riguarda la durata e le modalita' di effettuazione dello sciopero le parti fanno espresso rinvio all'art. 11 della deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002.
Le fasce orarie durante le quali, nell'area territoriale del comune di Bergamo e dei ventisette comuni della cosiddetta «Area urbana», e' garantito il servizio di linea completo al pubblico, in caso di qualsiasi sciopero, compreso quelli di 24 ore ed oltre, sono le seguenti:
dalle ore 6,15 alle ore 9,15;
dalle ore 12,30 alle ore 15,30.
Art. 5.
Servizi esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia
Sono esclusi, con i limiti di cui al successivo art. 6, dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero:
i servizi amministrativi;
i servizi di manutenzione dei mezzi e degli impianti;
i servizi ausiliari;
i servizi di ausiliario del traffico e di verificatore titoli di viaggio.
Si conviene che il personale aziendale che presta servizio in turni avvicendati osservi l'articolazione dell'orario di astensione dall'attivita' lavorativa a causa dello sciopero con le stesse modalita' indicate per il personale viaggiante.
Art. 6.
Procedure a garanzia del servizio durante la durata delle fasce
Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni, compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' dei servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.
A tal fine la Commissione turni provvedera' ad individuare per ogni linea e per ogni corsa la localita' di eventuale «limitazione» del servizio in prossimita' dell'inizio dello sciopero, tenendo conto dei tempi strettamente necessari per il rientro in deposito.
I tempi di inizio dello sciopero saranno rilevati al transito dell'autobus dal cancello del deposito.
La trattenuta amministrativa per adesione allo sciopero sara' registrata dieci minuti dopo il transito al cancello d'ingresso in deposito per consentire la consegna delle tabelle di marcia, mentre i tempi di inizio della ripresa del servizio saranno rilevati al prelievo della tabella di marcia.
Durante il rientro per sciopero ciascun operatore di esercizio dovra' rimessare l'autobus nello stallo prestabilito. Alla ripresa del servizio, dopo l'uscita dal cancello, la prima parte del percorso degli autobus si svolgera' sulla via Berenson, indi svolta a sinistra in via Gleno, indi svolta a destra in via Daste Spalenga.
Art. 7.
Garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi
Sono tenuti a garantire la prestazione lavorativa anche in giornata di sciopero:
un agente addetto alla sala operativa;
un agente addetto al servizio di guardia notturna;
un operatore di esercizio addetto al deposito (rifornimento e rimessaggio vetture), limitatamente allo sciopero di 24 ore e oltre;
gli operatori comandati in servizio per il trasporto disabili e i servizi di trasporto alunni delle scuole materne ed elementari appaltati dalle amministrazioni locali, in concomitanza con l'inizio ed il termine delle lezioni.
Art. 8.
Individuazione dei servizi da garantire in occasione di «Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto»
Nel caso di sciopero di cui all'art. 15 della delibera n. 02/13 citata, saranno garantiti, durante le fasce orarie previste al precedente art. 4, i servizi assicurabili mediante l'impegno del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalita' logistica, come indicato al precedente art. 7.
Oltre a quanto sopra, saranno garantiti per intero i servizi di collegamento con l'aeroporto, limitatamente alla tratta stazione FS-aeroporto di Orio al Serio, con l'impiego di una sola vettura.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 ed alla regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia n. 02/13 del 31 gennaio 2002.
Per segreterie territoriali FILT-FIT-UILT (firmato)
Per «A.T.B. S.p.a.» e «ATB Servizi S.p.a.» (firmato)
Per la R.S.U. ATB (firmato)
 
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