Art. 1.
1. All'articolo 5 del Regolamento, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Al fine di assicurare una piu' adeguata rappresentativita' del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non puo' essere in ogni caso superiore a due. 2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-bis. Nella votazione ciascun Senatore puo' scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengano il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo. 2-quater. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico». 2. Le modificazioni al Regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 31 gennaio 2007 Il Presidente: Marini
LAVORI PREPARATORI
(Documento II, n. 5): Presentato dal senatore Formisano il 27 settembre 2006. (Documento II, n. 6): Presentato dal senatore Cutrufo il 28 settembre 2006. Documento II, n. 5 e Documento II, n. 6, esaminati congiuntamente dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 26 ottobre 2006. Testo unificato comunicato alla Presidenza il 21 novembre 2006 (Documento II, n. 5 e 6-A - relazione orale - relatore senatore Caruso). Emendamento al testo unificato esaminato dalla Giunta per il Regolamento il 19 dicembre 2006. Documento II, n. 5 e 6-A, esaminato dall'Assemblea nella seduta del 30 gennaio 2007 ed approvato nella seduta pomeridiana del 31 gennaio 2007. |