Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007
Approvazione del modello 770/2007 Semplificato, relativo all'anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2007 Ordinario, relativo all'anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone: 1. Approvazione dei modelli 770/2007 Semplificato e 770/2007 Ordinario.
1.1. E' approvato il modello 770/2007 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2006 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2006 per il periodo d'imposta precedente, nonche' i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il modello e' composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonche' dai prospetti ST ed SX.
1.2. E' approvato il modello 770/2007 Ordinario, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno 2006 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al punto 1.1., nonche' delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il modello e' composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX. 2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.
2.2. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento. A tal fine i predetti modelli sono resi disponibili nel sito internet di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico idoneo a consentirne la riproduzione, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.
2.4. E' consentita la stampa monocromatica dei modelli di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli stessi nel tempo. 3. Modalita' di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle dichiarazioni.
3.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi da indicare nella parte «Dati fiscali» devono essere espressi in unita' di euro mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unita' di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.
3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.
3.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
3.4. La dichiarazione modello 770/2007 Semplificato non puo' essere compresa nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al predetto modello, anche qualora il sostituto d'imposta sia tenuto alla presentazione del modello 770/2007 Ordinario sempreche' il sostituto non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2007 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2007 Ordinario.
3.5. La dichiarazione modello 770/2007 Semplificato, puo' essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST e SX distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST e SX, qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonche' tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2007 Ordinario.
3.6. La dichiarazione modello 770/2007 Ordinario non puo' essere compresa nella dichiarazione unificata. Motivazioni.
Il presente provvedimento e' emanato in base all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 dello stesso decreto, e' redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno in cui devono essere utilizzati.
L'articolo 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998, stabilisce, in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonche' degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
Il successivo comma 3-bis del medesimo art. 4 dispone, inoltre, che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in via telematica i relativi dati fiscali e contributivi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi. I medesimi soggetti sono tenuti, altresi', a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente.
Inoltre, i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239 e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione, nonche' dettare disposizioni per disciplinare le modalita' di indicazione degli importi, la presentazione telematica delle dichiarazioni, le caratteristiche grafiche, la reperibilita' e l'autorizzazione alla stampa dei modelli.
A seguito delle modifiche apportate all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dall'art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non e' piu' consentito ricomprendere la dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2007 Ordinario nella dichiarazione unificata.
Riferimenti normativi.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71,
comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5,
comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio
2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente
disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente
disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente
la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante
norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi
adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 445, e successive modificazioni, recante, tra l'altro,
norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla
fonte e sulla semplificazione degli adempimenti dei
sostituti d'imposta;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina tributaria dei redditi di
capitale e dei redditi diversi, che stabilisce, tra
l'altro, l'obbligo per gli intermediari ed altri soggetti
che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti di
effettuare le comunicazioni previste dallo stesso decreto
con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento
nazionale;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato
emanato il regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente
le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione
telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto
24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
3 aprile 2000;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, concernente l'istituzione di una
addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive
modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
Decreto dirigenziale 25 agosto 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente
l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e
all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica
(CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta
anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n.
461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di
redditi di capitale, di imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro
dipendente;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante,
tra l'altro, disposizioni modificative delle modalita' di
prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente
la riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio
1999, n. 133;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante
disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale
della previdenza complementare;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato;
Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile
2003, n. 126, con il quale e' stato emanato il regolamento
recante disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione di adempimenti tributari in materia di
imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di
trasmissione telematica;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale
e' stato emanato il Codice in materia di protezione dei
dati personali;
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici;
Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003 concernente
l'estensione della certificazione unica (CUD) e della
dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini
dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST)
da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al
Fondo di Quiescenza IPOST;
Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha
apportato modifiche al testo unico delle imposte sui
redditi;
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
Legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha disposto la non
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro
dipendente delle quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore del settore
privato, della facolta' di rinuncia all'accredito
contributivo relativo all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della
medesima;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, recante norme
di attuazione della direttiva 2003/49/CE, concernente il
regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di
canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi;
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2007
Il direttore: Romano
 
Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI Struttura e formato dei modelli
I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:
larghezza: cm. 21,0;
altezza: cm. 29,7.
E' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
E' altresi' consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro della prima pagina dei modelli devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento. Caratteristiche della carta dei modelli
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq. Caratteristiche grafiche dei modelli
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).
Colori
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
E' altresi' consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
 
Allegato

----> Vedere modelli da pag. 9 a pag. 85 <----

----> Vedere modelli da pag. 86 a pag. 158 <----
 
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