Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2007 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2007 |
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almento sessanta giorni ai sensi dei regolamenti CE numeri 852 e 853 del 2004. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell'odierna seduta del 25 gennaio 2007:
VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO l'articolo 10, comma 8, lett. a) del citato Regolamento CE n. 853/2004, che prevede che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento medesimo, possono autorizzare l'impiego di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 gg e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi;
VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato - Regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
CONSIDERATA l'opportunita' che l'impiego di latte bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IXdel Reg. (CE) n. 853/2004, sia autorizzato ai sensi dell'articolo 10, comma 8 lettera b) dello stesso Regolamento per un periodo transitorio nel corso del quale le aziende produttrici devono adottare idonei piani di miglioramento delle condizioni di allevamento in modo da favorire rispetto dei parametri di cui sopra che saranno rivalutati alla luce dei risultati dei controlli ottenuti durante lo stesso periodo, nonche' alla luce dei progressi scientifici che saranno, in tale momento, disponibili;
CONSIDERATO che le misure previste dalla presente Intesa rappresentano un adattamento dei requisiti di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 e che le stesse non compromettono il raggiungimento degli obiettivi dello stesso regolamento;
VISTA la proposta di intesa in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004 pervenuta a questa Conferenza dal Ministero della salute con nota in data 20 ottobre 2006;
CONSIDERATO che, in esito alla riunione tecnica intervenuta sull'argomento il 3 novembre 2006, il Ministero della salute ha qui trasmesso, con nota pervenuta in data 8 gennaio 2007, una nuova stesura della proposta di intesa in oggetto;
VISTA la nota del 15 gennaio 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', ha comunicato sulla nuova stesura il parere tecnico favorevole;
VISTA la successiva nota del 23 gennaio 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', ha ribadito il parere favorevole ed ha rappresentato l'esigenza di apportare al testo di cui trattasi alcune modifiche migliorative;
CONSIDERATO che, in data 24 gennaio 2007, il Ministero della salute ha trasmesso la definitiva stesura della piu' volte menzionata proposta di intesa, che recepisce le modifiche da ultimo proposte dalle Regioni con la citata nota del 23 gennaio 2007;
ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; SANCISCE INTESA
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati: Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 e' consentito, per i formaggi che richiedono un periodo di stagionatura o maturazione superiore ai 60 gg e di prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla lavorazione di detti formaggi, compresi il siero e le creme, elencati nell'Allegato alla presente intesa, fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti richiesti dalle Regioni e Province Autonome: a) l'impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore in germi a 30 °C; b) l'impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore in cellule somatiche.
2. La deroga di cui al comma precedente, lettera b) si deve intendere concessa per un periodo transitorio di tre anni a partire dal 1° gennaio 2006, durante il quale, secondo apposito protocollo elaborato dai produttori e dai trasformatori, singoli o associati, d'intesa con i Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome interessate, verra' applicato un piano di controllo sul latte crudo ed il rispetto da parte dell'operatore dell'Azienda che ha aderito formalmente al piano, di misure igienico-sanitarie atte al ripristino della conformita' in cellule somatiche previste nell'Allegato III, sezione IX del regolamento CE n. 853/2004.
3. Al termine del periodo transitorio di cui al comma precedente, il Ministero della Salute in accordo con le Regioni e Province Autonome, rivalutera' la deroga concessa tenendo conto dei risultati dei piani di controllo di cui al precedente comma, dell'analisi del rischio e delle conoscenze scientifiche acquisite a tale data.
4. Durante il periodo transitorio sono fatti salvi gli obblighi dei controlli igienico-sanitari previsti dall'allegato III, sezione IX, capo I, parte III del Regolamento CE n. 853/2004 e dall'allegato IV del Regolamento CE n. 854/2004.
5. Le creme, il siero e gli altri prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte non conforme devono essere sottoposti, prima o durante il processo di trasformazione, ad un trattamento termico avente un effetto almeno equivalente alla pastorizzazione. Art. 2
1. Gli operatori del settore alimentare, diversi da quelli indicati dall'articolo 1, comma 2, che intendono avvalersi della deroga transitoria di 3 anni a partire dal 1° gennaio 2006, per l'impiego di latte crudo di cui all'art. 1, lettera a) e b) per la produzione di formaggi che richiedono un periodo di stagionatura o maturazione superiore ai 60 gg., devono presentare domanda di adesione al protocollo regionale di ripristino delle conformita' per il latte crudo previste dall'Allegato III, Sezione IX del Regolamento CE n. 853/2004.
2. I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., trasmetteranno alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle deroghe concesse.
3. Le Regioni e Province Autonome provvederanno ad inoltrare tale elenco al Ministero della Salute - D. G .S. A. N., con cadenza annuale. IL SEGRETARIO Avv. Giuseppe Busia IL PRESIDENTE On.le Prof. Linda Lanzillotta |
| ALLEGATO 1) Parmigiano Reggiano 2) Fontina 3) Valle d'Aosta Fromadzo |
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