Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 febbraio 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Pascu Ana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Vista l'istanza della signora Pascu Ana, nata il 15 luglio 1972 a Urecheni (Romania) cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decrreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quadriennale di «Licentiat in Psicologie - profilul Sociopsihopedagogie» conseguito in Romania presso l'«Universitatea de Vest din Timisoara» (Romania) nel settembre 2001 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Cercetarii» rumeno in data 10 maggio 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali sezione A e sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Collegio nazionale degli assistenti sociali» della Romania dal 1° febbraio 2006;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, del 15 giugno 2006 e del 7 settembre 2006;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri risultante dalle note in atti datate 9 giugno 2006 e 6 settembre 2006;
Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale sezione A e sezione B e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;
Rilevato che la Conferenza di servizi del 15 giugno 2006, con il conforme parere del rappresentante di categoria, ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B dell'albo con l'applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi presso un servizio dove la richiedente possa esercitare la relazione diretta con l'utente;
Rilevato che la Conferenza dei servizi del 7 settembre 2006 ha espresso parere favorevole A dell'albo con l'applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di un anno;
Rilevato che la sig.ra Pascu, a seguito di apposita richiesta del Ministero della giustizia, con nota datata 25 settembre 2006 ha comunicato di voler essere iscritta alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Pascu Ana, nata il 15 luglio 1972 a Urecheni (Romania), cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione A l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio di adattamento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 2 febbraio 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
Il tirocinio di adattamento e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali.
La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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