Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 8 febbraio 2007
Modificazioni al decreto 9 ottobre 2006, recante procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991. (Decreto dirigenziale n. 125/2007).

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il proprio decreto 9 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 in data 8 novembre 2006 recante procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
Visti in particolare gli articoli 4, 5 e 6 del succitato decreto con i quali sono stati determinati i modelli, rispettivamente, del documento di autorizzazione, del certificato di esenzione e dell'autorizzazione occasionale;
Ritenuto necessario, sulla base dell'esperienza acquisita nella fase di prima applicazione della normativa in questione procedere all'aggiornamento dei succitati modelli, al fine di renderli piu' chiari per gli operatori del settore;
Decreta:
Articolo unico
1. Gli allegati I, II e III al decreto 9 ottobre 2006, in premessa citato, sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati I, II e III al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2007
Il comandante generale: Dassatti
 
Allegato I
(Decreto n. 125/2007)

----> Vedere allegato a pag. 42 <----
 
Allegato II
(Decreto n. 125/2007)

----> Vedere allegato a pag. 43 <----
 
Allegato III
(Decreto n. 125/2007)

----> Vedere allegato a pag. 44 <----
 
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