Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del CNEL relativo al biennio economico 2004- 2005.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL CNEL
RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

Il giorno 19 gennaio 2007 alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

ARAN: nella persona del Commissario Staordinario f.to
Avv. Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Orqanizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali DIRSTAT firmato CONFEDIR firmato CISL FPS firmato CISL firmato UIL PA firmato UIL firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del CNEL, biennio economico 2004-2005.
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL sottoscritto in data 19 gennaio 2007 (CCNL del personale dirigente del CNEL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal l° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
 
Art. 2
Trattamento economico fisso per i dirigenti di I fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di I fascia, definito ai sensi CCNL sottoscritto in data 19 gennaio 2007 (CCNL del personale dirigente del CNEL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) nella misura annua lorda di € 48.989,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
- dal 01/01/2004 di € 69,00;
- dal 01 /01 /2005 di € 111,00.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di I fascia dal 1/1/2005 e' rideterminato in € 51.329,04 per 13 mensilita'.
3. Ai fini della completa applicazione dell'art. 47, comma 3 del CCNL sottoscritto in data 19 gennaio 2007 (CCNL del personale dirigente del CNEL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), la retribuzione di posizione parte fissa, ivi definita, e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
- dal 01/01/2004 in € 30.386,69;
- dal 01 /01 /2005 in € 31.683,44.
4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianita' nella misura in godimento di ciascun dirigente.
5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale, negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonche' l'indennita' di cui alla legge n. 334/1997.
6. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del CCNL sottoscritto in data 19 gennaio 2007 (CCNL del personale dirigente del CNEL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).
 
Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di I fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti di I fascia comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto del conferimento dell'incarico di dirigente di I fascia e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 
Art. 4
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei dirigenti di I fascia

1. Il fondo di cui all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di I fascia), del CCNL sottoscritto in data 19 gennaio 2007 (CCNL del personale dirigente del CNEL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), e' ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di I fascia:
- 1,26% a decorrere dal 1/1/2004;
- ulteriore 1,26% a decorrere dal 1/1/2005;
- ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 1, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3.
 
Art. 5
Trattamento economico fisso per i dirigenti di II fascia

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL sottoscritto in data 19 gennaio 2007 (CCNL del personale dirigente del CNEL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), nella misura annua lorda di € 38.296,98, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
- dal 01 /01 /2004 di € 60,00;
- dal 01 /01 /2005 di € 81,00.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di II fascia dal 1/1/2005 e' rideterminato in € 40.129,98 per 13 mensilita'.
3. Per i dirigenti di II fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi del CCNL sottoscritto in data 19 gennaio 2007 (CCNL del personale dirigente del CNEL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), nella misura di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilita', e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
- dal 1 /1 /2004 in € 10.859,77;
- dal 1 /1 /2005 in € 11.262,77.
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita', gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.

5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale, nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio.
6. In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di II fascia spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.
 
Art. 6
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di II fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti di II fascia comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica di dirigente di II fascia e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 
Art. 7
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei dirigenti di II fascia

1. Il fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di II fascia) del CCNL sottoscritto in data 19 gennaio 2007 (CCNL del personale dirigente del CNEL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), e' ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di II fascia:
- 0,96% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 1,03% a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 1, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5 comma 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di II fascia). Le risorse di cui al terzo alinea del comma 1 sono finalizzate alla retribuzione di posizione variabile ed alla retribuzione di risultato.
 
Art. 8
Retribuzione di posizione dei dirigenti di II fascia preposti
ad uffici dirigenziali non generali

1. Il CNEL determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento vigente, secondo i criteri di cui agli artt. 54 (Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni) e 55 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali) del CCNL sottoscritto in data 19 gennaio 2007 (CCNL del personale dirigente del CNEL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).
2. L'individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata nel CNEL sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non puo' comunque essere inferiore ad 1,4 ne' superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilita': da un minimo di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all'art. 5, comma 3, (Trattamento economico fisso per i dirigenti di II fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 44.832,47.
 
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