Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2007 (vai al sommario) |
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE |
DELIBERAZIONE 9 gennaio 2007 |
Regolamento di disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
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IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE Premesso. Gli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del «codice in materia di protezione dei dati personali», dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici. Per trattamento, precisa il codice, deve intendersi «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati». Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) s'intendono per dati sensibili i «dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»; per dati giudiziari, art. 4, comma 1, lettera e), i «dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale». Gli articoli 20 e 21 del codice stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge abbia specificato la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo con riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura di soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi. Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del codice detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere reso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera G) del codice. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, dell'indicato codice competono al C.M.M., organo di autogoverno dei magistrati militari, nella sua qualita' di titolare dei trattamenti dei dati personali relativi alle attribuzioni conferite per legge o per regolamento, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento dei dati personali che si sostanziano in qualunque informazione relativa alle persone. Precisa tuttavia il codice all'art. 47, comma 1, che in caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano alcune disposizioni del codice stesso nel caso in cui il trattamento sia effettuato per ragioni di giustizia. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, «si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari». Ad ulteriore specificazione la disposizione legislativa aggiunge che non ricorrono le ragioni di giustizia «per l'ordinaria attivita' amministrativo gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione». Il nuovo disposto normativo non si limita piu' alla formula generica «ragioni di giustizia» di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) e comma 2 della legge n. 675/1996 e successive modifiche; conseguentemente non possono farsi rientrare nell'ambito dei trattamenti per ragioni di giustizia tutti gli atti compiuti con riguardo ai magistrati, ma soltanto quelli strumentalmente connessi alla attivita' giudiziaria che essi sono chiamati a compiere. Conseguentemente, atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, il C.M.M. ha per i magistrati militari le stesse attribuzioni previste per il CSM, e che per l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, attuativo della predetta legge, si osservano, in quanto applicabili e per quanto non diversamente regolato nel predetto decreto del Presidente della Repubblica, le norme previste per il CSM, restando esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 47, comma 1, il presente regolamento dovra' provvedere alla disciplina dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari connessi allo svolgimento delle seguenti funzioni: alla gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipendenza di infermita' di causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e titoli onorifici; al reclutamento dei magistrati militari; all'emanazioni di pareri e risoluzioni non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale; alla verifica delle cause di totale o parziale esclusione o esonero dalle funzioni di giudice militare con riferimento agli ufficiali sorteggiati per comporre i collegi giudicanti militari di primo e secondo grado (articoli 2 e 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180). Per quanto concerne il trattamento dello stato giuridico ed economico dei magistrati militari di competenza del Ministero della difesa non ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 47 del codice, del personale civile e militare della segreteria del C.M.M., inquadrato nei ruoli del personale del Ministero della difesa, dei mezzi o strutture, di proprieta' dell'amministrazione difesa, i trattamenti di dati personali, funzionali all'esercizio delle indicate attivita', sono investiti dall'ambito di applicazione del regolamento dei dati sensibili e giudiziari del Ministero della difesa, adottato con decreto 13 aprile 2006, n. 20, sempre che non sia cosi' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione dei dati. Tanto premesso il Consiglio della magistratura militare: Ritenuta la necessita' di predisporre un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista l'autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali n. 7/2005, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006; Considerata la necessita' di provvedere ad identificare, in conformita' degli articoli 20 e 47 del citato decreto legislativo, con propria delibera di natura regolamentare i trattamenti di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Consiglio della Magistratura militare, per il perseguimento di finalita' di rilevante interesse pubblico specificate per legge; Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoche' interamente mediante i siti web o volte a definire, in forma completamente automatizzata, profili o personalita' degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra le banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione di dati a terzi; Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dal Consiglio della Magistratura militare, ed in particolare le operazioni di comunicazioni a terzi; Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che devono necessariamente essere svolte per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); Ritenuto di dover, altresi', indicare sinteticamente anche le operazioni di trattamento di dati sensibili e giudiziari eseguibili da parte della Corte militare di appello di Roma, delle sezioni distaccate di Verona e Napoli nonche' dei tribunali militari in materia di cause di totale o parziale esclusione o esonero dalle funzioni di giudice militare con riferimento agli ufficiali sorteggiati per comporre i collegi giudicanti militari di primo e secondo grado (articoli 2 e 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180); Considerato che per quanto concerne i trattamenti individuati e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalita' da perseguire; all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, in data 30 giugno 2005, concernente il regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2006, reso ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Delibera di approvare il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, e' adottato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito delle attivita' del Consiglio della Magistratura militare, nonche' della Corte militare di appello di Roma, delle relative sezioni distaccate di Verona e Napoli e dei tribunali militari in materia di cause di totale o parziale esclusione o esonero dalle funzioni di giudice militare con riferimento agli ufficiali sorteggiati per comporre i collegi giudicanti militari di primo e secondo grado (articoli 2 e 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180),. 2. I trattamenti per ragioni di giustizia direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari o di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari, sono esclusi dal presente regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
| Art. 2. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali e' consentito il relativo trattamento da parte degli organi del C.M.M. e degli uffici giudiziari militari di cui all'art. 1, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche attribuzioni del C.M.M. e degli anzidetti uffici. 2. A tal fine, l'individuazione di cui al comma 1 e effettuata in relazione alle finalita' istituzionali individuate dalla Costituzione, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 561, decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, e dalle norme costituenti il complesso dell'ordinamento giudiziario ordinario e militare, ivi compresi gli atti di normazione secondaria emanati dal consiglio stesso, con riferimento ai seguenti ambiti di attivita': 1) gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipendenza di infermita' di causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e titoli onorifici; 2) reclutamento dei magistrati militari; 3) emanazioni di pareri e risoluzioni non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale; 4) verifica delle cause di totale o parziale esclusione o esonero dalle funzioni di giudice militare con riferimento agli ufficiali sorteggiati per comporre i collegi giudicanti militari di primo e secondo grado (articoli 2 e 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180). 3. Per ciascuna di queste attivita' e' stata redatta una scheda che specifica: A) denominazione del trattamento; B) principali fonti normative legittimanti il trattamento. Ogni successiva modifica legislativa sara' automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalita' perseguite; C) finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite; D) i tipi di dati trattati; E) operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento «ordinario» dei dati (raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di elaborazione (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione); F) sintetica descrizione del flusso informativo. |
| Art. 3. Pubblicita' 1. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio della magistratura militare (www.cmm.difesa.it). |
| Art. 4. Disposizioni finali 1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilita' del regolamento, le disposizioni di legge e regolamentari, citate nelle schede seguenti, si intendono recanti anche le successive modifiche ed integrazioni. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'assemblea plenaria. Roma, 9 gennaio 2007 Il presidente: Vergottini |
| Allegato Scheda n. 1. A) Denominazione del trattamento: procedimenti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipendenza di infermita' da causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e titoli onorifici. B) Principali fonti normative ed altre fonti: regio decreto 1941/12 - Ordinamento giudiziario (in particolare art. 276); decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); legge n. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati); decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); legge n. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); decreto legislativo n. 626/1994 (Igiene e sicurezza sul lavoro); legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); decreto legislativo n. 564/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione); legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53); circolare n. 20 del 5 maggio 1992 e deliberazione n. 904 del 12 ottobre 2004 del Consiglio della Magistratura militare. C) Finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite: riconoscimento di dipendenza di infermita' da causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e titoli onorifici (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003). D) Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati: stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso[X]; vita sessuale in relazione ad un eventuale cambiamento di sesso[X]; dati di carattere giudiziario[X]. E) Operazioni eseguibili: trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso interessati e terzi [X]; caratteristiche del trattamento: cartaceo e informatico[X]. Particolari forme di trattamento: comunicazione ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalita': comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001); Ministero della difesa, per gli adempimenti formali e amministrativi; INAIL, autorita' di P.S. e/o altre autorita' previste dalla legge (per denuncia infortunio, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965); strutture sanitarie competenti (per visite fiscali, art. 21 CCNL del 6 luglio 1995, CCNL di comparto); autorita' giudiziaria (C.P. e C.P.P.); enti competenti ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 626/1994); F) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo: il trattamento concerne i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del codice, con riferimento al procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento finale in materia di riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione titoli onorifici. Scheda n. 2. A) Denominazione del trattamento: fasi procedimentali connesse al reclutamento dei magistrati militari; B) Principali fonti normative e altre fonti: regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903; regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122; regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; legge 7 maggio 1981, n. 180; legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del C.M.M.; decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158; legge n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); regolamento interno del C.M.M. C) Finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite: reclutamento dei magistrati militari (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003). D) Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati: stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso, [X]; dati di carattere giudiziario [X]; E) Operazioni eseguibili: trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso gli interessati e presso terzi; caratteristiche del trattamento: cartaceo e informatico[X]. F) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo: il trattamento concerne in particolare i dati i giudiziari e quelli relativi allo stato di salute conoscibili con riferimento all'approvazione della graduatoria del concorso per uditore giudiziario militare, acquisiti in base alle disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso indetti con decreti del Ministero della difesa. Scheda n. 3. A) Denominazione trattamento: attivita' connessa all'emanazione di pareri e risoluzioni non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale. B) Principali fonti normative e altre fonti: decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; regolamento interno del C.M.M., delibere consiliari. C) Finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite: corretta applicazione da parte dei soggetti interessati delle norme dell'ordinamento giudiziario e, in generale, in materia di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi relativi alla giustizia (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003). D) Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati: convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere [X]; convinzioni politiche, sindacali [X]; stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso [X]; vita sessuale [X]; dati di carattere giudiziario [X]. E) Operazioni eseguibili: trattamento «ordinario» dei dati; raccolta: presso gli interessati [X]; caratteristiche del trattamento; cartaceo e informatico [X]. F) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo: in linea di principio, i pareri che il C.M.M. e' legittimato a dare sono, a parte i pareri al Ministro della difesa previsti dal combinato disposto degli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, quelli indirizzati, a loro richiesta, ai magistrati militari e riflettenti questioni varie in materia di interpretazione e di applicazione delle norme di ordinamento giudiziario. Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'esame delle notizie sottoposte dai soggetti richiedenti al fine di ricevere un parere sul punto e che possono riguardare anche condizioni di salute, convinzioni religiose od altro. La raccolta dei dati puo' avvenire presso l'esponente ed a sua iniziativa, a condizione che il trattamento dei dati stessi sia assolutamente indispensabile per le finalita' indicate. Scheda n. 4. A) Denominazione trattamento: nomina dei giudici militari non togati. B) Principali fonti normative e altre fonti: regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (in suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 settembre, n. 229) - Ordinamento giudiziario militare; regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura); legge 7 maggio 1981, n. 180, (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace); regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del C.M.M.; decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158; regolamento interno del C.M.M; circolare n. 49 dell'11 marzo 2003 del C.M.M.; C) Finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite: verifica delle cause di totale o parziale esclusione o esonero dalle funzioni di giudice militare, con riferimento agli ufficiali delle FF.AA. sorteggiati per comporre giudicanti militari di primo e secondo grado (art. 69, decreto legislativo n. 196/2003). D) Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati: stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso [X]; dati di carattere giudiziario [X]. E) Operazioni eseguibili: trattamento «ordinario» dei dati; raccolta: presso gli interessati e presso terzi [X]; caratteristiche del trattamento; cartaceo e informatico [X]. F) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo: la Corte militare di appello, le sezioni distaccate ed i tribunali militari giudicano con l'intervento, tra gli altri, di ufficiali delle FF.AA, previa estrazione a sorte tra quelli che prestano servizio nella circoscrizione dell'organo giudicante. Compito dei presidenti degli organi suddetti e' quello di accertare, prima della immissione nelle funzioni di giudice militare dei predetti ufficiali, il requisito della «illibata condotta civile e morale» art. 8, regio decreto n. 12/1941 e quindi l'esistenza di «eventuali procedimenti penali e disciplinari di stato ancora in atto». All'esito dell'accertamento, qualora ricorrano le anzidette situazioni o comunque siano stati rappresentati dall'interessato impedimenti, anche per infermita' o di natura personale, la documentazione acquisita viene trasmessa al C.M.M. per le valutazioni di competenza. Resta comunque ferma la competenza del presidente che ha proceduto all'estrazione a sorte decidere in merito con provvedimento succintamente motivato.». |
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