Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2007 |
Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. |
|
|
IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. Modifiche al modello di cartella di pagamento. 1.1. Sono approvati i fogli di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento, che sostituiscono il modello di cartella di pagamento contenuto nell'allegato 1 del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni. 1.2. L'adozione del modello di cui all'allegato 1 del presente provvedimento e' obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 25 marzo 2007. Motivazioni. L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al contribuente iscritto a ruolo, sia redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. In attuazione della citata norma, i decreti dirigenziali 28 giugno 1999 e 11 settembre 2000, come modificati dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002, del 31 marzo 2003 e del 31 ottobre 2005, hanno approvato il modello di cartella di pagamento e le avvertenze riguardanti le modalita' di proposizione del ricorso contro tale atto per i ruoli emessi dalla stessa Agenzia delle entrate. Con le modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, introdotte dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2006 e' stato previsto che il compenso spettante all'agente della riscossione e' a carico del debitore: a) nella misura del 4,65%, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; b) integralmente, in caso di versamento oltre i sessanta giorni dalla notifica. Si rende, pertanto, necessario dare evidenza a tali circostanze, modificando quelle parti del modello di cartella di pagamento che contengono l'esposizione degli importi dovuti dal debitore (in particolare i fogli relativi al «Dettaglio degli addebiti»), indicando, oltre all'importo iscritto a ruolo, le sanzioni e gli interessi, anche la somma da corrispondere a titolo di compenso di riscossione. Al riguardo, nell'intento di favorire la piena consapevolezza, da parte del debitore, delle somme dallo stesso dovute e di agevolarlo nelle operazioni di pagamento, si e' ritenuto opportuno non limitarsi, per quanto riguarda il predetto compenso, ad indicare la percentuale di aggio a suo carico (individuata - in attuazione del predetto art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 - dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2006), in relazione al momento in cui effettua il pagamento. Si e', infatti, previsto che venga calcolato e riportato in cartella l'importo esattamente dovuto a tale titolo, evitando, in tal modo, che il debitore debba determinarlo autonomamente. Il foglio del «Dettaglio degli addebiti» del modello approvato con il presente provvedimento contiene, pertanto, apposite tabelle, recanti l'illustrazione analitica di tutte le somme dovute, sia nel caso di pagamento entro i termini indicati nella stessa cartella, sia nel caso di versamento effettuato oltre tali termini. In tal modo, la cartella di pagamento rispondera' piu' efficacemente alla sua funzione di strumento di comunicazione tra la Pubblica amministrazione ed il debitore ponendosi, in tal senso, in continuita' con le modifiche apportate al modello di cartella successivamente alla riforma del 1999. Infine, sono state apportate alcune variazioni alla relazione di notifica contenuta nel frontespizio della cartella di pagamento, al fine di tener conto delle recenti modifiche all'art. 60, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotte dall'art. 37, comma 27, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per il caso di consegna della stessa cartella ad uno dei soggetti terzi diversi dal destinatario, cui tale consegna puo' essere effettuata per legge. Riferimenti normativi dell'atto. Ordinamento dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2). Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi: legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4); legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, comma 2, lettera a), b), c). Disposizioni relative alla cartella di pagamento: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25); decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999; decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2003; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 ottobre 2005. Disposizioni relative ai compensi degli agenti della riscossione: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 17); decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000; decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (art. 2, comma 3); decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2006. Disposizioni relative alla notifica delle cartelle di pagamento: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 26); decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 60). Roma, 13 febbraio 2007 Il direttore dell'Agenzia: Romano |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 35 a pag. 38 <---- |
|
|
|