Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 25 gennaio 2007 |
Modifica del decreto 21 dicembre 1998, che prevede i requisiti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e la disciplina delle procedure concorsuali. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, che prevede che con distinti decreti del Ministro della difesa siano indicati per ciascuna Forza armata i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari e per la nomina a ufficiale in servizio permanente, nonche' le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi stessi e delle prove di esame; gli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 e successive modificazioni, concernente il riordino dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali delle Forze armate; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visti gli articoli 24, comma 3 e 25, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, che prevedono, per gli ufficiali in ferma prefissata e per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento, la possibilita' di partecipare ai concorsi di cui agli articoli 4, comma 4 e 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 490 del 1997; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante disposizioni sull'accesso agli impieghi pubblici e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, che prevede i requisiti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare e le modalita' di svolgimento dei concorsi medesimi; Ravvisata la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, al fine di adeguare la disciplina delle procedure concorsuali al mutato quadro normativo; Decreta:
Art. 1. Principi
1. I concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare si svolgono con modalita' che ne assicurano l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di svolgimento nei tempi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione con eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate. |
| Art. 2. Domande di partecipazione
1. Se nel bando di concorso i posti sono ripartiti tra piu' ruoli o tra piu' specialita' dello stesso ruolo, il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione il ruolo o la specialita' per la quale intende concorrere. |
| Art. 3. Requisiti
1. Non possono partecipare ai concorsi di cui al presente decreto coloro che sono stati dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato. 2. Con provvedimento motivato la Direzione generale per il personale militare puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti. |
| Art. 4. Titoli di studio equipollenti
1. Per partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare sono comunque validi i titoli di studio dichiarati, al fini dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, equipollenti a quelli indicati nel presente decreto. 2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere presentata attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente. 3. Fermo restando il superamento dell'esame di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione scolastica, l'amministrazione assicura l'accesso al concorsi ai cittadini in possesso dei titoli di studio di nuova denominazione conseguiti con i nuovi percorsi scolastici e universitari. |
| Art. 5. Titoli di merito
1. Nei concorsi per titoli ed esami i titoli di merito comprendono i titoli di servizio relativi alle qualita' militari e professionali e i titoli di studio diversi da quello richiesto per la partecipazione. 2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie. 3. La valutazione dei titoli viene effettuata, previa individuazione dei criteri, dopo le prove scritte e prima che si proceda alla relativa correzione. |
| Art. 6. Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini indicato nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. |
| Art. 7. Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici previste dal presente decreto possono essere composte anche da docenti, da funzionari delle amministrazioni pubbliche o da estranei alle medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso. |
| Art. 8. Approvazione delle graduatorie
1. I provvedimenti con i quali sono approvate le graduatorie di merito dei concorsi e ne sono dichiarati i vincitori sono pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e della pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. |
| Art. 9. Prova di informatica
1. Nei bandi di concorso di cui ai Capi II, III, IV, V e VI e' facolta' della Forza armata prevedere, in aggiunta alle prove indicate nel presente decreto, l'effettuazione di una prova per l'accertamento delle conoscenze informatiche. Le modalita' di svolgimento della prova e i criteri per l'attribuzione del punteggio, comunque non superiore a 1 punto da sommare ai punteggi conseguiti nelle altre prove, saranno specificati di volta in volta negli appositi bandi ai fini della formazione della graduatoria finale. |
| Art. 10. R i n v i o
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. |
| Art. 11. Titoli di studio
1. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o di un titolo di studio quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione al corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. 2. La partecipazione al concorso e' consentita anche a coloro che conseguiranno il diploma nel corso dell'anno di ammissione all'Accademia. |
| Art. 12. Prove di concorso
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti: a) la prova di preselezione, se ritenuta opportuna e con le modalita' stabilite nel bando di concorso; b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo prescelto, effettuato, secondo le modalita' indicate nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, prove di efficienza fisica e tirocinio psico-attitudinale; c) una prova scritta che puo' consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera, ovvero in una composizione tendente ad accertare la padronanza e l'uso della lingua italiana, le capacita' logico critiche ed espressive e la conoscenza degli argomenti di cultura generale relativi a materie svolte nei programmi didattici degli istituti del secondo ciclo di istruzione e specificate nel bando di concorso; d) la prova orale di matematica; e) la prova orale di lingua inglese; f) una prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso. |
| Art. 13. Graduatoria
1. La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dal candidati ed ottenuti sommando: a) il punteggio riportato nella prova scritta espresso in trentesimi; b) il punteggio riportato nella prova orale di matematica espresso in trentesimi; c) un terzo del punteggio in trentesimi riportato nella prova orale di lingua inglese; d) il punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera cosi' determinato: 1) da 21/30 a 23,999/30 = 0,90; 2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,80; 3) da 27/30 a 30/30 = 2,70. 2. A parita' di merito hanno la preferenza i candidati in possesso dei titoli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 marzo 1980, n. 79 e dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958. |
| Art. 14. Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta: a) il comandante dell'Accademia aeronautica ovvero, nel caso di impedimento grave e documentato, un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente; b) due o piu' ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita' psico attitudinale, membri; c) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, membri. 2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area funzionale C. |
| Art. 15. Titoli di studio
1. Per partecipare ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, occorre essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea magistrale: a) ruolo naviganti normale dell'arma aeronautica e ruolo normale delle armi dell'arma aeronautica: diploma di laurea magistrale previsto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica ed indicato nel bando di concorso; b) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico: 1) specialita' ingegneri costruzioni aeronautiche: ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria elettronica, ingegneria nucleare, ingegneria chimica, ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo meccanico, elettrico, chimico ed economico organizzativo; 2) specialita' ingegneri infrastrutture aeronautiche: ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l'ambiente ed il territorio, architettura; 3) specialita' ingegneri elettronici: ingegneria elettronica o elettrotecnica, ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo elettronico ed economico organizzativo, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria informatica; 4) specialita' chimici: chimica, chimica industriale; 5) specialita' fisici: fisica, astronomia, matematica e fisica, matematica, discipline nautiche, scienze dell'informazione; c) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico: giurisprudenza, economia e commercio, economia aziendale, economia politica, economia bancaria finanziaria ed assicurativa, economia marittima e dei trasporti, economia del commercio internazionale e mercati valutari, scienze economiche e sociali, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche e marittime, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie ed assicurative, sociologia, discipline economiche e sociali; d) ruolo normale del Corpo sanitario: medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Nel bando di concorso puo' essere richiesto il possesso di particolari diplomi di specializzazione. |
| Art. 16. Prove di concorso
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti: a) la prova di preselezione, se ritenuta opportuna e con le modalita' stabilite nel bando di concorso; b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare effettuato, secondo le modalita' indicate nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di efficienza fisica; c) la valutazione dei titoli secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso; d) due prove scritte nelle seguenti materie: 1) per il ruolo naviganti normale e per il ruolo normale delle armi dell'arma aeronautica: materie indicate nel bando di concorso; 2) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico: 2.1) specialita' ingegneri costruzioni aeronautiche: meccanica razionale, costruzioni meccaniche; 2.2) specialita' ingegneri infrastrutture aeronautiche: architettura tecnica, tecnica delle costruzioni; 2.3) specialita' ingegneri elettronici: comunicazioni elettroniche, elettronica applicata; 2.4) specialita' chimici: chimica fisica e inorganica, chimica organica; 2.5) specialita' fisici: matematica, fisica; 3) per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico: diritto costituzionale e amministrativo, diritto civile e commerciale; 4) per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico: problematiche di interesse generale socio-sanitario, argomenti specifici in materia medica, chirurgica o specialistica; e) la prova orale consistente in un colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e per le seguenti materie: 1) per il ruolo naviganti normale e per il ruolo normale delle armi dell'arma aeronautica: materie indicate nel bando di concorso; 2) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico: 2.1) specialita' ingegneri costruzioni aeronautiche: sistemi di propulsione aeronautici, costruzioni meccaniche; 2.2) specialita' ingegneri infrastrutture aeronautiche: scienza delle costruzioni, architettura tecnica, tecnica delle costruzioni; 2.3) specialita' ingegneri elettronici: sistemi di elaborazione delle informazioni, comunicazioni elettriche, elettronica applicata; 2.4) specialita' chimici: chimica fisica e inorganica, chimica organica, chimica applicata; 2.5) specialita' fisici: matematica, fisica; 3) per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico: diritto costituzionale e amministrativo, diritto civile e commerciale, diritto e legislazione aeronautica, amministrazione e contabilita' generale dello Stato, economia politica, diritto penale militare, statistica; 4) per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico: clinica medica e medicina d'urgenza, clinica chirurgica e chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, igiene, medicina legale e delle assicurazioni; f) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di non piu' di due delle seguenti lingue straniere da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso. |
| Art. 17. Graduatoria
1) La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) il punteggio attribuito per i titoli di merito; d) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera cosi' determinato: 1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00; 2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50; 3) da27/30 a30/30 = 2,00. |
| Art. 18. Commissione esaminatrice
1) La commissione esaminatrice e' cosi' composta: a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, presidente; b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri. 2) Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area funzionale C. |
| Art. 19. Requisiti
1. Per partecipare al concorso per titoli ed esami per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, in aggiunta ai requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo, i candidati, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione, debbono aver superato in qualita' di allievi marescialli la selezione per la specialita' di pilota o di navigatore militare dell'Aeronautica. |
| Art. 20. Titoli di studio
1. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. |
| Art. 21. Prove di concorso
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti: a) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica effettuato, secondo le modalita' previste nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di efficienza fisica; b) la valutazione dei titoli di merito secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso; c) la prova scritta su argomenti di cultura generale; d) la prova orale consistente in un colloquio nelle seguenti materie: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea, meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori, inglese; e) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di non piu' di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso. |
| Art. 22. Corso per il conseguimento del brevetto di pilota o di navigatore militare e graduatoria
1. I concorrenti che superano le prove di esame previste dall'art. 21 sono ammessi a frequentare il corso per il conseguimento del brevetto di pilota militare o di navigatore militare. 2. Al termine del corso e' formata la graduatoria di merito dei concorrenti, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti da ciascun candidato ed ottenuti sommando: a) la media del punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale; b) il punteggio attribuito per i titoli di merito; c) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera cosi' determinato: 1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00; 2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50; 3) da 27/30 a 30/30 = 2,00; d) il punteggio riportato al termine dei corso. |
| Art. 23. Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo naviganti normale in servizio permanente, presidente; b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore del ruolo naviganti, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri. 2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente civile dell'amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C. |
| Art. 24. R e q u i s i t i
1. Per partecipare al concorso per titoli ed esami per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica, di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, i candidati, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione, debbono aver compiuto i due anni di servizio previsti dallo stesso decreto legislativo, in qualita' di ufficiali piloti di complemento. |
| Art. 25. Titoli di studio
1. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 20. |
| Art. 26. Prove di concorso
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti: a) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica effettuato, secondo le modalita' previste nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di efficienza fisica; b) la valutazione dei titoli di merito secondo le modalita' stabilite dal bando di concorso; c) la prova scritta su argomenti di cultura generale; d) la prova orale consistente in un colloquio sulle seguenti materie: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea, meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori, inglese; e) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di non piu' di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso. |
| Art. 27. Graduatoria
1. La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando: a) la media del punteggio riportato nella prova scritta; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) il punteggio attribuito per i titoli di merito; d) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera cosi' determinato: 1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00; 2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50; 3) da27/30 a30/30 = 2,00. |
| Art. 28. Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta: a) un ufficiale del ruolo naviganti normale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore del ruolo naviganti, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri. 2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area funzionale C. |
| Art. 29. Requisiti
1. Per partecipare ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali delle armi dell'arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, i candidati debbono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti in aggiunta a quelli previsti dallo stesso decreto legislativo: a) se appartenenti al ruolo sergenti, aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, aver maturato almeno tre anni di permanenza nel ruolo e aver svolto per almeno un anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media»; b) se appartenenti al ruolo dei marescialli: 1) aver svolto almeno quattro anni di servizio nel ruolo, se reclutati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni; 2) aver svolto almeno due anni di servizio nel ruolo, se reclutati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 196 del 1995; 3) non aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; 4) aver svolto per almeno un anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media»; c) se ufficiali di complemento vincolati alla ferma volontaria di due anni contratta ai sensi dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574: 1) avere svolto almeno un anno di servizio in tale ferma; 2) non aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore; d) se ufficiali inferiori di complemento in congedo dell'Aeronautica militare facenti parte delle forze di completamento, non aver superato il quarantesimo anno di eta' e aver aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con missioni internazionali o essere stati impiegati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero per esigenze di completamento di comandi, enti e unita' connesse con la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali; e) se ufficiali in ferma prefissata, non aver superato il quarantesimo anno di eta' e aver completato un anno di servizio; f) se personale giudicato idoneo non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, non aver riportato, qualora in servizio, un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; g) se ex allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica che non abbiano superato il secondo o terzo anno del ciclo formativo, non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia. |
| Art. 30. Titoli di studio
Per partecipare al concorsi occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) ruoli speciali delle armi dell'arma aeronautica e del Corpo di commissariato aeronautico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni; b) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico: 1) specialita' geofisici, fotografi, motorizzazione, armamento, elettricisti: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 2) specialita' aeronautici: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione o diploma di maturita' professionale equipollente al sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; 3) specialita' elettronici: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; 4) specialita' edili: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica geometra, o diploma di maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; 5) specialita' assistenti di laboratorio: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia o diploma di maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, diploma di maturita' scientifica; c) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico: titoli di studio ed eventuali specializzazioni e abilitazioni indicati nel bando di concorso. |
| Art. 31. Prove di concorso
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti: a) la prova di preselezione, se ritenuta opportuna e con le modalita' stabilite dal bando di concorso; b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale per il quale e' bandito il concorso effettuato, secondo le modalita' indicate nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di efficienza fisica; c) la valutazione dei titoli di merito secondo le modalita' stabilite dal bando di concorso; d) due prove scritte nelle seguenti materie: 1) per il ruolo speciale delle armi dell'arma aeronautica: cultura generale, matematica; 2) per il ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico: argomenti di cultura generale, matematica e fisica; 3) per il ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico: argomenti di cultura generale, amministrazione e contabilita' generale dello Stato; 4) per il ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico: cultura generale, materie tecnico-professionali, eventuali altre materie indicate nel bando di concorso; e) la prova orale, consistente in un colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e per le seguenti materie: 1) per il ruolo speciale delle armi dell'arma aeronautica: argomenti di cultura generale, matematica e fisica, storia, geografia ed educazione civica, materie tecnico-professionali; 2) per il ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico: matematica e fisica, chimica, storia e geografia, materia aeronautica, materie tecnico-professionali distinte per le varie specialita'; 3) per il ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico: amministrazione e contabilita' generale dello Stato, elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, economia politica e scienza delle finanze; 4) per il ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico: materie indicate nel bando di concorso; f) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di non piu' di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso. |
| Art. 32. Graduatoria
1. La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando: a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) il punteggio attribuito per i titoli di merito; d) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera cosi' determinato: 1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00; 2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50; 3) da 27/30 a 30/30 = 2,00. |
| Art. 33. Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' cosi' composta: a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, presidente; b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri. 2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area funzionale C. |
| Art. 34. Abrogazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1998
1. Il decreto ministeriale 21 dicembre 1998 e' abrogato. 2. Sono fatte salve le disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, le cui procedure, all'atto dell'emanazione del presente decreto, non si siano ancora concluse. Roma, 25 gennaio 2007 Il Ministro: Parisi |
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