Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2007 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2007 |
Modifiche al provvedimento del 29 novembre 2006, recante disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante. |
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IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Visto l'art. 16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro; Visto l'art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro; Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE; Visto l'art. 6 del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione; Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita'; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002, modificato il 15 marzo 2006, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita'; Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004 « Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante"; Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia puo' emanare disposizioni volte ad assicurare l'affidabilita' dei sistemi di pagamento; Visto il proprio provvedimento del 29 novembre 2006, recante disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante; Vista la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 21 dicembre 2006 di prolungare il periodo di transizione entro il quale va data attuazione a quanto previsto dal citato documento del 16 dicembre 2004; Considerato opportuno modificare il provvedimento del 29 novembre 2006; E m a n a il seguente provvedimento: Art. 1. Periodo transitorio 1. Il secondo capoverso dell'art. 5 del provvedimento del 29 novembre 2006 e' sostituito dal seguente: «Il periodo transitorio, entro il quale dovra' essere completato l'adeguamento delle procedure e delle attrezzature, scade il 31 dicembre 2010». Roma, 5 febbraio 2007 Il Governatore: Draghi |
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