Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 gennaio 2007 |
Deroga alle modalita' di affinamento per la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti Classico» riserva, previste all'articolo 5 del disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI concernenti norme sui vini di qualita' prodotti in regioni determinate; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Considerato che l'art. 5, comma 9, del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi prescrive che la tipologia «Chianti Classico» riserva puo' essere immessa al consumo solo dopo essere stata sottoposta ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia; Vista la nota ministeriale protocollo n. 60667 del 3 febbraio 2005, recante chiarimenti in merito allo spostamento delle partite dei v.q.p.r.d. dalle rispettive zone di vinificazione; Vista la nota ministeriale n. 62783 del 6 giugno 2005, recante chiarimenti in merito alla certificazione delle partite di vini a denominazione di origine il cui disciplinare prevede un periodo minimo obbligatorio di affinamento in bottiglia prima della loro immissione al consumo; Vista la nota dell'8 gennaio 2006 del Consorzio Vino Chianti Classico nella quale vengono rappresentate le gravi problematiche che derivano ai produttori dal vincolo dell'affinamento in bottiglia in zona di produzione, vincolo che danneggia pesantemente le esportazioni; Considerato che il Consorzio sopra citato, al fine di superare le problematiche anzidette, sta procedendo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione, relativamente alla pratica dell'invecchiamento obbligatorio relativamente alla tipologia «Chianti Classico» riserva, per la quale, occorrono, comunque, tempi che non sono compatibili con l'urgenza delle problematiche connesse al rispetto di accordi commerciali assunti con Paesi terzi; Attesa, pertanto, l'opportunita' di non creare grave nocumento a un prodotto di qualita' che da sempre ha contribuito ad affermare la politica, portata avanti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel settore delle denominazioni di origine dei vini; Decreta:
Articolo unico
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche, e' consentito che la pratica dell'affinamento in bottiglia, prevista per la tipologia «Chianti Classico» riserva, possa avvenire anche al di fuori dalla zona di vinificazione di cui al sopra citato art. 5, commi 3 e 4, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita medesimo. Resta fermo l'obbligo che la commercializzazione del prodotto debba avvenire solo alla fine di un periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi effettuato nella zona di vinificazione stabilito dal disciplinare di produzione per la tipologia di cui al comma precedente. Le ditte che intendono usufruire di tale deroga sono tenute a presentare preventiva comunicazione all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, specificando i seguenti elementi e producendo la relativa documentazione: la quantita' di prodotto che effettua o completa l'affinamento in bottiglia fuori dalla zona di vinificazione; il luogo e/o il paese di destinazione; gli estremi della ditta destinataria o importatrice. La deroga di cui sopra ha validita' fino al 31 dicembre 2007. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di emanazione dello stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2007 Il Ministro: De Castro |
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