Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 ottobre 2006
Trasferimento di crediti e di debito dalla «L.A.T.I. S.p.a.» all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);
Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonche' del relativo contenzioso e' affidata a della Societa' alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;
Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale 1'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;
Considerato che l'ultimo comma del citato art. 13-bis della legge n. 1404/1956 stabilisce che, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, le disposizioni relative al trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione si applicano anche alle societa' avocate al Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), purche' lo Stato abbia la proprieta' dell'intero capitale;
Considerato che, con decreto del 4 luglio 1967 del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, sono state avocate al Ministero del tesoro tutte le facolta' che competono allo Stato quale azionista unico della Societa' per azioni «Linee aeree transcontinentali italiane» (L.A.T.I.) in liquidazione;
Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della liquidazione della L.A.T.I. S.p.a sono costituite dalle seguenti partite attive e passive:
credito tributario nei confronti dell'erario di Euro 42.000,00;
credito nei confronti delle autorita' governative brasiliane di Euro 200,00;
debito in contestazione nei confronti della RAI di Euro 200,00;
Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie della L.A.T.I. S.p.A. in liquidazione, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessivi Euro 42.200,00 ed il debito di Euro 200,00 dalla L.A.T.I. S.p.A. in liquidazione all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;
Decreta:
I crediti di cui alle premesse, di Euro 42.000,00 nei confronti dell'erario, di Euro 200,00 nei confronti delle autorita' governative brasiliane e il debito di Euro 200,00 nei confronti della RAI sono trasferiti, ai sensi e con le modalita' dettate dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla L.A.T.I. S.p.A. in liquidazione all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
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