IL VICE MINISTRO Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi; Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2007; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta e' stabilito nella misura del 3,158 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2007-12 luglio 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2007 Il vice Ministro: Visco |