Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 6 febbraio 2007 |
Modificazione della determinazione del 27 aprile 2005 relativa alla riclassificazione della specialita' medicinale per uso umano «Vistabex». |
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IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2005; Visto il conferimento di incarico di direzione dell'Ufficio; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare gli articoli 87, comma 1, lettera d), 92, c), comma 2, e 94; Visto il decreto direttoriale n. 969 del 18 marzo 2004, in particolare, l'art. 1, nella parte in cui classifica il medicinale Vistabex 1 fiala 4 U.I./0,1 ml, prevedendone l'uso riservato a medici specialisti in chirurgia plastica, chirurgia maxillo facciale, dermatologia, oftalmologia; vietata la vendita al pubblico; Viste le sentenze del T.A.R. Lazio n. 4591/2006 e 4593/2006, di annullamento parziale del suddetto decreto direttoriale n. 969/2004, con riferimento proprio alla limitazione d'uso ai soli specialisti indicati; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c); Visto lo stralcio di verbale della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA n. 34 del 10/11 ottobre 2006, in ottemperanza alle suddette sentenze ha espresso il parere che il medicinale Vistabex debba essere classificato ai fini della fornitura con la seguente dicitura:Uso riservato agli specialisti durante la visita ambulatoriale ovvero in studi medici attrezzati. Vietata la vendita al pubblico; Vista la determinazione AIFA n. 75 del 27 aprile 2005, recante nuova autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale Vistabex nella confezione 4 U.I./0,1 ml polvere per soluzione iniettabile flaconcino da 50 unita', che sostituisce il precedente decreto di autorizzazione n. 969/2004 citato, e, in particolare, l'art. 3 recante classificazione ai fini della fornitura; Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dell'art. 3 della determinazione AIFA n. 75 del 27 aprile 2005 citata, conformemente alla pronuncia del Tribunale amministrativo, al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e al parere della CTS sopra richiamato; Adotta la seguente determinazione: Art. 1. Classificazione ai fini della fornitura L'art. 3 della Determinazione AIFA n. 75 del 27 aprile 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Classificazione ai fini della fornitura). - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente assimilabile a quello ospedaliero: Uso riservato agli specialisti durante la visita ambulatoriale, ovvero in studi medici attrezzati. Vietata la vendita al pubblico. |
| Art. 2. Stampati Gli stampati approvati sono modificati a cura dell'azienda titolare dell'A.I.C., conformemente alla nuova classificazione di cui all'art. 1. |
| Art. 3. Smaltimento scorte I lotti gia' prodotti possono restare in commercio fini alla naturale scadenza, ovvero fino all'esaurimento delle scorte. |
| Art. 4. Disposizioni finali La presente determinazione produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata al titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio. Roma, 6 febbraio 2007 Il direttore generale: Martini |
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