Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2007, n. 11
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 11 con il quale e' costituito il Comitato consultivo, nonche' dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
Visto l'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1236/2005 che rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie per la loro attuazione;
Visto l'articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 29 del 2006, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del citato regolamento (CE) n. 1236/2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del commercio internazionale e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione ed autorita' nazionale
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005, del Consiglio, del 27 giugno 2005, di seguito denominato: «regolamento», relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
2. L'autorita' nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo e' il Ministero del commercio internazionale.
3. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, esprime, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste nel regolamento. In tale caso la composizione del Comitato e' integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali. La partecipazione al Comitato consultivo non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 14, della legge
23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa.»:
«Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme te altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini' dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla
lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di
carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione delta giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati»
sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che
nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura detta contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 96, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 maggio 2003, n. 102:
«Art. 11 (Comitato consultivo). - 1. Presso l'Autorita'
competente e' istituito un Comitato consultivo per
l'esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a
duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un
parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio,
diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle
autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto
legislativo. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori
novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario
esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato
esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorita' competente
ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni
di carattere particolare e/o generale relative
all'attivita' di autoriz-zazione e di controllo delle
esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse
all'aggiornamento della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore
generale del Ministero degli affari esteri che svolge le
funzioni di presidente, da un direttore generale del
Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per
l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice
presidente, da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia
delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri
degli affari esteri, delle attivita' produttive -
Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa,
dell'interno, delle comuni-cazioni, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e della salute.
I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle
attivita' produttive - Dipartimento per
l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di
voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e
del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario
sono esercitate dal dirigente dell'Autorita' competente.
Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di
voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione,
competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei
beni a duplice uso.
4. I componenti del Comitato consultivo, i loro
supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto
del Ministro delle attivita' produttive; essi sono
designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di
appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte
del Ministero delle attivita' produttive. Il Comitato viene
rinnovato ogni cinque anni.
5. Alte riunioni del Comitato consultivo possono
inoltre parte-cipare, senza diritto di voto, per
particolari esigenze e su richiesta dell'Autorita'
competente o del Presidente del Comitato stesso, anche
rappresentanti degli organi preposti alta tutela
dell'ordine e delta sicurezza pubblica ed al controllo
doganale, fiscale e valutano, nonche' altri esperti anche
estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti
di bilancio esistenti.
6. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera
a maggioranza dei presenti.
7. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina,
con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di
cui al comma 3, le modalita' di funzionamento del
Comitato.».
- Il regolamento (CE) 1334/2000, e' pubblicato nella
G.U.C.E. n. L. 159 del 30 giugno 2000.
- Si riporta il testo dell'art. 50, della legge
1° marzo 2002, n. 39, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.»:
«Art. 50 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli
accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie
a duplice uso). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie, e del Ministro delle attivita' produttive, con
le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto
legislativo ai fini del riordino e della semplificazione
delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei
principi e delle disposizioni comunitarie in materia,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del
Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni
comunitarie, nonche' agli accordi internazionali gia'
adottati o che saranno adottati entro il termine di
esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a
duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e
apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente
adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi
di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti
dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi
nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento
(CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1
e con la stessa procedura puo' emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
reca: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
- Il regolamento (CE) n. 1236/2005 e' pubblicato nella
G.U.C.E. n. L. 200 del 30 luglio 2005.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario:
«Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
3, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1236/2005, vedi note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 e
l'art. 11, vedi note alle premesse.



 
Art. 2.
Sanzioni
1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione di beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 50.000 euro.
2. Chiunque, anche gratuitamente, fornisce, accetta o richiede assistenza tecnica in relazione a beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni o l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo o fornisce l'assistenza tecnica connessa senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento, e' punito con l'ammenda da 15.000 euro a 90.000 euro.
4. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni utilizzabili per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni false, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' disposta la confisca dei beni merci oggetto delle operazioni commerciali.
6. L'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, elencati nell'allegato II del regolamento, nonche' l'esportatore delle merci elencate nell'allegato III del regolamento, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro nel caso che:
a) omette di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle informazioni;
b) non conserva per tre anni i relativi documenti di legge;
c) su richiesta dell'autorita' competente non effettua la trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.
7. L'autorita' giudiziaria che procede per i reati previsti al presente articolo ne da' immediata comunicazione all'autorita' competente di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee e del commercio internazionale
Mastella, Ministro della giustizia
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Mastella



Note all'art. 2:
- L'art. 444 del codice di procedura penale, cosi'
recita:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater, comma 1, relativamente alla condotta di
produzione o commercio di materiale pornografico,
600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro
che siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art.
99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi
due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 545]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75,
comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena alla concessione della sospensione
condizionale della pena (c.p. 163].
In questo caso il giudice, se ritiene che la
sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta
la richiesta.».



 
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