Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 29 gennaio 2007 |
Ripristino della validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Albaviva», in Valli del Pasubio. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale e' stata sospesa, tra l'altro, la validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Albaviva» di Valli del Pasubio (Vicenza) in quanto la societa' titolare non ha trasmesso entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Considerato che la societa' titolare dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007; Visti gli atti dell'ufficio; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1. Per le motivazioni espresse in premessa e' ripristinata la validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Albaviva» di Valli del Pasubio (Vicenza). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Il presente decreto sara' notificato alla societa' titolare ed inviato in copia ai competenti organi regionali.
Roma, 29 gennaio 2007
Il direttore generale: Fratello |
|
|
|