Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 febbraio 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Dimitrova-Angelakova Elena Kostadinova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Dimitrova-Angelakova Elena Kostadinova, nata il 28 aprile 1972 a Plovdiv (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di giurista conseguito in Bulgaria ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato e l'iscrizione nel relativo albo professionale; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico-professionale quadriennale di giurista presso l'Universita' «San Clemente d'Ocrida» di Sofia (Bulgaria) nel dicembre 1994 e rilasciato l'8 aprile 1995; Preso atto che la sig.ra Dimitrova-Angelakova ha documentato il superamento dell'esame di stato teorico-pratico in data 25 e 26 gennaio 1996 e l'iscrizione al Collegio degli avvocati di Plovdiv a decorrere dal 15 febbraio 1996; Viste le determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta del 7 settembre 2006 e nella nota in atti datata 25 gennaio 2007; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Dimitrova-Angelakova Elena Kostadinova, nata il 18 aprile 1972 a Plovdiv (Bulgaria), cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 2 febbraio 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il cittadino per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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