Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006, n. 314
Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le leggi 27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431, concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati gratuitamente, secondo un criterio di priorita':
a) al personale che ricopre gli incarichi indicati all'articolo 2, comma 1;
b) al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 1;
c) al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 2;
d) al personale in servizio presso le sedi indicate all'articolo 5, comma 1.
3. Gli alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono assegnati in temporanea concessione onerosa al personale che ne faccia richiesta.
4. Il presente regolamento disciplina, altresi', l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unita' abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti lagislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo della lettera c) del comma 1
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)-b) (omissis);
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge.».
- La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: «Disciplina
delle locazioni di immobili urbani».
- La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: «Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria):
«Art. 18 (Disposizioni relative all'obbligo di
residenza e casi di permanenza in caserma o di
reperibilita). - 1. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sede
l'ufficio o il reparto cui e' destinato.
2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto,
per rilevanti ragioni, puo' autorizzare il dipendente che
ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia
conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro
suo dovere.
3. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta
all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
4. Il personale del Corpo ha facolta' di pernottare in
caserma, compatibilmente con la disponibilita' di locali.
5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza,
il direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento
motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il
personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o
assicuri la reperibilita' per l'intera durata
dell'esigenza.
6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare
nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo
gratuito.
7. Il comandante del reparto che non usufruisce
dell'alloggio di servizio deve assicurare la
reperibilita'.».



 
Art. 2. Alloggi assegnati gratuitamente in connessione con l'incarico svolto
1. Gli alloggi di servizio sono assegnati in concessione a titolo gratuito al personale con incarico di:
a) direttore titolare di istituto penitenziario o di scuola di formazione ed aggiornamento del personale;
b) comandante del reparto di istituto penitenziario o di scuola di formazione ed aggiornamento del personale;
c) provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. All'atto del conferimento di uno degli incarichi indicati al comma 1, e' disposta l'assegnazione dell'alloggio, previa verifica delle condizioni soggettive di cui all'articolo 7.
3. All'assegnatario spetta l'uso dell'alloggio individuato dall'Amministrazione penitenziaria. Resta fermo il divieto di occupare locali diversi da quelli destinati dall'Amministrazione penitenziaria alla specifica funzione.
4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro della giustizia puo' fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria. In caso di motivata necessita', esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla giustizia possono fruire di alloggi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria.
 
Art. 3.
Alloggi non utilizzati
1. I soggetti indicati dall'articolo 2 prendono possesso dell'alloggio assegnato entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, a pena di decadenza dalla concessione in uso.
2. In ogni caso, fino alla scadenza del termine indicato al comma 1, l'alloggio non occupato non puo' essere assegnato ad altro personale.
3. In caso di decadenza dalla concessione, ai sensi del comma 1, l'alloggio puo' essere assegnato a titolo oneroso ad altro personale, per motivi di servizio.
4. La concessione di cui al comma 3 non puo' superare la durata massima di un anno, rinnovabile, una sola volta, ed e' disposta con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.
 
Art. 4.
Alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio
1. Al personale dell'Amministrazione penitenziaria trasferito per ragioni di sicurezza, valutate e confermate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, puo' essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, con priorita' assoluta rispetto agli altri soggetti indicati al comma 2 ed all'articolo 5. La durata della concessione e' correlata alle esigenze di sicurezza poste a base del trasferimento.
2. Al personale dell'Amministrazione penitenziaria incaricato dello svolgimento di particolari e temporanee attivita' fuori dalla sede di servizio, puo' essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, per il tempo di durata dell'incarico.
3. L'assegnazione prevista dai commi 1 e 2 e' disposta dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, su domanda dell'interessato. Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore alle disponibilita', si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 6.
4. La concessione a titolo gratuito per ragioni di servizio prevista dal presente articolo non puo' superare la durata di tre anni. Se le ragioni di servizio perdurano, puo' essere disposta la proroga della concessione, per un ulteriore triennio, non rinnovabile.
 
Art. 5.
Sedi disagiate
1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria ha diritto all'alloggio gratuito di servizio nelle sedi riconosciute disagiate con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Nelle sedi di cui al comma 1, sono in ogni caso a carico degli occupanti gli oneri di cui all'articolo 8, comma 1.
 
Art. 6.
Alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale
1. Gli alloggi di servizio rimasti disponibili a seguito dell'applicazione degli articoli 4 e 5 sono assegnati, in concessione temporanea a titolo oneroso, al personale che ne faccia richiesta.
2. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti, ogni due anni, i criteri e le modalita' per le assegnazioni.
3. L'Amministrazione penitenziaria assicura la preventiva comunicazione al personale presente nella sede di servizio delle seguenti informazioni:
a) numero delle unita' immobiliari disponibili;
b) criteri per la loro assegnazione;
c) termini e modalita' di presentazione della domanda;
d) titoli valutabili e ulteriori regole del procedimento.
4. L'Amministrazione penitenziaria valuta i seguenti titoli:
a) anzianita' complessiva di servizio;
b) anzianita' di sede;
c) composizione del nucleo familiare;
d) presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili.
5. Presso ogni provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, il provveditore regionale nomina una commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili nel territorio di competenza. La commissione resta in carica due anni ed e' composta da cinque dipendenti dei ruoli civili e della Polizia penitenziaria, di cui uno con qualifica dirigenziale, che la presiede. La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, indennita', emolumenti o rimborsi spese.
6. La concessione ha durata non superiore ad otto anni.
7. Nel caso di particolari esigenze personali e familiari, la durata della concessione puo' essere prorogata per un ulteriore biennio e per una sola volta.
 
Art. 7.
Requisiti soggettivi e cause di esclusione
1. E' escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il soggetto che, pur trovandosi nelle condizioni indicate negli articoli 2, comma 1, lettera c), 4, comma 2, 5 e 6 dispone di una abitazione in proprieta', in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato nella localita' sede di servizio o comunque in localita' prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 chilometri dal confine comunale o il cui coniuge non legalmente separato, ovvero il cui figlio vivente a carico si trovino nelle medesime condizioni.
 
Art. 8.
O n e r i
1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi, qualunque sia il titolo della concessione, i seguenti oneri:
a) spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile;
b) spese per i danni prodotti o causati da negligenza o cattivo uso dell'alloggio;
c) spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti ed ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso. Nel caso di forniture comuni con la sede dell'istituto, le spese a carico dell'utente dell'alloggio sono, comunque, limitate alla sola parte insistente sull'edificio comune.
2. Sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese relative a:
a) impianti per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni ritenuti necessari;
b) servizi per la prevenzione incendi;
c) illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;
d) assicurazioni, se ritenute necessarie dall'Amministrazione, imposte e tasse relative agli immoblli ed agli impianti connessi;
e) esecuzione dei lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione.
3. Restano a carico dell'Amministrazione penitenziaria le eventuali spese di manutenzione che si rendano necessarie nell'intervallo di tempo tra il rilascio dell'alloggio da parte dell'utente e la consegna al successivo assegnatario.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1609 del codice civile:
«Art. 1609 (Piccole riparazioni a carico
dell'inquilino). - Le riparazioni di piccola manutenzione,
che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite
dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da
deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da
vetusta' o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono
determinate dagli usi locali.».



 
Art. 9.
Rilascio dell'alloggio
1. Gli alloggi assegnati in concessione gratuita a soggetti che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 2, 4, comma 2, e 5, sono rilasciati dall'occupante entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento di destinazione ad altro incarico o del collocamento in quiescenza.
2. Gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6 sono liberati dall'occupante entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca della concessione e di rilascio dell'immobile adottato dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Detta comunicazione e' effettuata entro sette giorni dall'adozione dell'atto.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione penitenziaria notifica all'occupante l'ordine di liberare l'alloggio entro il termine di quindici giorni, avvertendo che, in caso di inosservanza, si procedera' direttamente con le modalita' di cui al comma 4.
4. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3, un rappresentante dell'Amministrazione, accompagnato da due testimoni, si presenta nell'alloggio nel giorno e nell'ora indicati nel provvedimento di cui al comma 3 per la consegna dei locali e, in caso di mancato rilascio dell'alloggio, provvede all'asporto del mobilio e degli altri oggetti di pertinenza dell'occupante in un locale dell'Amministrazione, redigendo apposito verbale.
5. Le spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 4 sono anticipate dall'Amministrazione e poste a carico dell'occupante.
6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'occupante decade dalla concessione nei seguenti casi:
a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;
b) concessione dell'alloggio in uso a terzi;
c) sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione;
d) mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini.
7. Nei casi di decadenza, si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 e 5.
 
Art. 10.
Determinazione del canone di occupazione
1. Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6, il canone di occupazione e' stabilito moltiplicando per 3,85 per cento il valore locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalita' del presente articolo.
2. Il valore locativo e' determinato dal prodotto della superficie convenzionale per il costo a metro quadrato.
3. La superficie convenzionale e' stabilita sommando:
a) la superficie abitabile dell'alloggio;
b) il 25 per cento della superficie di autorimesse, terrazzi, cantine e simili pertinenze in godimento esclusivo del concessionario.
4. Le superfici di cui al comma 3, lettere a) e b), sono misurate al netto dei muri perimetrali interni. Dalla superficie, e' detratta, nella misura del 50 per cento, la superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza.
5. Il costo base a metro quadrato per gli alloggi costruiti prima del 31 dicembre 1975, e' fissato in:
a) euro 129,11 per gli alloggi situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) euro 116,20 per gli alloggi situati in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
6. Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1997, il costo base a metro quadrato e' determinato applicando i decreti adottati per ciascun anno dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, abrogato dall'articolo 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
7. Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997, il costo base e' determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni precedenti.
8. Al costo base sono applicati i coefficienti correttivi stabiliti in funzione della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dello stato di disagio, come individuati ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
9. In relazione alla classe demografica, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
10. In relazione all'ubicazione degli immobili sul territorio comunale, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per la zona urbana del centro storico;
b) 1,10 per la zona urbana compresa tra il centro storico e la zona periferica;
c) 1,00 per la zona urbana periferica;
d) 0,90 per la zona agricola.
11. In relazione al livello di piano dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno;
b) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi;
c) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano.
12. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato e' normale;
b) 0,80 se lo stato e' mediocre;
c) 0,60 se lo stato e' scadente.
13. Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio e' situato sull'area di pertinenza dell'istituto penitenziario. In tale caso si applica un coefficiente correttivo pari a 0,50.
14. Il canone di occupazione e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani); l'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, ha abrogato tale articolo limitatamente alle locazioni
abitative:
«Art. 22 (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975).
- Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono
stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di
produzione a metro quadrato e' fissato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e
giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare
entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il costo base di produzione e' determinato, anche in
misura differenziata per regione o per gruppi di regioni,
tenendo conto:
a) dei costi di produzione dell'edilizia
convenzionata;
b) dell'incidenza del contributo di concessione;
c) del costo dell'area, che non potra' essere
superiore al 25 per cento del costo di produzione;
d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul
costruttore.
Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero
relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o
in base ad altre documentazioni di origine pubblica,
risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai
sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il
costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di
tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua
spettanza, e' tenuto a fornire al proprietario tali dati,
se la richiesta venga fatta anteriormente al primo
trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi
elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto
edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene
comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini
dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a
qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la
determinazione del canone e' quello dei costi come sopra
definiti.
Ai fini della determinazione del canone di locazione
per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975,
al costo base, determinato a norma del presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a
21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si
applicano i coefficienti previsti nell'art. 16 nei casi in
cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.».



 
Art. 11.
Comunicazioni agli uffici finanziari
1. Le direzioni degli istituti penitenziari che amministrano gli alloggi comunicano agli uffici periferici dell'Agenzia del demanio l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, inviando copia del verbale di consegna, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di avere una puntuale cognizione dello stato d'uso degli immobili in questione e dell'ammontare del canone dovuto secondo quanto previsto dall'articolo 10.
 
Art. 12.
Unita' abitative ad uso temporaneo
1. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi sono individuate, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, le unita' abitative ad uso temporaneo da destinare al personale dell'Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono documentate esigenze di sicurezza.
2. Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unita' abitative, commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio, e' stabilito con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tenuto altresi' conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.
3. Sono, altresi', individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, gli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni interessato possa disporre di una camera con bagno.
4. L'utilizzo di tali unita' importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.
5. La gestione amministrativo-contabile delle unita' abitative indicate ai commni 1 e 3 e' di competenza dei funzionari delegati dell'Amministrazione penitenziaria per le strutture in cui sono inserite.
 
Art. 13.
Disciplina transitoria
1. Ai rapporti di concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini di durata previsti dagli articoli 4, 5 e 6, con decorrenza dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.
2. La durata delle concessioni di cui al comma 1 puo' essere prorogata fino ad un ulteriore biennio, qualora ricorra in capo all'assegnatario almeno una delle seguenti condizioni:
a) permanenza dei titoli di cui all'articolo 6, comma 4, gia', valutati al momento dell'assegnazione;
b) accertata impossibilita' di reperire nell'immediato altra abitazione nella localita' di servizio;
c) sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermita' di un convivente;
d) prossimita' del collocamento a riposo;
e) previsto trasferimento ad altra sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 363
 
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