Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2007 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2007
Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Acccordo Stato-regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale concernente «Integrazione dell'articolo 21 dell'ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie».

Nell'odierna seduta del 25 gennaio 2007:

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 52, comma 27, nel sostituire l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: - ha istituito la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati - SISAC, per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; - ha previsto che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; - ha disposto che della delegazione facciano parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri; - ha demandato ad un accordo in questa Conferenza la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto - legge 29 marzo 2004, n. 81, che dispone che il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in questa Conferenza Stato - Regioni previsto dal citato art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni e che l'accordo nazionale e' reso esecutivo con l'intesa sancita in questa Conferenza, con le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il proprio atto rep. n. 1805 del 25 luglio 2003, con il quale, in attuazione del citato art. 52, comma 27, della legge n. 289 del 2002, si e' proceduto alla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva in questione e che l'art. 5, analogamente a quanto dispone il citato art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede, al comma 5, che nel procedimento delle ipotesi di accordo in questione si debba acquisire l'intesa di questa Conferenza, chiamata ad esprimersi dopo la certificazione da parte della Corte dei Conti, da rendere entro quindici giorni dall'invio, superati i quali il parere si intende positivamente reso, salvo la richiesta di acquisizione di ulteriori elementi di valutazione;

VISTA l'ipotesi di Accordo collettivo nazionale, allegato A, parte integrante del presente atto, concernente "Integrazione dell'articolo 21 dell'ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie", inviata a questa Conferenza dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 2 gennaio 2007, al fine di acquisire l'intesa in oggetto di cui all'art. 5 del citato Accordo Stato Regioni rep, n. 1805 del 24 luglio 2003;

CONSIDERATO che, in data 21 dicembre 2006, le Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo hanno reso certificazione positiva in ordine all'ipotesi di accordo in oggetto;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonomie sulla ipotesi di contratto in esame;
SANCISCE INTESA

sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale, allegato A, parte integrante del presente atto, concernente "Integrazione dell'articolo 21 dell'ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie.
IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia
IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta
 
ALLEGATO A

Ipotesi di integrazione dell'art. 21, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalita' sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.

In data 30/11/2009 alle ore 13,00, ha avuto luogo l'incontro per la firma dell'ipotesi di integrazione dell'art. 21 dell'Accordo di collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali ed altre professionalita' sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni tra,

la SISAC nella persona del Coordinatore Dr. Franco Rossi

e le seguenti Organizzazioni sindacali:

Sumai
Dott. Roberta Lala

CGIL F.P. Medici
Dott. Nicola Preiti

CISL Medici
Dott. Giuseppe Garraffo

Federazione Medici - UII FPL
Dott. Armando Masucci

AUPI
Dott. Paola Moscara

SNUBCI
Dott. Giuseppe Vitale

SICUS
Dott. Nicolo' Tirone

SNALBIP
Dott.ssa Loredana Di Natale
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 4, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive modificazioni.

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana.

Visto l'art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 risultante dall'atto di intesa tra Stato e Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003.

Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del 24 luglio 2003.

Visto l'art. 2 nonies della legge 28 maggio 2004 n. 138.

Visto l'accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 luglio 2004.

Visto l'art. 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegata integrazione di integrazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalita' sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi).
ACCORDO

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 21 ACN 23 MARZO 2005 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE AI SENSI DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 S.M.I.
All'art. 21 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 5 bis:
"Per i professionisti, non in possesso del titolo di cui al precedente comma, lett. b) e gia' inclusi nella graduatoria per l'anno 2006, il requisito per l'inclusione nella graduatoria e' rappresentato dall'attivita' svolta, alla data del 23 marzo 2005, nell'ambito di enti pubblici e strutture del SSN per un minimo di settemilanovecentoquattro (7904) ore in una delle specifiche aree di attivita'; l'attivita' svolta nell'ambito di strutture private, al fine del raggiungimento del medesimo numero di ore, e' valutata per il 25% della sua durata.

Alle ore di cui al precedente alinea e' attribuito il medesimo punteggio di cui all'Allegato A, parte II, "Titoli accademici", lett. b), punto 1.

L'attivita' di servizio utile per l'ammissione nella graduatoria non verra' computata ai fini della valutazione dei titoli professionali di cui all'allegato A, parte II, "Titoli professionali", lettera b."

Il presente accordo integra l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992 s.m.i a far data dal 23 marzo 2005.
 
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