Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 24 gennaio 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo Statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto rettorale 12926 del 24 luglio 2006 con il quale e' stato abrogato l'art. 26-bis «Garanti dei corsi di studio» dello Statuto e sono state conseguentemente modificate le disposizioni dello Statuto che contenevano riferimenti ai garanti;
Visto l'art. 27, comma 5 dello Statuto, ai sensi del quale «i professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a piu' corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli»;
Constatato che, per effetto delle nuove regole sulla validita' delle sedute introdotte dal decreto rettorale 12926 del 24 luglio 2006, la suddetta norma dell'art. 27, comma 5, determina notevoli difficolta' nel raggiungimento del numero legale nei corsi di studio di alcune facolta', in cui vi sono molti insegnamenti in comune tra diversi corsi;
Visto altresi' l'art. 27, comma 10-bis, ai sensi del quale «nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli dei corsi di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Universita' di Pisa e dei docenti che non siano titolari di corsi di insegnamento nel corso di studio soltanto se intervengono all'adunanza»;
Preso atto dei problemi interpretativi causati dalla dizione usata nel suddetto art. 27, comma 10-bis «titolari di corsi di insegnamento»;
Vista la delibera n. 43 del 5 dicembre 2006, con la quale il Senato accademico, per superare i problemi sopra rilevati, ha modificato i commi 5 e 10-bis dell'art. 27 dello Statuto;
Vista la nota prot.ns. prot. 891 del 15 gennaio 2007, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla proposta di modifica dell'art. 27 dello Statuto;
Decreta:

Art. 1.
1. All'art. 27 dello Statuto dell'Universita' di Pisa sono apportate le seguenti modifiche:
2. Il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a piu' corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, a meno che non scelgano di far parte soltanto di uno o piu' consigli di corso di studio tra quelli in cui e' attivato l'insegnamento in comune, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Possono comunque essere invitati a partecipare, o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corso di studio dei quali non fanno parte. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti».
3. Il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto all'art. 49, comma 2, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Universita' di Pisa e dei docenti che non siano professori ufficiali degli insegnamenti attivati nel corso soltanto se intervengono all'adunanza».
 
Art. 2.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.
Pisa, 24 gennaio 2007
Il rettore: Pasquali
 
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