Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 febbraio 2007 |
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento», in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani, denominato «Agora' dei giovani italiani», che si terra' a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007. (Ordinanza n. 3563). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato «Agora' dei giovani italiani» che si terra' a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007. Considerato che dal 25 agosto al 2 settembre 2007 nel territorio della regione Marche e delle limitrofe regioni Emilia-Romagna, Umbria ed Abruzzo, ed in particolare nel territorio del comune di Loreto, e' previsto l'incontro denominato «Agora' dei giovani italiani» nel quale saranno coinvolte tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, le associazioni, i movimenti e le aggregazioni provenienti da tutte le regioni d'Italia, nonche' le rappresentanze delle chiese delle Nazioni europee e degli altri Paesi che affacciano sul Mediterraneo; Considerato inoltre che nelle giornate del 1° e 2 settembre sono programmate nella localita' Montorso, sita nei comuni di Loreto e di Porto Recanati, le celebrazioni del Santo Padre per le quali e' prevista la partecipazione complessiva di oltre 300.000 giovani, pertanto in considerazione dell'eccezionale presenza di pellegrini, si rendera' necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza; Tenuto conto che l'imminenza e la complessita' del «grande evento» comportano l'inderogabile necessita' del reperimento urgente di idonei beni, forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione, nonche' la necessita' dell'utilizzo del personale delle amministrazioni locali interessate; Ravvisata la necessita' di porre in essere interventi straordinari ed urgenti finalizzati a consentire ed assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno alle celebrazioni ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendo la funzionale mobilita', l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Vista la delega al vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006; D'intesa con la regione Marche; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale che si terra' nel territorio dei comuni di Loreto e Porto Recanati, e delle connesse manifestazioni che si terranno a partire dal 20 agosto 2007 nel territorio degli altri comuni della regione Marche e delle diocesi limitrofe delle regioni Emilia-Romagna, Umbria ed Abruzzo, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento». 2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo. 3. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, e' istituita una «Commissione generale di indirizzo», coordinata dal presidente della regione Marche e composta dal commissario delegato, dai prefetti e dai presidenti delle province di Ancona e Macerata, dai sindaci dei comuni di Loreto e Porto Recanati, dal sindaco di Ancona, in qualita' di vice presidente nazionale dell'ANCI e presidente dell'ANCI Marche, dal segretario generale della conferenza episcopale italiana, in qualita' di presidente del comitato italiano per il sostegno alle iniziative della Pastorale Giovanile - CISIP. 4. Le funzioni di segreteria generale della commissione di cui al precedente comma sono svolte dal coordinatore del sistema di protezione civile e sicurezza locale della regione Marche. 5. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di un'apposita struttura operativa di supporto, composta da personale del Dipartimento della protezione civile e del servizio protezione civile e sicurezza locale della regione Marche, nonche' da personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di 5 unita', individuato dal commissario delegato medesimo, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta. 6. In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione Marche, 5 contratti a tempo determinato di durata rinnovabile fino al termine delle attivita' connesse con lo svolgimento del «grande evento», con persone che hanno gia' operato nell'ambito della protezione civile da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario. 7. Al personale del sistema di protezione civile e sicurezza locale della regione Marche direttamente impegnato per le finalita' di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) e comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico della regione Marche. 8. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente articolo e' corrisposta una indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% del trattamento economico in godimento. |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato anche per il tramite del soggetto attuatore e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194. 2. Il commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, e' autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce rossa italiana, nonche' degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta organizzazione direttamente attivati in relazione alle necessita' di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001. 3. I sindaci dei comuni delle regioni Marche, Emilia-Romagna, Umbria ed Abruzzo interessati dall'evento, per le finalita' connesse all'attuazione della presente ordinanza, sono autorizzati a disporre, con i poteri di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il reperimento urgente di sistemazioni alloggiative complementari, assicurando comunque adeguate condizioni di sicurezza e sanitarie. 4. L'Aeronautica militare, su richiesta del Commissario delegato, e' autorizzata a porre a disposizione le proprie strutture ubicate presso il comune di Loreto e nei comuni limitrofi ed il proprio personale al fine di concorrere alle attivita' di accoglienza e di intervento in occasione delle manifestazioni oggetto della presente ordinanza. |
| Art. 3. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera b) e c), commi 2, 3, 4; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241; legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera d); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36; contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza. |
| Art. 4. 1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di 2 milioni di euro, a valere sul fondo della protezione civile che verra' specificamente integrato per il predetto importo dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dalla regione Marche nel limite di 1 milione di euro. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2007 Il Presidente: Prodi |
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