Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 gennaio 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Dule Vjollca, del titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Dule Vjollca, nata a Durazzo (Albania) il 3 luglio 1961, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Inxhinier per ndertime-industriale civile.ura», conseguito presso l'«Universitetit ndertimit Tiranes» in data 14 gennaio 1987 e che il titolo cosi' conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come confermato dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia in Albania;
Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale in qualita' di ingegnere edile;
Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 15 giugno 2006 e del 28 settembre 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bari rinnovato in data 31 maggio 2006 con scadenza il 29 maggio 2008;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Dule Vjollca, nata a Durazzo (Albania) il 3 luglio 1961, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile-ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia: 1) urbanistica, e solo orale ordinamento e deontologia professionale.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 gennaio 2007

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sez. A, settore civile-ambientale.
 
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