Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 gennaio 2007
Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti n. 509/06 e 510/06, e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;
Visti i regolamenti (CEE) n. 509 e n. 510 del 20 marzo 2006 concernenti la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge n. 164/1992 concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli artt. 3, 14, 16 e 17 concernenti la separazioni tra poteri di direzione politico-amministrativa e poteri di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa;
Vista la deliberazione n. 104/95 della sezione di controllo della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 5 luglio 1995;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1992, n. 300, con il quale e' stata data attuazione al disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai contributi concernenti il riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli;
Visto il decreto ministeriale n. 4443 del 6 febbraio 1996, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2 bis del 9 febbraio 1996;
Visto il decreto ministeriale n. 62037 del 22 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004, concernente la determinazione dei criteri e le modalita' per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti CEE n. 509/06 e 510/06 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992;
Preso atto che l'analisi e la valutazione delle istanze da parte della Commissione richiedono tempi lunghi, in considerazione anche del numero delle istanze presentate, e che pertanto, i beneficiari del contributo non possono inserire nei bilanci di previsione le somme concesse;
Ritenuto quindi di dover anticipare la data di scadenza, gia' fissata al 30 giugno di ciascun anno, per la presentazione delle istanze, al fine di consentire all'amministrazione di comunicare ai beneficiari i contributi loro concessi nel termine massimo del 15 settembre di ciascun anno;
Considerata altresi' la necessita' di rideterminare, al fine di garantire una trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione, criteri e modalita' per la concessione dei predetti contributi;
Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in favore delle iniziative appresso indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regolamenti 509/06 e 510/06 citati in premessa e da riconoscimento nazionale ai sensi della legge n. 164/1992:
a) partecipazione e realizzazione di interventi, fiere, convegni e manifestazioni da parte di consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF, da organismi di carattere associativo ed altri organismi specializzati operanti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'immagine e della qualita' nonche' per una migliore produzione ed una piu' estesa divulgazione, conoscenza ed informazione delle indicazioni geografiche concernenti le produzioni agroalimentari nazionali, in campo nazionale ed internazionale;
b) interventi predisposti da consorzi di tutela, enti, organismi ed associazioni volti alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale della produzione agro-alimentare nazionale contraddistinta da riconoscimento UE e ai sensi della legge n. 164/1992.
 
Art. 2.
Presentazione delle istanze

Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 (lettere a) e b)) devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno.
Le istanze devono:
riferirsi espressamente ad una delle due categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 ed essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Unita' divisionale QPA III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;
contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca presso la quale effettuare eventuali accrediti;
essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;
contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l'importo di contributo richiesto;
contenere l'indicazione di quali altre attivita' sono state svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con la pubblica amministrazione.
Alla istanza di cui sopra, deve essere allegata copia della seguente documentazione:
1) dettagliata relazione illustrativa concernente le attivita' da porre in essere;
2) dettagliato preventivo di spesa;
3) atto costitutivo;
4) statuto;
5) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;
6) relazione sulla struttura organizzativa dell'ente (organigramma);
7) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);
8) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici, oppure indicare se e' stata presentata richiesta ad altri enti, ed in che proporzione;
9) presentazione del certificato della C.C.I.A.A., competente, con data non anteriore a sei mesi, riportante specifico riferimento all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero certificato rilasciato dalla prefettura di appartenenza.
 
Art. 3.
Valutazione delle istanze

L'amministrazione, su conforme parere di specifica commissione appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1 nonche' la loro idoneita' tecnico-economica. Il giudizio di idoneita' sara' poi oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione tenendo conto di quanto stabilito dagli indirizzi politico-amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 29/1993.
2. Il giudizio di idoneita' non comportera' l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze. La concessione del contributo e' infatti subordinata al giudizio comparativo di cui al successivo art. 4 ed alla sussistenza annuale di disponibilita' finanziarie da parte dell'amministrazione.
 
Art. 4.
Criteri di priorita'

1. Dal recepimento del parere della commissione di cui al precedente art. 3, l'amministrazione effettua un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili, per ciascuna delle 2 categorie di iniziative di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. La comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri di priorita':
A. impatto su interi comparti merceologici;
B. natura del richiedente, dando priorita' agli enti pubblici aventi finalita' istituzionali nel settore agro-alimentare ed ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, nonche' ad enti e/o organismi associativi rappresentativi di interi comparti merceologici ed operanti nel settore da almeno un biennio;
C. corretta esecuzione di precedenti progetti con il MIPAAF ed in particolare con l'Unita' divisionale QPA III;
D. assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione ed in particolare con il MIPAAF a qualsiasi titolo in atto.
 
Art. 5.
Ammissione a contributo

Terminato l'esame di comparazione di cui al precedente art. 4, l'amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e ne da' comunicazione agli interessati.
 
Art. 6.
Percentuali e modalita' di erogazione di contributo

1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% fatte salve le percentuali piu' basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.
3. Le modalita', i tempi nonche' tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonche' la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.
 
Art. 7.
Entrata in vigore

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2007
Il direttore generale: La Torre
 
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