Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 gennaio 2007, n. 12
Regolamento di integrazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza.

IL VICE MINISTRO
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare, l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza, al comma 3 prevede che i requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del competente Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, concernente: "Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69";
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata la complessita' e difficolta' delle attivita' di reperimento delle fonti documentali e probatorie da porsi a base delle proposte di conferimento di ricompense al Valore ed al Merito della Guardia di finanza, con riferimento a situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale;
Ritenuto necessario, conseguentemente, ampliare il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 315 del 2002, con riferimento alle proposte concernenti le situazioni menzionate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre
2006; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-13120 del 12 dicembre 2006;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 e' di quattro anni e decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 gennaio 2007
Il Vice Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 196



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n.
315 (Regolamento in materia di ricompense al valore ed al
merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 65,
comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2003, n.
46, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 5 (Istruttoria delle proposte). - 1. Le proposte
di conferimento delle ricompense sono formulate,
specificandone la tipologia, dalle autorita' le quali, per
le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti, e
precisamente:
a) dal Comandante generale della Guardia di finanza;
b) dai comandanti di corpo, per il tramite
gerarchico, da cui dipendono i militari della Guardia di
finanza autori degli atti ed attivita' meritorie;
c) sempre per il tramite gerarchico, dai comandanti
territoriali aventi giurisdizione sui luoghi dove si sono
verificati i fatti o hanno avuto svolgimento le attivita'
meritorie compiute da personale di altra Forza armata o di
Polizia nonche' da civili;
d) dai comandanti di corpo o dall'autorita' militare
in grado piu' elevato presente, ovvero, nel caso non
esista, dall'autorita' consolare, per gli atti e le
attivita' compiute all'estero.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono istruite dal
Comando generale che le trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze corredate del parere della
commissione di cui all'art. 6, entro sei mesi a partire
dalla data alla quale e' riconducibile la definizione
dell'evento a cui si riferisce la proposta.
3. Per i fatti avvenuti all'estero, anche se a bordo di
naviglio o di aeromobile, e per i conferimenti alla memoria
ai sensi dell'art. 2, si prescinde dal termine di cui al
comma 2. Per tutte le altre situazioni intervenute prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine
di cui al comma 2 decorre dall'entrata in vigore dello
stesso. Per le situazioni verificatesi nel corso del
secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 e'
di quattro anni e decorre dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315,
come modificato dal presente regolamento, si veda nella
nota al titolo.



 
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