Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 19 settembre 2006
Sanita' privata - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso tra l'Ospedale San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina di Roma e le RR.SS.AA. delle OO.SS. ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI e ANMIRS in data 26 giugno 2003, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dirigente medico dipendente dall'azienda (Poss. 16376 e 24062). (Deliberazione n. 06/509).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nella seduta del 19 settembre 2006;
Premesso:
1. che l'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, svolge attivita' di servizio pubblico nell'ambito della sanita' privata classificata;
2. che, in data 26 giugno 2003 i rappresentanti dell'amministrazione dell'ospedale e le RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000;
3. che, in data 9 luglio 2003, tale accordo e' stato trasmesso a questa commissione per valutazione di idoneita';
4. che, con nota del 23 luglio 2003, la commissione ha preso atto della trasmissione dell'accordo;
5. che, in data 9 marzo 2006, l'accordo e' stato nuovamente trasmesso, per la valutazione di idoneita' alla Commissione;
6. che, in data 6 aprile 2006 il testo dell'accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;
7. che, alla data del 30 aprile 2006, termine fissato per l'acquisizione del sopra citato parere, sono pervenute le note del Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori (20 aprile 2006), in cui l'Associazione comunicava di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo e dell'ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori (14 aprile 2006), in cui l'Associazione esprimeva parere favorevole;
Considerato:
1. che lo sciopero nel settore della sanita' e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' dall'Accordo nazionale 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio sanitario nazionale (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13 dicembre 2001 - Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 34 del 28 febbraio 2002; comunicato rettifica Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2002);
2. che, allo stato, non esiste alcun accordo nazionale, valutato idoneo, per la disciplina dello sciopero nell'intero settore della sanita' privata;
3. che, con delibera n. 04/612 dell'11 novembre 2004, la Commissione ha espresso l'avviso che, in mancanza di accordi relativi a singole aziende o organizzazioni, si applica la disciplina vigente del comparto Servizio sanitario nazionale;
4. che l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente, stipulato dalle RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) e dall'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, riproduce sostanzialmente l'intero contenuto del sopra citato Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio sanitario nazionale;
5. che, in particolare, e' prevista espressamente, attraverso l'individuazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero, l'erogazione del servizio di radioterapia e oncologia;
Valuta idoneo:
Ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente, stipulato dalle RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) e dall'azienda Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma in data 26 giugno 2003;
Dispone:
La comunicazione della presente delibera all'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, alle RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS), ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute e al prefetto di Roma, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione;
Dispone inoltre:
La pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2006
Il presidente: Martone
 
Allegato

ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDERE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO ALL'OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA - FATEBENEFRATELLI, ISOLA TIBERINA, ROMA. PERSONALE
DIRIGENTE MEDICO

Tra i rappresentanti dell'amministrazione dell'ospedale e le RR.SS.AA. della dirigenza medica e' stato sottoscritto il seguente accordo, di numero 7 pagine (Premessa e n. 5 articoli) numerate e vidimate dalle parti (8 pagine con la presente) nel testo che si allega.

Per l'amministrazione |Per le RR.SS.AA. | Firmato |Firmato ANAAO |ANPO
|AOGOI |
|AAROI |
|ANMIRS |

Roma, 26 giugno 2003
PS: Le parti concordano che il presente accordo sara' trasmesso in copia alla Commissione di garanzia di cui alla legge 146/1990.

ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDERE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO ALL'OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA - FATEBENEFRATELLI, ISOLA TIBERINA, ROMA. PERSONALE
DIRIGENTE MEDICO

Premessa:
a) dal regolamento dell'Ospedale S. Giovanni Calibita detto anche Fatebenefratelli (approvato con decreto dirigenziale del 10 luglio 1997).
Articolo 1., comma 1.
L'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto Casa Generalizia dell'Ordine di S. Giovanni di Dio, detto dei Fatebenefratelli gestisce il proprio ospedale nell'ambito delle sue finalita' di religione e di culto, con piena autonomia giuridico amministrativa senza fini di lucro, quale testimonianza cristiana.
Articolo 1., comma 4.
L'Ente ecclesiastico attraverso il proprio ospedale garantisce ai pazienti, secondo quanto disposto dai Piani sanitari nazionali e regionali, un sistema organizzativo, tecnico sanitario corrispondente a quello dei presidi sanitari pubblici.
b) dalla Carta di identita' dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Roma, 1999).
5.3.3. Politica delle risorse umane.
5.3.3.1. Criteri generali. L'ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, come organizzazione:
e' essenzialmente un'opera umana, in quanto e' frutto dello sforzo umano ed e' composta da persone che ne costituiscono l'elemento portante;
e' cosciente che le sue opere sono imprese con un carattere peculiare, poiche' essendo un Ente senza fine di lucro, deve coniugare i suoi obiettivi imprenditoriali con la sua responsabilita' sociale, economica e di istituzione ecclesiale;
e' recettivo alle correnti attuali che provengono dal mondo dell'impresa - sociologia, relazioni umane, psicologia - essendosi adattato ai tempi attuali, introducendo i necessari cambi organizzativi per la necessita' di amministrare alcune opere con criteri imprenditoriali di efficacia ed efficienza, ma sapendo mantenere filosofia, stile e coltura propri;
e' presente con un personale che lavora nelle sue opere e per questo si propone di realizzare una relazione tra organizzazione e lavoratori che soddisfi le necessita' e i diritti di entrambe le parti, stabilendo meccanismi che facilitano l'azione congiunta di tutti per raggiungere i suoi fini e le sue aspirazioni.
Per quanto detto, e' necessario mostrare apertamente una sincera disponibilita' a chiarire le relazioni con il personale lavoratore sempre alla luce della legislazione vigente, della dottrina sociale della Chiesa, salvaguardando i diritti del malato e del bisognoso, fine principale delle opere.
5.3.3.3. L'azione sindacale. La dottrina sociale della Chiesa, ormai da molti anni, ha riconosciuto il diritto del lavoratore a costituire associazioni per la difesa dei suoi diritti comuni o lavorativi. Il sindacalismo e' una realta' sociale in ambito mondiale. In questo senso l'Ordine riconosce e rispetta il diritto all'esercizio della liberta' sindacale.
La dottrina sociale della Chiesa assume e sostiene questa realta' e la considera un elemento indispensabile della vita sociale contemporanea, come forza costruttiva di ordine sociale e di solidarieta', capace di ottenere non solo che il lavoratore abbia di piu' ma che sia di piu'. I sindacati non sono solo strumenti contrattuali ma anche luoghi in cui si esprime la personalita' dei lavoratori; i loro servizi costituiscono lo sviluppo di un'autentica cultura del lavoratore e aiutano a partecipare in modo pienamente umano alla vita dell'impresa.
L'accettazione di questa realta' ci deve portare a trovare formule di informazione - comunicazione tra la direzione e i sindacati con atteggiamento onesto e realista, salvaguardando sempre i diritti dei malati e degli ospiti.
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. La premessa (riprodotta dal Regolamento e dal documento Carta di identita' dell'Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio) costituisce parte integrante del presente accordo e le parti riconoscono i principi ispiratori dell'Ente, ivi riportati.
2. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale dirigente medico (di seguito brevemente indicato con il termine «personale») con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dall'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli.
3. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
4. Il presente testo e' stato redatto sulla base degli analoghi accordi intervenuti tra OO.SS. del Comparto del SSN, dell'Area della dirigenza medica SSN e l'ARAN, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 50 anno 2001).
5. Nel presente accordo vengono altresi' indicate tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.
6. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a livello locale. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori. Delle modalita' di proclamazione e di durata dello sciopero in deroga alle presenti disposizioni (ferma restando l'assicurazione dei minimi assistenziali previsti), dovra' essere comunque data preventiva comunicazione scritta oltre che all'Amministrazione, anche all'utenza ed alla Commissione di Garanzia di cui alla legge n. 146/1990.
Art. 2.
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nell'Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli sono essenzialmente riconducibili a:
a) assistenza sanitaria;
debbono essere inoltre considerati, nel novero dei servizi pubblici essenziali forniti dall'Ente, i seguenti:
b) igiene e sanita' pubblica;
c) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
d) erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui all'art. 3, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza sanitaria.
A1) Assistenza d'urgenza:
nell'Ospedale riconducibile essenzialmente all'attivita' assistenziale prestata nelle UU. 00.:
pronto soccorso e attivita' riconducibili al Dipartimento di emergenza-accettazione (DEA);
rianimazione e terapia intensiva;
unita' coronarica;
sala parto;
patologia neonatale e UTIN;
SPDC;
servizio trasporto infermi.
A2) Assistenza ordinaria:
ovvero, esemplificativamente:
servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attivita' di supporto ad esse relative;
prestazioni terapeutiche e riabilitative gia' in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate (ivi incluse alcune prestazioni ambulatoriali di area cardiologica ed ostetrica);
assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
nido;
attivita' farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
Nell'ospedale esse comprendono pressoche' interamente tutte le restanti attivita' espletate dalle UU.OO. sanitarie.
A3) Attivita' di supporto logistico. organizzativo ed amministrativo:
a titolo esemplificativo:
servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative, nonche' quelle referendarie.
B) Igiene e sanita' pubblica:
referti, denunce, certificazioni ed attivita' connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.
C) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
attivita' connesse alla funzionalita' delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni sopra indicate;
interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
D) Erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento:
attivita' del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.
Art. 3.
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all'art. 2, sono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative prestazioni indispensabili, mediante il presente contratto.
2. Ai sensi del comma 1 si individuano i seguenti contingenti per il personale dell'Area della dirigenza medica (e sanitaria):
a) per tutte le attivita' di assistenza di urgenza, di cui all'art. 2, comma 2, lettera A1, dovra' essere mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impegnato nel turno di lavoro;
b) per tutte le unita' operative (degenze e servizi), non comprese nell'assistenza sanitaria di urgenza, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente comprese in tali giorni (si fara' pertanto riferimento, quantitativamente, al personale in servizio l'ultimo giorno festivo antecedente lo sciopero);
c) per i servizi essenziali non operanti nei giorni festivi, i contingenti sono definiti come segue:
I. U.O. di radioterapia:
almeno un dirigente medico per «bunker» attivo;
II. U.O. di oncologia (day hospital):
almeno 2 dirigenti medici.
III. Servizio di emodialisi:
presenza invariata, come da normale programmazione.
IV. Servizi speciali di diagnosi e cura non dotati di guardia attiva:
almeno un dirigente medico per il turno mattutino (6 ore).
V. Servizi della direzione sanitaria:
almeno un dirigente medico;
d) rimane inteso quanto segue:
per quanto riguarda la presenza del responsabile (direttore o dirigente di II livello) essa e' garantita qualora la presenza sia stata comunque prevista nel giorno dello sciopero;
si intende che per il servizio di pronta disponibilita', nel solo giorno di sciopero, esso avra' inizio con la conclusione del turno di presenza del sanitario addetto nella U.O. di riferimento;
rimangono inalterati e sono esonerati dallo sciopero tutti i servizi di guardia e/o continuativi sulle 24 ore (p.e. CRT e Pronto soccorso.
3. I nominativi sono comunicati agli interessati e alle OO.SS. locali, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero mediante affissione dell'elenco nominativo distinto per unita' operativa nei pressi dell'orologio marcatempo a cura della Direzione sanitaria (DS).
Nello stesso tempo, a cura della DS, dovra' essere inviato un comunicato da affiggere nei reparti e servizi per informare gli utenti dello sciopero e dei conseguenti disagi.
Il personale individuato ha diritto di esprimere entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso possibile.
In ogni caso per le prestazioni indispensabili relative all'assistenza sanitaria di urgenza, va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Non sara' possibile fruire di congedi ordinari coincidenti con le giornate di sciopero, fatto salvo le richieste concesse per iscritto prima della data di proclamazione dello sciopero, utilizzando la specifica modulistica vigente.
Art. 4.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione all'Ospedale con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. Le OO.SS. locali si impegnano in tal senso a trasmettere specifica comunicazione scritta all'Amministrazione. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alla predetta amministrazione. L'Ospedale e' tenuto a diffondere una comunicazione, ove possibile anche attraverso giornali e TV locali, circa i tempi e le modalita' di azione dello sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata anche nelle ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero. Nella comunicazione dovra' essere messo in evidenza quali servizi saranno garantiti agli utenti.
2. In considerazione della natura del servizio reso dalla struttura sanitaria e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono cosi' articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potra' comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unita' operativa di riferimento;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
3. Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
nel mese di agosto;
nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
4. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Art. 5.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. Il soggetto incaricato di svolgere le procedure di conciliazione in caso di conflitto sindacale di rilievo locale e' il Prefetto di Roma.
A tal fine le parti, o anche una sola delle parti, comunica per iscritto al Prefetto le motivazioni e gli obiettivi sulla formale proclamazione dello sciopero e delle richieste procedure di conciliazione.
3. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresi' espletato ove il Prefetto non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine di cinque giorni, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
4. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
5. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Cio' anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione di parte datoriale.
6. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
7. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 3.
 
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