Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene». |
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Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su richiesta avanzata dal Consorzio di tutela del vino prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene», relativamente agli articoli 1, 4, 6, 7, 8; Visto il parere favorevole della regione stessa sulla richiesta di che trattasi; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza,tenutasi presso la Camera di commercio di Treviso il giorno 18 gennaio 2007 - con la partecipazione tra gli altri del funzionario della regione Veneto, dei rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole - durante la quale e' stata confermata la volonta' di assoggettarsi alla disciplina prevista dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini suddetti; Ha espresso nella riunione del 31 gennaio 2007, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, le modifiche da apportare agli articoli del disciplinare di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso: Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole eforestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Annesso PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CONEGLIANO-VALDOBBIADENE» Art. 1. Denominazioni e vini 1.1. La denominazione d'origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» o piu' semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: Conegliano-Valdobbiadene, (anche nelle tipologie spumante e frizzante). 1.2. La menzione Superiore di Cartizze e' riservata al vino spumante ottenuto nella tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare. Art. 4. Norme per la viticoltura (Omissis). 4.2. Densita' d'impianto. I nuovi impianti e reimpianti messi a dimora dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione, devono avere una densita' minima di 2500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. (Omissis). 4.6. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti: | |Titolo alcolometrico |Produzione massima |volumico naturale Tipologia |uva t/Ha |minimo --------------------------------------------------------------------- Conegliano-Valdobbiadene|13,5 |9,50% Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine «Conegliano Valdobbiadene» spumante e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol., purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli puo' essere concessa la deroga di cui all'art. 7 del regolamento CE n. 1607/2000. | |Titolo alcolometrico |Produzione massima |volumico naturale Tipologia |uva t/Ha |minimo --------------------------------------------------------------------- Conegliano-Valdobbiadene| | Superiore di Cartizze |12,0 |9,50% A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Veneto, su richiesta motivata delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini «Conegliano-Valdobbiadene» di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) Conegliano-Valdobbiadene: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato particolarmente nei tipi amabili e dolci; sapore: gradevolmente amarognolo e non molto di corpo nel tipo secco, fruttato nei tipi amabili e dolci titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; b) «Conegliano-Valdobbiadene« frizzante: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine; odore: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidita' totale minima sono le seguenti: odore: gradevole, caratteristico, fruttato, con possibili sentori di crosta di pane e lievito; sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; acidita' totale minima: 4,0 g/l; c) «Conegliano-Valdobbiadene» spumante: spuma: persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso brillante; odore: gradevole, caratteristico, fruttato; sapore: secco o amabile o dolce, gradevolmente fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Sottozona «Superiore di Cartizze»: a) «Conegliano-Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze: spuma: persistente colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante; odore: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale minima e dell'estratto non riduttore minimo. Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 7.1. Nella designazione e presentazione i vini «Conegliano-Valdobbiadene» (con esclusione della tipologia Superiore di Cartizze) riportano in etichetta, in tutte le tipologie, la dizione tradizionale: «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» o piu' semplicemente «Prosecco di Conegliano» o «Prosecco di Valdobbiadene». La tipologia spumante puo' altresi' essere designata in etichetta con il solo nome della denominazione: «Conegliano-Valdobbiadene» o piu' semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», seguita o meno dal nome di vitigno. La designazione e presentazione del vino ottenuto nella sottozona delimitata all'art. 3 dovra' riportare in etichetta la dizione: «Conegliano-Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o piu' semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze. (Omissis). 7.4. Localita'. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Art. 8. Confezionamento 8.1. Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» o piu' semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», deve essere immesso al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona. 8.2. Volumi nominali, forma e colore. Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» puo' essere presentato al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge. Fino a 9 litri sono tuttavia ammesse solo le tradizionali bottiglie in vetro, per colore e forma tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensita'. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. (Omissis). |
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