Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAMERINO
DECRETO RETTORALE 2 gennaio 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996, e le successive modificazioni allo stesso;
Vista la delibera del senato accademico n. 345 del 17 ottobre 2006 con la quale sono state approvate delle modifiche all'art. 13 «Prorettore e deleghe» dello statuto di Ateneo, che hanno comportato necessita' di adeguamento anche dei successivi articoli 14 e 15;
Vista la nota rettorale n. prot. 13488 del 28 novembre 2006 trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e merito;
Vista la nota n. prot. 4506 dell'11 dicembre 2006 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca comunica che nulla osta all'emanazione delle suddette modifiche statutarie;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' di Camerino viene modificato nella maniera seguente (modifiche rispetto al testo originale evidenziate in corsivo):
«Art. 13 (Prorettori). - 1. Il rettore nomina un prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, nei casi di impedimento o di assenza. Puo' inoltre nominare, per particolari esigenze, altri prorettori dandone comunicazione al consiglio di amministrazione e al senato accademico.
Il rettore puo' invitare i singoli prorettori alla discussione nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.
2. Il rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri professori, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione e al senato accademico.
3. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il prorettore vicario assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.
Art. 14 (Senato accademico). - (Omissis).
4. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) i presidi delle facolta';
d) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
e) un rappresentante eletto dal consiglio dei direttori di dipartimento;
f) docenti eletti dalle facolta', nella misura di tre per le facolta' che contano piu' di 100 docenti e uno per ciascuna delle facolta' che contano meno di 100 docenti;
g) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) tre rappresentanti degli studenti.
(Omissis).
Art. 15 (Consiglio di amministrazione). - (Omissis).
4. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) il direttore amministrativo;
d) tre rappresentanti eletti dagli studenti di cui almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nella sede di Camerino;
e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nominati dal rettore su una rosa di almeno il doppio dei posti disponibili indicata dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al senato accademico;
f) undici membri - di cui almeno quattro esterni all'Universita' purche' in possesso di adeguate competenze e comprovata esperienza - nominati dal senato accademico su proposta del rettore;
g) un rappresentante del Governo.
(Omissis).».
 
Art. 2.
Le modifiche statutarie entrano in vigore dalla data dal presente decreto.
 
Art. 3.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Camerino, 2 gennaio 2007
Il rettore: Esposito
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone