Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 ottobre 2006 |
Programma degli investimenti di cui all'articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Limitazione della risoluzione degli accordi di programma di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2006, al 65% delle risorse revocate, ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) - Regione Piemonte. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire; Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica; Visto l'art. 4, lettera b), del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita', sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002; Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni; Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/16.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»; Visto l'accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 6 settembre 2000 e successive rimodulazioni, sottoscritto dal Ministero della salute e la regione Piemonte, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa; Visto, in particolare, l'Allegato A del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente al citato accordo di programma con la regione Piemonte, individua i seguenti importi: Euro 134.143.357,88 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005; Euro 87.193.182,62 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non e' applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento; Euro 46.950.175,26 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale e' applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento; Visto, in particolare l'art. 1, comma 312 della citata legge n. 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli accordi gia' sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili; Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato A del medesimo decreto quale quota del 35 per cento; Vista la D.G.R. n. 46-3140 del 12 giugno 2006, trasmessa dalla regione Piemonte con nota n. 8019/28 del 20 giugno 2006, con la quale, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, la regione Piemonte ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, definendo il piano di interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 46.095.769,35, come specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presento decreto; Tenuto conto che gli interventi proposti dalla regione Piemonte con la citata D.G.R. n. 46-3140 del 12 giugno 2006, sono coerenti rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanita', contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e che pertanto e' possibile limitare la risoluzione del citato accordo di programma con la regione Piemonte al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a Euro 87.193.182,62; Decreta: Art. 1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la risoluzione dell'accordo di programma con la regione Piemonte, sottoscritto in data 6 settembre 2000, e' limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a Euro 87.193.182,62. |
| Art. 2. Per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a Euro 46.095.769,35, la regione Piemonte trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005 entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa agli interventi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, di cui all'allegato elenco, si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita', sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2007
Il Ministro della salute Turco Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 263 |
| Allegato A ----> Vedere Allegato a pag. 6 della G.U. <---- |
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