Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2007 (vai al sommario)
LEGGE 8 febbraio 2007, n. 9
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 curo, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da societa' possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- L'art. 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
n. 42, S.O. e' il seguente:
"Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1.
L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre
agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai
gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita'
di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' e presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' del
dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio.".
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 86 "Misure urgenti di sostegno nelle aree
metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di
particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti
esecutivi di rilascio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 maggio 2005, n. 124, e convertito in legge, con
modificazioni dall'art. 1, legge 26 luglio 2005, n. 148
(Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175), e' il
seguente:
"Art. 4 (Rilascio degli immobili). - 1. I contratti di
locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2,
lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui
all'art. 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano
richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai
sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno
venire meno l'esecutivita' del titolo di rilascio gia' in
possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane
pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. In
tale caso il conduttore mantiene il punteggio e la
eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di
un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati,
sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle
prefetture - uffici territoriali del Governo interessate,
tra i comuni di cui all'art. 1, comma 2, i comuni che
abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di
immobili, relative a conduttori di cui all'art. 1, comma 1,
superiore a 400.
3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al
comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte
del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del
provvedimento di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e'
differito per il tempo strettamente necessario per
avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre
il 30 settembre 2005.
4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e'
comunicata alla cancelleria del giudice procedente con
raccomandata con avviso di ricevimento che e' esibita
all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con
dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne
redige processo verbale.
5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero
l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al
locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente
differimento degli atti della procedura.".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2002, n. 144 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185, e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. La sospensione delle procedure esecutive
di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per
gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art.
1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore,
che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei
requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il
giudice dell'esecuzione procede con le modalita' di cui
all'art. 11, commi quinto e sesto del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la
prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi
nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del
ricorso. Avverso il decreto e' ammessa opposizione al
tribunale, che giudica in composizione collegiale con le
modalita' di cui all'art. 618 del codice di procedura
civile.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996 n. 104: "Attuazione della
delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e
di investimenti degli stessi in campo immobiliare",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52,
S.O., e' il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita). - 1. Il
presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di
cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n.
335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti
previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della
tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed
altresi' di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici
successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione
dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta'
degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi
investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica.".
- Il testo del comma 109 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., e successive
modifiche, e' il seguente:
"109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono
alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa'
derivanti da processi di privatizzazione nelle quali,
direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica
e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso
in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro
patrimonio immobiliare con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in
blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci
gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei
contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti
e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione
dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che
siano in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di
locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini
titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai
limiti di decadenza previsti per la permanenza negli
alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori
composte da ultrasessantacinquenni o con componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti
per cento;
c);
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli
alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli
alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva
la possibilita', in caso di difforme valutazione, di
ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli
inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle
domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di
accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione
degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e'
versato su un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio;
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti
con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che
sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di
mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento
rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero
territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di
contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari
conviventi, in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di
vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante
indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata
dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di
acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale
termine gli immobili sono posti in vendita con asta
pubblica al migliore offerente.".
- Il testo del comma 6, dell'art. 6 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n.
292, S.O., e' il seguente:
"6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni
di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto
dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982,
nonche' per i periodi di cui all'art. 3 del citato
decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come
successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai
sensi dell'art. 1591 del codice civile, una somma mensile
pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del
contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno
aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento
della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente; l'importo cosi' determinato e' maggiorato del
venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione
esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior
danno ai sensi dell'art. 1591 del codice civile. Durante i
predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri
accessori di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento,
il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso,
della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di
rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della
citata legge n. 392 del 1978.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211,
e' il seguente:
"Art. 5 (Inadempimento del conduttore). - Salvo quanto
previsto dall'art. 55, il mancato pagamento del canone
decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il
mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri
accessori quando l'importo non pagato superi quello di due
mensilita' del canone, costituisce motivo di risoluzione,
ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.".
- Il testo del comma 4, dell'art. 6, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n.
292, S.O., e' il seguente:
"4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per
finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola
volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro
un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si
applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del
citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il
decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono
proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che
giudica con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di
procedura civile.".



 
Art. 2.
(Benefici fiscali) 1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge
1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 marzo 2006, n. 86 «Misure urgenti per i
conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio
abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di
rilascio in determinati comuni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio 2006, n. 27, e' il seguente:
«Art. 2 (Benefici fiscali). - 1. Per i proprietari
degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art.
1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli
articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del
reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e delle societa', per tutta la durata
del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi
dell'art. 1.».



 
Art. 3
(Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata
e agevolata e per la graduazione degli sfratti) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gia' presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualita' da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprieta' edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonche' di un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"Art. 4 (Convenzione nazionale). - 1. Al fine di
favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3
dell'art. 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, ogni tre anni a
decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una
convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale",
che individui i criteri generali per la definizione dei
canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla
rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri
oggettivi, nonche' delle modalita' per garantire
particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di
accordo delle parti, i predetti criteri generali sono
stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2
del presente articolo, sulla base degli orientamenti
prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I
criteri generali definiti ai sensi del presente comma
costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell'art. 2 e il loro rispetto,
unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui
all'art. 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione
dei benefici di cui all'art. 8.".



 
Art. 4.
(Concertazione istituzionale per la programmazione
in materia di edilizia residenziale pubblica) 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarieta' sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprieta' edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione. 2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attivita' sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente: a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonche' alla riqualificazione di quartieri degradati; b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprieta' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3; c) l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuita' nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali; d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti gia' disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. E programma nazionale di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131 «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 2003, n. 132, e' il seguente:
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112».
- Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n.
292, supplemento ordinario, e' il seguente:
«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.».



 
Art. 5.
(Definizione di alloggio sociale) 1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attivita' sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.



Nota all'art. 5:
- La decisione 2005/842/CE, della Commissione europea,
del 28 novembre 2005 «Decisione della Commissione
riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del
trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi
a determinate imprese incaricate della gestione di servizi
d'interesse economico generale», pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 29 novembre 2005, n. L 312.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 vedi la nota all'art. 4.



 
Art. 6.
(Proroga dei termini di inizio dei lavori
degli alloggi di edilizia residenziale in locazione) 1. Termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Piani operativi regionali, predisposti in attuazione del programma "20.000 alloggi in affitto", di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, e' prorogato al 31 maggio 2007.



Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 145, comma 33, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2000, n. 302, S.O. e' il seguente:
«33. Per il finanziamento delle iniziative relative a
studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia
residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di
abitazioni, di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per il
finanziamento di interventi a favore di categorie sociali
svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 80
miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative
di cui alla citata lettera b) e' altresi' autorizzato un
limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per
l'anno 2002.».



 
Art. 7. (Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392) 1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma dell'articolo 27, dopo la parola: "alberghiere" sono aggiunte le seguenti: "o all'esercizio di attivita' teatrali"; b) al primo comma dell'articolo 28, dopo la parola: "alberghiere" sono inserite le seguenti: "o all'esercizio di attivita' teatrali". 2. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 27 e al primo comma dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio di attivita' teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto per morosita'. I predetti contratti, alla prima scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo di nove anni, salva la facolta' delle parti di pattuire una durata maggiore. E' facolta' del locatore di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione prevista all'articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la rivalutazione del canone che gia' risulti contrattualmente prevista. Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto le disposizioni dell'articolo 28 della citata legge 27 luglio 1978, n. 392.



Nota all'art. 7:
- Il testo degli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio
1978, n. 392 «Disciplina delle locazioni di immobili
urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
1978, n. 211, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 27 (Durata della locazione). - La durata delle
locazioni e sub-locazioni di immobili urbani non puo'
essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad
una delle attivita' appresso indicate:
1) industriali, commerciali e artigianali;
2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui
all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 .
La disposizione di cui al comma precedente si applica
anche ai contratti relativi ad immobili adibiti
all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi
attivita' di lavoro autonomo.
La durata della locazione non puo' essere inferiore a
nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, e' adibito
ad attivita' alberghiere o all'esercizio di attivita'
teatrali.
Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta
alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la
durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.
Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un
periodo piu' breve qualora l'attivita' esercitata o da
esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere
transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e'
obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione
dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene
abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della
scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata
massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di
utilizzazione alberghiera.
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente
che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal
contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera
raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il
recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il
conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere
in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno
sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.».
«Art. 28 (Rinnovazione del contratto). - Per le
locazioni di immobili nei quali siano esercitate le
attivita' indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27,
il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei
anni, e per quelle di immobili adibiti ad attivita'
alberghiere o all'esercizio di attivita' teatrali, di nove
anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se
sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a
mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o
18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di
sei o di nove anni, il locatore puo' esercitare la facolta'
di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui
all'art. 29 con le modalita' e i termini ivi previsti.



 
Art. 8.
(Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 9.
(Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 63 milioni di euro nell'anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 63 milioni di euro relativo all'anno 2006 e' conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilita' speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 «Disposizioni urgenti in
materia di entrate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 giugno 2005, n. 139 e convertito in legge con
modificazioni, dall'art. 1, legge 31 luglio 2005, n. 156
(Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2005, n. 184), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, e' il seguente:
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
- Il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468 «Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.»



 
Art. 10.
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1955):
Presentato dal Ministro della solidarieta' sociale
(Ferrero) e dal Ministro delle infrastrutture (Di Pietro)
il 16 novembre 2006.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 27 novembre 2006 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, XII e Questioni Regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 29, 30 novembre
2006; 5, 6, 12 e 13 dicembre 2006.
Esaminato in aula il 5 e 13 dicembre 2006 e approvato
il 19 dicembre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1231):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª
(Territorio), in sede referente, il 29 dicembre 2006, con
pareri delle commissioni 1ª 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª e
Questioni Regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 16, 17, 23 e
24 gennaio 2007.
Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2007; 6 febbraio
2007 e approvato il 7 febbraio 2007.
 
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