Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
COMUNICATO
Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita'. (Delibera n. 25/07/CONS).

L'AUTORITA'
(Omissis).
Delibera:
(Omissis).
Art. 14. Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di
funzionamento dell'Autorita' nel testo coordinato con le modifiche
introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS.
1. L'art. 4 del regolamento di organizzazione e di funzionamento e' sostituito dal seguente:
«1. Il Gabinetto dell'Autorita' e' costituito dal capo di Gabinetto, da un portavoce, quale previsto dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria nominati dal Presidente previa informativa al consiglio.
2. A ciascun commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun commissario ne definisce le funzioni.
3. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorita', ovvero tra il personale di cui l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalita' previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del consiglio, su designazione del presidente o del commissario interessato».
2. All'art. 5, comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
«d-bis) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate;
d-ter) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i soggetti portatori di interessi collettivi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione.».
3. All'art. 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
«3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun organo collegiale dell'Autorita', il segretario generale assiste alle relative riunioni, alle quali presenzia, altresi', il direttore del servizio giuridico. Puo' altresi' essere chiamato il responsabile dell'unita' organizzativa di primo livello competente per il punto in discussione, chiamato ad esporre i risultati dell'attivita' svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorita'.».
4. All'art. 9, comma 2, la lettera a) e' riformulata come segue:
«a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e delle proposte, che le unita' organizzative di primo livello trasmettono agli organi dell'Autorita', e ne rileva la conformita' agli indirizzi da essa adottati.».
5. All'art. 9, comma 2, la lettera h) e' soppressa.
6. All'art. 9, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento. Esercita le funzioni a lui delegate dal segretario generale, con particolare riferimento al coordinamento delle attivita', dei procedimenti e delle modalita' organizzative tra le direzioni ed i servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4.».
7. All'art. 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La struttura organizzativa dell'Autorita' e' costituita dal segretariato generale e da unita' organizzative di primo e di secondo livello.».
8. All'art. 12, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nell'ambito delle unita' organizzative di secondo livello possono essere previste articolazioni relative ad aree di attivita', da individuare con apposita delibera, nei limiti stabiliti per ciascuna unita' organizzativa di primo livello con delibera dell'Autorita'.».
9. All'art. 12, comma 8, le parole «e di terzo» sono soppresse.
10. All'art. 14, comma 1, dopo la lettera j) e' aggiunta la seguente lettera:
«j-bis) Pareri all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole.».
11. All'art. 16, comma 1, la lettera g) e' soppressa.
12. All'art. 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis) La Direzione si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da sette docenti universitari nominati con apposita delibera del consiglio. Il comitato, sulla base dell'evoluzione del settore delle comunicazioni, fornisce alla direzione indirizzi e proposte per l'adeguamento del quadro normativo e regolamentare. La partecipazione al comitato avviene a titolo gratuito.».
13. All'art. 23, comma 2, lettera a) le parole «e di terzo» sono soppresse.
(Omissis).
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita'. (Omissis).
La presente delibera e' pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitatamente alle parti relative alle modifiche del regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita'.
Napoli, 17 gennaio 2007
Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Botti - Lauria
 
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