Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2007 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2007 |
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE numeri 852 e 853 del 2004. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 25 gennaio 2007:
VISTO l'articolo 7 del Regolamento CE a 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che deroga al regolamento CE n. 852/2004 per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali, con il quale e' stato disposto che gli Stati Membri possono concedere agli stabilimenti che fabbricano prodotti tradizionali, deroghe individuali o generali in relazione ai requisiti: a) di cui all'Allegato II, capitolo II, del Regolamento CE n. 852/2004 per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti ad un ambiente che contribuisce parzialmente all'ottenimento delle loro caratteristiche; b) di cui all'Allegato II, Capitolo II, punto 1, lettera f) e capitolo V, punto 1, del Regolamento CE n. 852/2004 per quanto riguarda i materiali di cui sono costituiti gli strumenti o le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l'imballaggio ed il confezionamento di tali prodotti;
VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
VISTI il Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ed il Regolamento CE n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari;
VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato- Regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
CONSIDERATO che le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali in cui tali prodotti vengono esposti, per conferire loro determinate caratteristiche, devono essere condotte in maniera e con una frequenza tale da tenere conto dello sviluppo della specifica flora ambientale;
CONSIDERATO che gli strumenti e le attrezzature utilizzate per la produzione di tali prodotti devono essere mantenute costantemente in uno stato d'igiene soddisfacente e regolarmente puliti e disinfettati.
CONSIDERATO che il Regolamento CE n. 852/2004 ha inteso mantenere una certa flessibilita' per permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti, in particolare per le Regioni soggette a particolari vincoli geografici, senza, tuttavia, compromettere gli obiettivi dei Regolamenti e lo scambio commerciale tra paesi;
VISTA la proposta di intesa in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004 pervenuta a questa Conferenza dal Ministero della salute con nota in data 15 novembre 2006;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 20 dicembre 2006, i rappresentanti delle Regioni hanno espresso assenso tecnico sulla proposta di intesa di cui trattasi;
ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; SANCISCE INTESA
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati: Art. 1
1. Gli operatori del settore alimentare che producono alimenti che presentano caratteristiche tradizionali, considerati tali per: a) Ragioni storiche; b) Tecniche di produzione codificate o registrate al processo di produzione tradizionale o secondo metodi di produzione tradizionali; c) Protetti come prodotti tradizionali dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale o locale;
Possono continuare, in deroga a quanto previsto all'Allegato II, Capitolo II del regolamento n. 852/2004/CE, ad utilizzare, per la maturazione o stagionatura, locali aventi caratteristiche ambientali tali a conferire ai prodotti sopra indicati, particolari caratteristiche organolettiche.
2. Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti con caratteristiche tradizionali di cui al comma 1, possono continuare ad utilizzare per la produzione degli stessi, in deroga all'Allegato II, Capitolo II, punto 1, lettera f) e capitolo V, punto 1 del Regolamento n. 852/2004, materiali per gli strumenti e le attrezzature specifiche utilizzate specificatamente per la preparazione, l'imballaggio ed il confezionamento di tali prodotti.
3. Le deroghe relative ai prodotti tipici di cui al Regolamento CE n. 510/2006 e Regolamento CE n. 509/2006 sono rilasciate dal Ministero della Salute sentito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
4. Le deroghe relative agli aspetti sanitari per i prodotti tradizionali di cui al Decreto Ministeriale n. 350 dell'8 settembre 1999 Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e successive modifiche, sono rilasciate dall'Autorita' sanitaria competente. Art. 2
1. Gli operatori del settore alimentare che producono alimenti aventi caratteristiche tradizionali, devono predisporre un piano di autocontrollo adeguato, al fine di tenere conto della specifica flora ambientale, in cui siano indicate le procedure di pulizia e disinfezione nei locali di cui al comma 1 del precedente articolo, nonche' la frequenza con la quale le stesse vengono eseguite. IL SEGRETARIO Avv. Giuseppe Busia IL PRESIDENTE On.le Prof. Linda Lanzillotta |
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