Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 dicembre 2006 |
Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie multiregionali, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 1° febbraio 2006, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione, presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2006 del settore «turistico-alberghiero» - 32° bando di attuazione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero; Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 al settore del commercio; Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede la definizione di modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolativi previsti dalla citata legge n. 488/1992 e stabilisce che una quota delle risorse annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare le disponibilita' del Fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949; Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 in materia di riforma degli incentivi; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 1° febbraio 2006, con il quale e' stata data attuazione alle disposizioni del citato art. 8 del decreto-legge n. 35/2005 e definiti i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 7 del citato decreto del 1° febbraio 2006 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione; Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attivita' produttive n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 2 febbraio 2006, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del 1° febbraio 2006, e' stato approvato, con riferimento ai bandi del 2006, il piano di riparto delle risorse disponibili per la concessione dei contributi in conto capitale, pari a 679,88 milioni di euro; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2006, con il quale e' stato rideterminato il predetto piano di riparto, tra regioni e settori, per tener conto delle diverse percentuali di ripartizione settoriale indicate dalle singole regioni ed e' stata altresi' stabilita la ripartizione dell'importo di 900 milioni di euro disponibile per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul «Fondo rotativo per le imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'art. 1, comma 354 della legge n. 311/2004; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 dicembre 2006, con il quale al predetto importo di 679,88 milioni di euro gia' disponibile per la concessione di contributi in conto capitale in relazione ai bandi del 2006 e' stato aggiunto l'ulteriore importo di 100 milioni di euro, rivenienti da rinunce e revoche di iniziative agevolate ai sensi della stessa legge n. 488/1992; Vista la delibera del CIPE del 22 dicembre 2006 con la quale e' stata approvata una rimodulazione del riparto del sopra citato «Fondo rotativo per le imprese e gli investimenti in ricerca», rideterminando in 1.710 milioni di euro la quota complessivamente assegnata agli interventi delle legge n. 488/1992 per la concessione dei finanziamenti agevolati, in cui e' da ricomprendere la quota necessaria per la graduatoria del bando relativo al protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Salerno; Considerato che, sulla base di quanto precede e tenuto conto dei criteri di riparto di cui al citato decreto del 13 dicembre 2006, le risorse complessivamente disponibili per i bandi del 2006 della legge n. 488/1992, settori «industria», «turismo» e «commercio», risultano cosi' ripartite:
----> Vedere tabella a pag. 6 <----
Visto il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2006 con il quale e' stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili presentate a valere sul bando del protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Salerno, per la quale e' stata utilizzata parte delle risorse disponibili per la concessione dei finanziamenti agevolati; Considerato che, sulla base di quanto sopra, le risorse definitivamente disponibili per i bandi industria, turismo e commercio del 2006 e destinate ai finanziamenti agevolati sono le seguenti:
----> Vedere tabella a pag. 7 <----
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 15 maggio 2006, rettificato con decreto del 31 luglio 2006, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del settore «turismo» del 2006, nonche' la formazione delle graduatorie speciali, le risorse finanziarie alle stesse, le ulteriori attivita' ammissibili e i limiti minimi di investimento ammissibile; Visti i decreti ministeriali del 23 marzo 2006, 23 giugno 2006 e 31 luglio 2006 con i quali sono stati fissati e prorogati il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 488/1992 per il bando 2006 del settore «turismo»; Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 8, comma 4 del citato decreto del 1° febbraio 2006; Viste le comunicazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concernenti le delibere di finanziamento agevolato adottate in relazione alle domande istruite con esito positivo dalle banche concessionarie; Vista la decisione della Commissione europea C(2006)6603 del 20 dicembre 2006, con la quale sono state approvate le modifiche apportate al regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992 dall'art. 8 del decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. 1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2006 - 32° - del settore «turismo», ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 1/1 al n. 1/31 al presente decreto. Negli allegati n. 1/32 e n. 1/33 sono riportate le graduatorie «multiregionali» relative allo stesso bando. Gli importi delle agevolazioni concedibili, indicati nelle colonne Q e R delle predette graduatorie, tengono conto degli eventuali abbattimenti apportati al fine di garantire il rispetto delle intensita' massime di aiuto, per area territoriale e dimensione di impresa, consentite dall'Unione europea. Per ogni graduatoria vengono riportati il valore medio (M) e la deviazione standard (D) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria sulla base del quale tali valori sono stati determinati; tali indicazioni consentono di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula dell'appendice alla circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 e, quindi, la loro somma indicata nella colonna I della graduatoria. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 2, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata. |
| Art. 2. 1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 5, comma 1 ed all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 citato in premessa. Con successivi decreti si provvedera' ad impegnare i conseguenti oneri a carico del capitolo 7420, piano di gestione 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico a favore delle singole banche concessionarie. |
| Art. 3. 1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 16, comma 2 del decreto del 1° febbraio 2006 che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita', le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo ovvero riformulate, con le modalita' indicate all'art. 9, comma 3 del medesimo decreto, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini della decorrenza di ammissibilita' delle spese, la data della domanda originaria, rimanendo comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine agli ulteriori criteri di ammissibilita'. 2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie. |
| Art. 4. 1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 7, comma 3 del decreto del 1° febbraio 2006, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2006 Il direttore generale: Verdinelli De Cesare |
| Allegato
----> Vedere allegati da pag. 10 a pag. 61 <---- |
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