Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10 |
Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonche' di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in merito alla candidatura della citta' di Milano per l'Esposizione universale 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, delle comunicazioni, della solidarieta' sociale, dello sviluppo economico, dell'interno, degli affari esteri e della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1 Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.
1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, e' effettuato dall'Agenzia delle entrate. 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle societa' beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualita' interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea, quanto dell'effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l'autorita' giudiziaria, previo accertamento della gravita' ed irreparabilita' del pregiudizio allegato dal richiedente, puo' disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi: a) errore di persona; b) errore materiale del contribuente; c) evidente errore di calcolo. 3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto. 4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell'ambito di applicabilita' della regola "de minimis", esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato CEE o del Trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento. 5. Ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli aiuti "de minimis" gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto "de minimis"; tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. 6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C 213/02 del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti "de minimis", di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola "de minimis" nei confronti delle societa' beneficiarie e' condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale. 7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento e' espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola "de minimis", devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti "de minimis" ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e' fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare e' quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto "de minimis". 8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola "de minimis" gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente. 9. Le societa' beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti "de minimis" ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro-tempore vigente. 10. La documentazione di cui al comma 9 e' consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto. 11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62. |
| Art. 2 Promozione della candidatura della citta' di Milano all'Esposizione universale del 2015
1. Le iniziative per la promozione della candidatura della citta' di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalita' del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalita' di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unita' previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilita' generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. |
| Art. 2-bis (1) (( Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101 ))
(( 1. L'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicita', le `varieta' da conservazione', come definite al comma 2. 2. Si intendono per "varieta' da conservazione" le varieta', le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante: a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purche' integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali; b) non piu' iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica; c) non piu' coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinche' le comunita' locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversita', ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124. 4. L'iscrizione delle varieta' da conservazione' nel registro di cui al comma 1 e' gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione e' altresi' disposta la deroga alle condizioni di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' previste dall'articolo 19. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle "varieta' da conservazione" nel registro di cui al comma 1 e' disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195. 6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantita' di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale diritto. 7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varieta' prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. 8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varieta' geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. 9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali". )) |
| Art. 3 Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104.
1. L'articolo 2450 del codice civile e' abrogato. 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: "maturati" e' sostituita dalla seguente: "pagati". 3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'articolo 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-quater, comma 1, lettere a) e b), i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalita' di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente. 5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, e' riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale e' impignorabile. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative. |
| Art. 4 Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 e' abrogato. 2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: " e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi" sono soppresse. 3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' abrogato. 4. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 44, comma 1, la parola: "venticinquesimo" e' sostituita dalla seguente: "settantesimo"; b) l'articolo 239 e' sostituito dal seguente: "Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformita' ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.". |
| Art. 4-bis (1) (( Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali ))
(( 1. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.". )) |
| Art. 4-ter (1) (( Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola ))
(( 1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' effettuato dagli organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. 2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento. )) |
| Art. 5 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d'infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno."; b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera a) e' soppressa; c) l'articolo 7 e' abrogato; d) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di 60 giorni e non e' stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si e' trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;"; e) All'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.". |
| Art. 5-bis (1) (( Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ))
(( 1. Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 2. Il Ministero della salute e' designato quale "autorita' competente" ai sensi dell'articolo 121 del regolamento di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato il piano di attivita' riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione. 4. Per l'esecuzione delle attivita' previste al comma 1, l'autorita' competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanita'. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC). 5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) |
| Art. 5-ter (1) (( Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro ))
(( 1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, quinto comma, le parole: "costituiti e composti esclusivamente da" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu'"; b) all'articolo 3, secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche"; c) all'articolo 9, primo comma, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale"; d) dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.". )) |
| Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2007 NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Turco, Ministro della salute Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale Bersani, Ministro dello sviluppo economico Amato, Ministro dell'interno D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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