Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 gennaio 2007 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone di Combai», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Vista la domanda presentata dall'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, con sede in Combai di Miane (Treviso), piazza Squillace n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marrone di Combai», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006; Vista la nota protocollo n. 66510 del 6 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale l'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marrone di Combai», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marrone di Combai», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66510 del 6 novembre 2006, sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Marrone di Combai». |
| Art. 2. La denominazione «Marrone di Combai» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marrone di Combai», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2007 Il direttore generale: La Torre |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARRONE DI COMBAI» Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta «Marrone di Combai» DOP e' riservata ai frutti di castagno della tipologia marroni della sottospecie Domestica macrocarpa, specie Sativa, genere Castanea, famiglia Fagacee, rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto Presentazione del prodotto. Il «Marrone di Combai» e' un ecotipo che si e' selezionato nell'ambiente tipico delle prealpi trevigiane grazie alle condizioni pedoclimatiche della zone di coltivazione e alle cure dei coltivatori locali. Il «Marrone di Combai» rispetto alla castagna, esige terreni piu' fertili, con esposizioni piu' favorevoli e maggiori cure colturali. Caratteristiche fisiche del prodotto. I frutti, nel momento di immissione al consumo, devono rispettare le seguenti caratteristiche morfologiche e commerciali: forma ellissoidale, apice abbassato e torcia persistente; l'ilo presenta un contorno regolare tomentoso e una raggiatura stellare ben visibile; il pericarpo presenta un colore marrone variabile dal chiaro allo scuro, comunque mai opaco e con striature evidenti. Il pericarpo si deve separare agevolmente dall'episperma; l'episperma del colore marrone chiaro copre la massa commestibile presentando introflessioni poco profonde e poco frequenti tali da consentire, al momento della pelatura, una agevole separazione dalla polpa; il seme, di norma uno per frutto e con basse percentuali di settatura, si presenta a corpo unico con solcature superficiali; la polpa, dalla pasta farinosa, e' di colore biancastro e con la cottura diventa croccante e saporita; i marroni di categoria extra presentano 50-80 frutti per chilogrammo, quelli di prima categoria 80-110 frutti per chilogrammo. Caratteristiche commerciali. Al momento della commercializzazione i frutti devono essere in ottimo stato dal punto di vista fitosanitario e devono possedere i seguenti requisiti: dimensione elevata del frutto, tipica del «Marrone di Combai» (50/110 frutti in un chilogrammo); percentuale di frutti con endocarpo colpito da insetti (danno reale) non superiore al 3% in peso; frutti presentanti rosura del pericarpo (danno estetico) presenti in percentuale non superiore al 4%. Art. 3. Zona di produzione L'area geografica di produzione e condizionamento del «Marrone di Combai», e' rappresentata dal territorio dei comuni della provincia di Treviso di seguito elencati: Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Art. 4. Prova dell'origine (tracciabilita) Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo. Art. 5. Metodo di ottenimento Descrizione delle modalita' di coltivazione. La coltivazione dell'ecotipo «Marrone di Combai» dovra' svolgersi attraverso le tecniche e le operazioni colturali di seguito elencate. Scelta varietale. Ricostituzione di vecchi castagneti tramite innesto o realizzazione di nuovi impianti: dovra' essere utilizzato esclusivamente l'ecotipo «Marrone di Combai». Innesti. Tipologie di innesto: dovranno essere preferiti gli innesti a triangolo, spacco inglese, spacco diametrale pieno e zufolo, compiuti su polloni di piccole dimensioni aventi un diametro, a 60-80 cm di altezza da terra, non superiore a 3-3,5 cm. Nel caso di innesti a corona utilizzare come porta innesti, polloni con al massimo 5-6 cm di diametro. Protezione delle ferite: si dovra' porre molta cura nell'evitare ogni soluzione di continuita' tra marza e portainnesto limitando in questo modo le infezioni da parte del cancro corticale (Cryphonectria parasitica). Scelta e conservazione delle marze. Vanno utilizzate porzioni di ramo di un anno ben lignificate o al massimo di due anni, impiegando le parti centrali prive di costolature. Per gli innesti come ad esempio la corona o lo spacco diametrale pieno, il materiale deve essere raccolto alcune settimane prima del suo utilizzo. La conservazione dei materiali di propagazione va fatta in ambiente leggermente umido ad una temperatura di 3-4° C. Se il periodo e' superiore alle 2-3 settimane la temperatura di conservazione deve essere di 1-2° C. Scelta dei portainnesti e del materiale vivaistico. I portainnesti potranno derivare sia dalla semina di frutti selezionati che dal trapianto di semenzai. In ogni caso il materiale vivaistico utilizzato dovra' essere munito di certificazione. Nel caso di ricostituzione di castagneti esistenti si potranno utilizzare come portainnesti i polloni ricacciati dopo la ceduazione delle ceppaie. I selvatici prodotti dovranno appartenere alla specie Castanea sativa (castagno europeo) per evitare problemi di disaffinita'. Nuovi impianti. Scelta e preparazione del terreno: per i nuovi impianti sono da preferire le esposizioni sud e sud-ovest. I terreni devono essere sciolti, leggeri, freschi, privi di calcare attivo e con un tenore di sostanza organica superiore all'1%. Si devono escludere quelli in cui sono frequenti i ristagni d'acqua o al contrario quelli soggetti a prolungati periodi di siccita'. La predisposizione del terreno preferibile e' tramite lavorazioni localizzate ed in ogni caso l'aratura su tutta la superficie non va fatta troppo in profondita'. In occasione dei lavori preparatori e' consentita una abbondante concimazione letamica (300-500 q.li/ha). Epoca di piantagione modalita' e profondita' di impianto: la realizzazione dei nuovi impianti potra' avvenire tramite la messa a dimora di astoni innestati o selvatici e attraverso la semina di materiale pregerminato. 1) Impianto con astoni. Devono essere rispettati i seguenti accorgimenti: utilizzare astoni innestati appartenenti all'ecotipo «Marrone di Combai» aventi altezza massima di 150-160 cm; utilizzare astoni selvatici di un'altezza massima di 80 cm; lasciare l'apparato radicale il piu' integro possibile limitandosi a tagliare le parti secche ed il fittone se troppo pronunciato; le piante vanno messe a dimora in modo che la zona del colletto si trovi a livello del «piano di campagna»; non effettuare concimazioni in prossimita' della radice; intervenire se necessario con irrigazioni di soccorso; collocare al momento dell'impianto i pali tutori; la disposizione e' quella a triangolo con distanza 7-8 m lungo le file e di 8-9 m tra le file. La densita' di impianto deve essere superiore nel caso di terreni poco fertili non superando mai le duecento piante ad ettaro; le piante impollinatrici possono essere presenti in percentuale massima del 20%. 2) Semina. Avviene attraverso la messa a dimora di materiale pregerminato rispettando i seguenti accorgimenti: i frutti vanno raccolti durante il periodo autunnale e fatti pregerminare in un idoneo substrato composto in parti uguali da sabbia e torba; la semina va fatta in primavera; sono concesse concimazioni letamiche; dalla germinazione del seme saranno ottenuti semenzai che gia' dal secondo anno potranno venire innestati; per quanto riguarda le caratteristiche e le densita' di impianto vanno seguiti i criteri indicati precedentemente. Potatura e forme di allevamento: si devono effettuare sia nel caso di vecchi castagneti sia per i nuovi impianti. 1) Vecchi castagneti. L'intensita' della potatura dovra' essere proporzionata alla condizione vegetativa della pianta, tanto piu' energica quanto piu' l'albero si trova in cattive condizioni fitosanitarie. Per le piante in buono stato adottare potature di alleggerimento atte ad equilibrare la chioma e permettere l'entrata della luce all'interno con conseguente miglioramento produttivo. In caso di parti di piante gravemente colpite dal cancro corticale, si prevede un intervento di potatura piu' energica della parte malata; in questo caso bisogna poi intervenire nei successivi 2-3 anni per diradare i numerosi ricacci, con il fine di ricostituire una chioma equilibrata. 2) Nuovi impianti Vanno effettuate delle potature di allevamento in modo da costruire in breve tempo una chioma ben conformata (a vaso), impostata su 3-4 branche principali. Gia' nel mese di giugno seguente l'innesto si puo' eseguire sui germogli che hanno raggiunto una lunghezza di 60-70 cm, una potatura verde in modo da favorire la lignificazione e l'emissione di rametti laterali. Le potature di produzione vanno eseguite ad intervalli di 4-6 anni. Cure colturali, irrigazioni e concimazioni. Va sempre mantenuta la cotica erbosa soprattutto in terreni con giacitura pendente. Nei primi anni dopo l'impianto si puo' eseguire una pacciamatura con materiale organico (segatura, paglia, ecc.) in modo da evitare il diffondersi di specie infestanti. E' vietata la pacciamatura con film di polietilene nero. Lo sfalcio dell'erba dovra' avvenire almeno due volte l'anno, nella prima meta' di luglio e a fine settembre, allo scopo di limitare la competizione idrica alle piante e ridurre gli attacchi di parassiti fungini ed animali. L'erba tagliata andra' lasciata sul terreno a decomporsi, limitando cosi' il nuovo ricaccio e l'evaporazione dell'acqua. L'irrigazione e' sempre permessa e deve essere necessariamente eseguita come tecnica di soccorso nei primi anni di vita del castagneto quando la carenza idrica puo' compromettere il buon esito dell'impianto. La somministrazione di concimi chimici potra' avvenire solo con prodotti compatibili con una coltivazione biologica; si puo' fare la concimazione letamica. Difesa fitosanitaria e diserbo.
===================================================================== Avversita' | Causa | Lotta ===================================================================== |Ristagni idrici, carenza|Scelta di luoghi |di elementi nutritivi, |opportuni per la |terreni poco adatti al |realizzazione dei nuovi Abiotica |castagno |impianti --------------------------------------------------------------------- | |Non e' permessa la lotta | |chimica; si possono | |utilizzare metodi | |biologici quali la | |confusione sessuale, il | |monitoraggio con | |trappole, la cattura | |massale, trattamenti con | |bacillus thuringiensis o | |metodi agronomici come | |la raccolta dei frutti Attacchi di insetti|Cydia sp., Balanino |caduti in anticipo --------------------------------------------------------------------- | |Si possono utilizzare | |preparati a base di | |rame. Il materiale | |proveniente dalle | |potature, dai | |diradamenti e dalla | |pulizia del sottobosco | |va eliminato |Cryphonectria |repentinamente per |parassitica Murr. |impedire la diffusione Attacchi fungini |(cancro della corteccia)|del cancro
Descrizione delle modalita' di raccolta e conservazione. La raccolta. La raccolta si effettua dal 15 settembre al 15 novembre e puo' avvenire in modo tradizionale e cioe' a mano ma anche attraverso macchine raccoglitrici che aspirano i frutti. La raccolta deve essere tempestiva per evitare attacchi fungini soprattutto quando si e' in presenza di temperature miti. Gia' nella fase di raccolta il produttore e' tenuto ad operare una prima cernita del prodotto, al fine di evitare la presenza di frutti infetti o comunque non rispondenti ai requisiti prefissati. Descrizione delle modalita' di conservazione. La facile deperibilita' del prodotto richiede cure particolari e specifiche tecniche di conservazione sia nelle fasi immediatamente successive alla caduta che in quelle che precedono l'utilizzo del frutto. E' consentito l'impiego delle seguenti tecniche: ricciaia: metodo tradizionale che puo' essere utilizzato dai produttori. Consiste nell'ammassamento del prodotto, ancora chiuso nei ricci, in mucchi che non superino i centoventi centimetri di altezza, coperti con foglie, ricci e terra ben compressi; curatura (o novena) consiste nell'immergere le castagne in acqua ad una temperatura compresa tra i 10° C e i 20° C, per un periodo di 4-9 giorni a cui seguono asciugatura; mediante esposizione all'aria e trapalatura manuale (movimento delle castagne disposte a strati al fine di favorire l'asciugatura); sterilizzazione: i frutti vengono immersi in acqua ad una temperatura compresa tra i 45° C e i 52° C, per un periodo minimo di 45 minuti e massimo di 50 minuti e vengono poi asciugati come nel caso della curatura; frigoconservazione: consiste nel conservare il prodotto in celle frigo da 1° C a 5° C per un periodo massimo di un mese. Il prodotto deve essere stoccato in locali freschi ed aerati, steso in strati movimentato periodicamente. Descrizione delle modalita' di lavorazione. Le modalita' di lavorazione del prodotto, al fine di renderlo pronto per la commercializzazione, seguono le seguenti fasi: prodotto senza sterilizzazione: calibratura; cernita su nastro o tavolo; spazzolatura; confezionamento; frigoconservazione; prodotto con sterilizzazione: dopo la calibratura sono aggiunte le seguenti fasi: schiumatura; sterilizzazione; asciugatura. Descrizione delle modalita' di distribuzione. I frutti destinati alla vendita al mercato fresco dovranno essere posti in sacchetti dalle caratteristiche descritte all'art. 8 del presente disciplinare e muniti di apposita etichetta. E' vietata la manomissione dei cartellini e delle confezioni, compresa l'aggiunta di aggettivi laudativi del prodotto. La commercializzazione non potra' avvenire antecedentemente al 15 settembre di ogni anno. Art. 6. Legame con l'ambiente Legame territoriale e climatico. Le caratteristiche fisiche ed organolettiche del «Marrone di Combai» derivano e sono strettamente legate all'ambiente geografico di produzione. L'abbondante piovosita' distribuita secondo un regime pluviometrico equinoziale, la totale assenza di nebbie, la distribuzione della catena prealpina e delle «corde collinari» secondo un asse SW-NE e l'evoluzione dei suoli determinano un clima favorevole ed un'area altamente vocata alla produzione castanicola di qualita'. La media annua delle precipitazioni, distribuite secondo un regime subequinoziale autunnale e' poco superiore ai 1200 mm (1263 mm/anno) mentre la temperatura media annua risulta pari a 12-13° C (12,7° C). Le formazioni litologiche che caratterizzano l'area di produzione appartengono alla categoria dei substrati carbonatico terrigeni e piu' precisamente al gruppo dei substrati flyscioidi del Cenozoico (terziario). Si tratta di substrati ad elevato valore pedogenetico con ottime caratteristiche di permeabilita' ed alterabilita'. Questi aspetti climatici e geolitologici, riferiti ad una fascia altimetrica compresa tra i 150 m e gli 800 m s.l.m., fanno rientrare il territorio della comunita' montana delle prealpi trevigiane nella regione forestale esalpica; qui il castagno trova il suo optimum climatico ed esprime nel miglior modo tutte le potenzialita' produttive. Solo con il verificarsi di tali condizioni pedoclimatiche si possono ottenere frutti con le caratteristiche peculiari del «Marrone di Combai» DOP. Legame storico. La presenza e le particolari caratteristiche qualitative del castagno nella pedemontana trevigiana, che va da Segusino a Cordignano e che trova in Combai il suo epicentro, sono confermate da numerose testimonianze storiche che risalgono a partire dal XII secolo. In tal senso la documentazione storica reperita, che va dal 1200 al 1700, identifica ed individua in modo particolare l'area della pedemontana, in sinistra Piave, come un'area di naturale vocazione allo sviluppo della castanicoltura di cui rappresentano sicura certificazione storica anche i numerosi toponimi. Tra le varie testimonianze storiche una, del 18 settembre 1665, pone in risalto anche gli aspetti sociali e di partecipazione connessi alla raccolta delle castagne: tutta la popolazione, donne e bambini compresi, partecipava alla raccolta dei frutti, regolamentata attraverso l'assegnazione di quote in funzione della composizione dei nuclei familiari. In epoca piu' recente la valorizzazione del «Marrone di Combai» e' stata portata avanti dalla pro loco grazie alla Festa dei Marroni di Combai, che a partire dal 1945, costituisce un avvenimento di rilevanza per tutta la provincia e, negli ultimi anni, anche a livello nazionale. Nel 1995 e' stata costituita l'Associazione dei produttori del Marrone di Combai che si e' affiancata alla pro loco nella organizzazione delle manifestazioni di valorizzazione commerciale del prodotto e che ha assunto direttamente il compito di unire i produttori al fine di omogeneizzare i comportamenti e le pratiche colturali. Art. 7. Controlli Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006. Art. 8. Etichettatura Contenitori e formato. Tutto il prodotto viene commercializzato nelle seguenti tipologie di imballaggio: sacchi di juta da 1, 2, 3, 5 e 25 kg; retine di materiale plastico da 1, 2, 3, 5 e 25 kg; cestini e cassette in legno da un minimo di 1 kg ad un massimo di 5 kg. Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo. Sigillatura/cucitura. La chiusura delle confezioni (sacchi in juta e retine di materiale plastico) avverra' mediante l'utilizzo di clipsatrice meccanica che apporra' graffe metalliche; o cucitura con filo di nylon tramite cucitrice oppure legatura con spago piombato. La sigillatura verra' eseguita in modo tale da fissare sulla confezione l'etichetta con il logo. I cestini e le cassette verranno confezionati con cellophane e sigillati con spago piombato e logo ben visibile. Logo.
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Forma e simbolo: il logo e' costituito da un marrone stilizzato circondato dagli aculei di un riccio stilizzato di colore marrone chiaro ed incluso in un quadrato di colore marrone scuro. Il simbolo e' completato dalla sottostante scritta: Marrone di Combai DOP di colore marrone chiaro e marrone scuro; colori: marrone chiaro - pant 465U, marrone scuro pant 4625U; dimensioni: il logo potra' avere dimensioni: mm 65 x mm 102; mm 33 x mm 51; mm 17 x mm 25; mm 8 x mm 12. Il prodotto e' adeguatamente identificato attraverso l'apposizione di una etichetta identificativa e del logo con la dicitura: «Marrone di Combai DOP», che dovra' avere dimensioni significativamente superiori ad ogni altra dicitura. Il logo «DOP Marrone di Combai» gia' apposto sui contenitori, non potra' essere riutilizzato. In etichetta o sui contenitori potranno essere riportate altre informazioni concernenti: il nome ed il marchio del produttore o della ditta confezionatrice; il peso netto all'origine e la categoria; informazioni di carattere nutrizionale e dietetico; l'anno di produzione; indicazioni per la corretta conservazione ed uso del prodotto. Art. 9. Prodotti trasformati I prodotti, per la cui preparazione e' utilizzato il Marrone di Combai DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il Marrone di Combai DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del Marrone di Combai DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale, conferito dalla registrazione della DOP, riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; lo stesso consorzio incaricato, provvedera' anche ad iscrivere in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta; in assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal M.I.P.A.A.F. in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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