Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 gennaio 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Yermakova Volha Aliaksandrauna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Yermakova Volha Aliaksandrauna nata a Minsk (Bielorussia) il 28 settembre 1979, cittadina bielorussa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere tecnologo, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di ingegnere tecnologo, conseguito presso l'«Accademia politecnica statale Bielorussa» in data 20 giugno 2001; Considerato che in Bielorussia il possesso del diploma di laurea e' condizione necessaria e sufficiente come attestato dall'Ambasciata d'Italia a Minsk e dal Ministero della pubblica istruzione della Bielorussia; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 7.09.09; Considerato il conforme parere scritto dal rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti elettrici, 2) costruzioni di macchine, 3) fisica tecnica oltre a 4) deontologia e ordinamento professionale (solo orale); per il settore dell'informazione si esprime parere negativo, in quanto la difformita' di formazione e' tale da non poter essere colmata da misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Reggio Calabria, rilasciato in data 11 maggio 2006, con scadenza il 21 aprile 2007, per motivi familiari; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Yermakova Volha Aliaksandrauna nata a Minsk (Bielorussia) il 28 settembre 1979, cittadina bielorussa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industria, e l'esercizio della professione in Italia. La domanda per il settore dell'informazione, per i motivi su riportati, e' rigettata. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzioni di macchine, 3) fisica tecnica oltre a 4) deontologia e ordinamento professionale (solo orale). |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 23 gennaio 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il candidato. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata. d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale. |
|
|
|