IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale; Visto l'art. 20, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, e' aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2006 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui l'importo e' stato fissato in Euro 103,92; Considerato che il predetto indice di variazione e' risultato per l'anno 2005 pari all'1,7%; Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di Euro 103,92 suindicato; Decreta: A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in Euro 105,69. Roma, 26 gennaio 2007 p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Il Ragioniere dello Stato Canzio p. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali L'Ispettore generale capo Lo Piparo |