IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2006 dall'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cymbal 20 uguale al prodotto di riferimento denominato Ditioman registrato al n. 8760 con D.D. in data 25 settembre 1995 dell'impresa Agrim S.r.l.., con sede in Bologna; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che: il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato Ditioman dell'impresa Agrim S.r.l., non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento; sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Accertato che la classificazione del preparato denominato Cymbal 20 e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Cimoxanil; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.a., con sede in P.zza G. Salvemini, 7 - Padova e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato Cymbal 20 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Schirm GmbH, Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229; D-23568 Luebeck, Germania. La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate. Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13491. Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2007 Il direttore generale: Borrello |