Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 10 novembre 2006 |
Inclusione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/41/CE della Commissione del 7 luglio 2006. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della commissione 2006/41/CE del 7 luglio 2006, concernente l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che il Belgio e la Germania, Stati membri relatori designati rispettivamente per lo studio delle sostanze attive clothianidin e petoxamide, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla commissione i relativi rapporti di valutazione; Considerato che i suddetti rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 27 gennaio 2006 sotto forma di rapporti di riesame della commissione; Considerato che dall'esame delle sostanze attive non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante o dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (AESA); Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della commissione; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/41/CE della commissione, con l'inserimento delle sostanze attive clothianidin e petoxamide nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2006/41/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze attive nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate nella direttiva 91/414/CEE, in particolare nell'art. 13 e nell'allegato; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive clothianidin e petoxamide sono iscritte, fino al 31 luglio 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che: i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato; i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2006 in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 1, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007, anche in assenza dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2006, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° novembre 2006. |
| Art. 3. 1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente clothianidin e petoxamide, come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. 2. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2007. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2008 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi. 3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 luglio 2006, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato un fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 aprile 2007, si intendono revocate a decorrere dal 1° maggio 2007. |
| Art. 4. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 5. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, e' consentita fino al 31 gennaio 2008. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 31 ottobre 2007. 3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2009. 4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 aprile 2008. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 10 novembre 2006
Il Ministro: Turco |
| ----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 32 della G.U. <---- |
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